GIORGIO CONTE. -
Al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
- Per sapere - premesso che:
nel quadro della discussione sui cosiddetti fabbisogni standard di comuni, province e città metropolitane sembra delinearsi l'intenzione di affidare ad una società per azioni - la Società per gli studi di settore spa (Sose, il cui capitale è detenuto per l'89 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'11 per cento dalla Banca d'Italia) il compito di individuare le metodologie di calcolo e di definire gli specifici fabbisogni standard per ciascun comune, provincia e città metropolitana;
al momento non sono previste condizioni per l'attività cui sarà soggetta la Sose, in collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), in qualità di partner scientifico, e con gli enti locali, tenuti alla raccolta e alla trasmissione dei dati, ad alcun criterio metodologico;
permanendo il silenzio su tale aspetto, non risulterà possibile al Parlamento, che pure ha il diritto-dovere di adempiere alle proprie prerogative di controllo, compiere valutazioni ex ante su un metodo non ancora definito nelle sue caratteristiche, il quale - una volta redatto - sarà tradotto in norma attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi svincolato da un qualsivoglia vaglio parlamentare;
atteso che la società Sose spa sarà chiamata a gestire una notevole mole di dati e a individuare sinergie con circa 8.100 comuni e oltre 100 province e che la predetta società appare dotata di competenze e professionalità nel settore fiscale - e, in particolare, degli studi di settore -, che, se pur in parte possono essere utilizzate proficuamente, potrebbero non essere sufficienti a svolgere appieno il compito assegnato e richiedere un incremento o una riqualificazione di competenze e professionalità ulteriori, con connessa manifestazione di oneri aggiuntivi -:
se non ritenga che tale ipotesi rechi una sostanziale violazione della delega parlamentare, prevista dalla legge n. 42 del 2009, che demandava al decreto legislativo stesso e non ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei fabbisogni standard, e se non ritenga di rivedere radicalmente l'impostazione del relativo decreto legislativo sulla materia.(3-01290)