ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01263

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 378 del 05/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: BELCASTRO ELIO VITTORIO
Gruppo: MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO
Data firma: 05/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IANNACCONE ARTURO MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO 05/10/2010
MILO ANTONIO MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO 05/10/2010
SARDELLI LUCIANO MARIO MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO 05/10/2010
GAGLIONE ANTONIO MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO 05/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/10/2010
Stato iter:
06/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2010
Resoconto BELCASTRO ELIO VITTORIO MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2010
Resoconto SACCONI MAURIZIO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/10/2010
Resoconto BELCASTRO ELIO VITTORIO MISTO - NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2010

SVOLTO IL 06/10/2010

CONCLUSO IL 06/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01263
presentata da
ELIO VITTORIO BELCASTRO
martedì 5 ottobre 2010, seduta n.378

BELCASTRO, IANNACCONE, MILO, SARDELLI e GAGLIONE. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il nostro ordinamento giuridico riconosce e garantisce situazioni giuridiche soggettive, facendo espresso riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che sanciscono, all'articolo 2, la libertà e i diritti fondamentali dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, all'articolo 3, i due principi di eguaglianza, sia formale che sostanziale;

il principio dell'uguaglianza formale (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) è stato molto approfondito ed ha assunto il valore di criterio di riferimento per il nostro sistema giuridico;

destinatario dell'articolo 3 della Costituzione è, in prima istanza, il legislatore, che deve considerare eguali tutti i cittadini, parificando le situazioni giuridiche eguali e distinguendo quelle diverse;

la discrezionalità del legislatore, nel diversificare le situazioni giuridiche, si deve arrestare di fronte a questi criteri enunciati dal costituente;

ma le discriminazioni si celano anche in norme di legge che, all'apparenza, appaiono neutre: è il caso della legge 22 dicembre 1973, n. 903 (istituzioni del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose), che prevede, per i sacerdoti, titolari di due pensioni, la trattenuta di un terzo sulla pensione del clero, riduzione che opera per principio, senza alcun collegamento con la situazione reddituale del sacerdote, senza salvaguardare una franchigia di sussistenza, come indicato dalla Corte costituzionale; la somma trattenuta sulla pensione da liquidare a carico del fondo è devoluta a favore del fondo stesso;

la trattenuta viene effettuata anche sulle pensioni di invalidità, la cui concessione conferma situazioni di bisogno economico e di sofferenza fisica del titolare, aggravandone, di fatto, la situazione personale;

il fondo clero prevede una sola pensione, che non fa riferimento ai redditi personali e che non distingue la percentuale di invalidità, e, pertanto, la trattenuta appare ancora più iniqua quando colpisce un sacerdote completamente inabile;

nessuna gestione previdenziale pubblica o privata prevede tale tipo di trattenuta: i vari divieti previdenziali di cumulo ne limitano l'importo complessivo, ma non vietano il diritto di avere due introiti, pensione e reddito;

infine, è da rilevare che tale trattenuta viene operata anche nei confronti dei sacerdoti successivamente laicizzati, che non dovrebbero, pertanto, essere più soggetti alla normativa ecclesiastica -:
quali iniziative si intendano assumere concretamente al riguardo al fine di far cessare tali palesi discriminazioni che colpiscono i sacerdoti, che sono uomini e lavoratori che svolgono una delicata missione, portata avanti con profondo zelo pastorale, spirituale e umano, che li vede spesso impegnati in realtà socio-culturali «difficili», dove appaiono indispensabili il loro lavoro e le loro parole di conforto, riaffermando così, al contempo, quei veri principi fondamentali di eguaglianza che sono alla base della nostra Carta costituzionale.(3-01263)