ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01120

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 335 del 10/06/2010
Firmatari
Primo firmatario: BARBIERI EMERENZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 10/06/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 10/06/2010
Stato iter:
26/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/10/2010
Resoconto GIRO FRANCESCO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 26/10/2010
Resoconto BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/10/2010

SVOLTO IL 26/10/2010

CONCLUSO IL 26/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01120
presentata da
EMERENZIO BARBIERI
giovedì 10 giugno 2010, seduta n.335

BARBIERI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941 n. 633, cosiddetta legge sul diritto d'autore, prevede anche un diritto al compenso spettante per l'utilizzazione dei fonogrammi a scopo di lucro;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 73 sopra citato, la misura del compenso per l'utilizzazione del fonogramma a scopo di lucro deve essere determinata secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge n. 633 del 1941. Tale regolamento di esecuzione è stato approvato mediante il regio decreto n. 1369 del 1942 che, all'articolo 23, stabilisce come la misura del compenso dovuto al produttore del «disco» fonografico è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

in forza di tale disposizione è stato quindi emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1o settembre 1975 che prevede, in difetto di diverso accordo tra le parti, come il compenso per la diffusione al pubblico dei fonogrammi sia dovuto nella misura del 2 per cento degli incassi lordi derivanti dall'utilizzazione dei medesimi;

la gestione della riscossione dei diritti connessi è svolta per la gran parte in ambito nazionale, ma non in via esclusiva, da SCF - società consortile fonografici - che si occupa anche, sempre in via non esclusiva, della stipula di accordi con le diverse associazioni di categoria del settore;

in questo ambito SCF, il 30 dicembre 2009, ha stipulato un accordo economico di natura «privatistica» con Fipe-Confcommercio per la riscossione dei diritti connessi esclusivamente nei confronti dei propri associati;

successivamente in data 19 aprile 2010, la SIAE (Società italiana autori ed editori) ha sottoscritto un accordo di collaborazione con SCF, valido fino al 2012, per la gestione delle attività di raccolta dei diritti connessi discografici, limitatamente all'area delle utilizzazioni di pubblica diffusione di musica registrata. In virtù di tale accordo SCF ha conferito a SIAE l'incarico in esclusiva di riscuotere da discoteche, discobar e locali pubblici analoghi, i compensi, riferiti alla diffusione di musica registrata nell'ambito di intrattenimenti, spettanti anche ad artisti e produttori a titolo di diritto connesso;

la SIAE, nella gestione della raccolta dei compensi per diritti connessi in favore di SCF, ha inaugurato una prassi che, nei fatti, crea una vera e propria disinformazione volta ad indurre gli utenti a credere da un lato che la modalità di calcolo dei diritti connessi sia solo quella stabilità dal citato accordo di collaborazione FIPE/SCF e dall'altro che il non essere associati FIPE implica un automatico incremento del 30 per cento di tale compenso discrezionalmente calcolato e riscosso. Conseguentemente si produce una condotta in difformità alla normativa in materia: ovvero si contravviene a quanto espressamente disciplinato dal combinato disposto degli articoli 72 e 73 della legge sul diritto d'autore, dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione della medesima e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o settembre 1975 e con il rischio che SCF si avvalga delle proprie prerogative nell'ambito del mercato dei diritti connessi a discapito di altri titolari di fonogrammi e soprattutto di altre associazioni nazionali di categoria, come ad esempio Assointrattenimento Confindustria (peraltro dal 2004 già vincolata con SCF da specifica convenzione attualmente in vigore), i cui associati subiscono da SCF e da SIAE indebite richieste, trattamenti diversificati e peggiorativi finalizzati ad indurre i medesimi ad abbandonare le proprie associazioni di riferimento -:

quali siano gli intendimenti del Ministro rispetto ad una situazione che vede la SIAE porre in essere atteggiamenti volti a facilitare e giustificare veri e propri «cartelli» monopolistici, anziché assicurare, in forza del proprio ruolo istituzionale, parità di trattamento a tutte le associazioni di categoria con il conseguente puntuale rispetto della normativa vigente e delle altre convenzioni attualmente operanti in materia di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore.
(3-01120)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ( SIAE )

EUROVOC :

accordo economico

associazione

associazione professionale

casa editrice

diritto commerciale

diritto d'autore

intesa

musica

parita' di trattamento

proprieta' letteraria e artistica

regolamento d'applicazione

societa' consortili