ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01342

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 400 del 23/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 23/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 23/11/2010
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 23/11/2010
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 23/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/11/2010
Stato iter:
24/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/11/2010
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/11/2010
Resoconto GELMINI MARIASTELLA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 24/11/2010
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/11/2010

SVOLTO IL 24/11/2010

CONCLUSO IL 24/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01342
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 23 novembre 2010, seduta n.400

DI PIETRO, DONADI, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il regime di tagli imposto alla scuola dall'applicazione del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dei decreti attuativi ad esso correlati, hanno fatto sì che molti lavoratori della scuola non avessero, nell'anno scolastico 2009-2010, le stesse possibilità di impiego dell'anno precedente;

per effetto di una convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il decreto ministeriale 29 settembre 2009, n. 82, ed il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100, che, peraltro, si configurano come meri provvedimenti tampone perché si prefiggono unicamente l'obiettivo di limitare i danni rilevanti comunque occorsi col mancato rinnovo di un contratto continuativo di lavoro;

nello specifico tali provvedimenti sono destinati a lavoratori della scuola che:

a) abbiano conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 nomine a tempo determinato di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica o comunque, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali;

b) che si siano trovati nelle condizioni di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2009-2010, nomina analoga per la carenza di posti disponibili determinata dalla cosiddetta riforma Gelmini o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore all'orario di cattedra in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi;

i provvedimenti in questione non hanno prodotto in realtà alcun miglioramento sostanziale, ma anzi, in taluni casi, hanno prodotto condizioni sfavorevoli e peggiorative rispetto ai benefici previdenziali dei quali i lavoratori avrebbero comunque goduto, se non fossero stati inclusi negli elenchi prioritari scaturiti dall'applicazione dei decreti di cui sopra;

in particolare, la convenzione non introduce alcuna novità positiva per quanto riguarda i benefici economici previsti dall'Inps per l'indennità di disoccupazione ordinaria, ma soltanto una semplificazione delle modalità di pagamento e di interruzione delle stesse in caso di occupazione momentanea. Infatti, gli elenchi prioritari del decreto cosiddetto salvaprecari permettono all'Inps di gestire le domande dei beneficiari «considerando la prestazione sospesa anziché cessata» (si confronti il messaggio n. 23605 del 21 settembre 2010 della direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps) e quindi:

a) l'Inps non ha necessità di dover chiedere al beneficiario la presentazione di una nuova domanda, allo scadere di ogni contratto di lavoro, con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il centro per l'impiego;

b) l'Inps non osserva, alla scadenza di ogni contratto di lavoro, il cosiddetto periodo di carenza, cioè gli 8 giorni successivi alla scadenza di ogni contratto di lavoro, che con l'indennità di disoccupazione ordinaria non sarebbero pagati;

a parte queste semplificazioni nelle procedure, i beneficiari della convenzione di cui sopra risultano penalizzati rispetto a lavoratori che beneficiano di un'indennità ordinaria di disoccupazione, perché ottenere l'inclusione negli elenchi prioritari implica, come specificato poc'anzi, la continuità di una pratica di trattamento di disoccupazione che viene automaticamente ricondotta dall'Inps al termine dell'ultimo contratto di lavoro dell'anno scolastico 2008-2009 (in genere 1o luglio 2009) e quindi:

a) l'estensione del periodo indennizzabile (240 giorni per lavoratori con meno di 50 anni di età e 360 giorno per lavoratori al di sopra dei 50 anni di età) avviene a partire da quella data fino ad esaurimento del periodo indennizzabile stesso, anche se si superano i limiti dell'anno mobile Inps, che garantisce a qualsiasi lavoratore che gode di una comune indennità ordinaria, la possibilità di fruire di 240 giorni (oppure 360 giorni se lavoratore di età superiore ai 50 anni) di sussidio economico nell'arco di 365 giorni;

b) l'Inps ha smesso di pagare i precari inclusi nel decreto cosiddetto salvaprecari allo scadere dei 240 giorni indennizzabili, senza poter applicare il differimento del pagamento allo scadere dell'anno mobile e, quindi, l'apertura di una nuova pratica;

in conseguenza di ciò molti lavoratori precari, inclusi negli elenchi prioritari e attualmente disoccupati, non percepiscono da diverse settimane, se non da mesi, il sussidio di disoccupazione, pur possedendo i requisiti che senza i provvedimenti cosiddetti salvaprecari avrebbero garantito loro una normale indennità di disoccupazione;

il ritardo della pubblicazione degli elenchi prioritari disposti dal decreto cosiddetto salvaprecari per l'anno scolastico 2009-2010 ha contribuito ad aggravare una situazione già di per sé inaccettabile;

allo stato attuale delle cose, la pubblicazione degli elenchi prioritari per l'anno scolastico 2009-2010 rischia, comunque, di non rivelarsi risolutiva, perché la presenza di una domanda già aperta presso l'Inps dai lavoratori inclusi negli elenchi prioritari ha fatto sì che gli uffici Inps respingessero le domande presentate al termine dell'ultimo contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2009- 2010 (si confronti il messaggio n. 23605 del 21 settembre 2010 della direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps) e che, quindi, decorresse il termine utile per la presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione (68 giorni dopo la cessazione del contratto di lavoro);

occorre un provvedimento che permetta il superamento della soglia dei 240 giorni ìndennizzabili (o 360 se trattasi di lavoratori di età superiore a 50 anni) in un anno mobile attraverso dei decreti in deroga, che prevedano la prosecuzione dell'erogazione del sussidio allacciandosi all'ultimo giorno indennizzato in virtù del decreto cosiddetto salvaprecari, fino al termine della situazione di emergenza venutasi a creare per effetto dei tagli imposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -:

se il Governo non intenda rivedere subito i criteri della convenzione con l'Inps, in modo da evitare che il personale della scuola venga discriminato, come accade ora per effetto dei provvedimenti adottati, e in modo da consentire l'erogazione di un'adeguata indennità a lavoratori che hanno per anni messo la propria professionalità a disposizione del sistema di istruzione pubblico e che hanno visto un sensibile peggioramento delle proprie possibilità lavorative per effetto dei tagli all'istruzione attuati da questo Governo. (3-01342)