ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 323 del 18/05/2010
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/05/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 18/05/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 18/05/2010
Stato iter:
19/05/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/05/2010
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2010
Resoconto BONDI SANDRO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 19/05/2010
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/05/2010

SVOLTO IL 19/05/2010

CONCLUSO IL 19/05/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01070
presentata da
ANTONIO BORGHESI
martedì 18 maggio 2010, seduta n.323

BORGHESI e ZAZZERA. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

il 14 luglio 2009 il prefetto di Roma Pecoraro, su richiesta del Ministro interrogato, ha emanato il provvedimento di estinzione dell'Imaie per «impossibilità a raggiungere lo scopo sociale», basandolo sul fatto che l'Istituto non liquidava i beni degli artisti e che aveva depositato sui propri conti correnti bancari circa cento milioni di euro, che, pur non essendo stati liquidati ai singoli artisti aventi diritto in quanto non individuabili, non erano stati destinati, come previsto dalla legge, ai contributi previsti come sostegno professionale alla categoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992 istitutiva dello stesso Imaie;

da quella data si è aperto un contenzioso legale che vedeva coinvolti, da una parte, gli artisti che chiedevano la sospensione del provvedimento in quanto illegittimo, e, dall'altra, il Ministro interrogato ed il prefetto che ne chiedevano la conferma;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio ripetutamente dava ragione agli artisti, ritenendo illegittimo il provvedimento e sospendendolo. Infine, il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministro interrogato, attraverso un collegio presieduto dal giudice Varrone, annullava tutte le sentenze del tribunale amministrativo regionale e confermava il provvedimento di estinzione. Immediatamente dopo la sentenza, con singolare efficienza, il presidente del tribunale di Roma provvedeva a nominare tre commissari liquidatori, con il compenso di un milione di euro cadauno, guidati dall'avvocato Galloppi, già presidente del collegio dei revisori dell'Istituto indicato dal Ministro interrogato, creando così un discutibile connubio tra controllori e controllati;

i commissari (Galloppi, Nastasi, Ferrazza), pur consapevoli dell'impossibilità di individuare gli artisti ai quali si riferiscono le risorse finanziarie depositate sui conti correnti dell'Istituto (risalgono a circa 30 anni fa), considerano tali risorse come debiti nei confronti di artisti aventi diritto. In questo modo, possono dichiarare lo stato di insolvenza dell'Imaie e trasformare un istituto finanziariamente in attivo in un istituto fallito;

poiché il 29 aprile 2010 si sarebbe tenuta la prima udienza della causa di merito intentata dagli artisti di fronte al tribunale amministrativo regionale, il 30 aprile 2010 il Ministro interrogato, apparentemente al solo scopo di rendere superfluo l'eventuale giudizio della magistratura, all'interno del decreto-legge n. 64 del 2010 - Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - inserisce un articolo, l'articolo 7, che prevede la costituzione del nuovo Imaie;

il provvedimento, ad avviso degli interroganti, lottizza di fatto il nuovo Istituto e, chiarendo la procedura, sblocca le risorse finanziarie degli artisti, ponendole sotto la gestione del Ministero per i beni e le attività culturali attraverso il vincolo dell'approvazione di un regolamento - affidata allo stesso Ministero - in base al quale tali risorse verranno gestite;

nel decreto-legge il problema principale degli artisti, che è quello di ricevere i diritti di propria competenza, non viene affrontato. Il decreto-legge non dà, infatti, nessuna risposta al fatto che molti utilizzatori di opere evadono il diritto e molti lo pagano, ma non comunicano il nome ed il recapito dell'artista al quale spetterebbe il compenso relativo al pagamento dello stesso diritto;

in compenso nel decreto-legge è inserito il seguente comma (articolo 7, comma 3): «Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo Imaie, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso»;

in questo modo si sblocca soltanto il passaggio dei compensi non ritirati dagli artisti al fondo di cui all'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, il cui regolamento, come detto, è previsto sempre dallo stesso decreto-legge che sia approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

in sintesi, il Ministro interrogato non risolve il problema dell'individuazione e, quindi, della liquidazione dei diritti degli artisti, ma parallelamente si garantisce la gestione del fondo dove finiscono i soldi non liquidati agli artisti a causa proprio della loro mancata individuazione -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di restituire effettivamente agli artisti la gestione delle risorse finanziarie la cui proprietà è da ricondursi, in definitiva, agli artisti stessi.(3-01070)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

disponibilita' monetarie

gestione delle risorse

liquidazione dei beni

professioni artistiche