BELCASTRO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si prevede che «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, ha diritto ad una equa riparazione»;
in molte corti di appello in tutta Italia sono pendenti diversi giudizi; sino al 2007 il ministero della giustizia ha erogato direttamente gli indennizzi ai ricorrenti aventi diritto, ma dal 2008 non si è più erogato quanto dovuto, dando il via a una serie di procedimenti di pignoramento a carico dei fondi del ministero della giustizia;
in un primo momento con il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono stati resi impignorabili tutti i fondi del ministero della giustizia depositati presso le Poste italiane s.p.a. e presso la Banca d'Italia;
successivamente con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (il cosiddetto decreto milleproroghe), all'articolo 42, sono stati resi impignorabili tutti i fondi del ministero della giustizia;
tutto ciò, come è facilmente comprensibile, è legato alla necessaria e non più rimandabile riforma del sistema giustizia nel nostro Paese: ciononostante rimane la necessità di riconoscere quanto dovuto a chi, facendo riferimento ad una norma di legge, ha ottenuto il riconoscimento del diritto ad un risarcimento -:
cosa si intenda fare per far sì che chi ha ottenuto il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione in virtù dei danni subiti dalla non ragionevole durata del processo, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, possa vedere riconosciuto quanto a lui spettante. (3-01141)