ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01000

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 304 del 08/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: NANNICINI ROLANDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/04/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENTURA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
LULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/04/2010
Stato iter:
08/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/04/2010
Resoconto FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2010
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 08/04/2010
Resoconto NANNICINI ROLANDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/04/2010

SVOLTO IL 08/04/2010

CONCLUSO IL 08/04/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01000
presentata da
ROLANDO NANNICINI
giovedì 8 aprile 2010, seduta n.304

NANNICINI, VENTURA, MARAN, BOCCIA, FLUVI, LULLI, FRONER, STRIZZOLO, GIACHETTI e QUARTIANI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

come noto, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dai cosiddetti «conti dormienti», ovvero i conti correnti e i rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario;

l'organica disciplina del funzionamento e delle forme di alimentazione del fondo è stata successivamente definita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, che, in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), definisce come «dormienti» i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto, o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. L'articolo 2, inoltre, fa rientrare nel campo di applicazione i contratti di assicurazione in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegni al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

successivamente, l'articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008, è reintervenuto su detta materia, introducendo un nuovo comma 345-quater all'articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2006, stabilendo che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti, di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fossero devoluti al fondo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione. Inoltre, con il comma 2-ter del medesimo articolo, il decreto-legge n. 134 del 2008 ha modificato l'articolo 2952 del codice civile, innalzando da uno a due anni il termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti derivanti dai contratti in questione;

la sedimentazione nel tempo delle diverse disposizioni sembrerebbe determinare, di fatto, una sostanziale e vistosa disparità di trattamento tra i titolari di conto corrente e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto, al fine di evitare l'estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro;

dovendosi intendere come da escludere ogni volontà vessatoria del legislatore nei confronti dei titolari di contratti di assicurazione, appare evidente e necessario interpretare le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008 come riferentisi ai soli contratti la cui maturazione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore;

tale interpretazione appare ancor più auspicabile, laddove si consideri che, mentre l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 prevedeva esplicitamente l'obbligo per l'intermediario di avvisare il titolare del rapporto di credito dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione e, contestualmente, di richiedere disposizioni riguardanti l'eventuale utilizzo delle somme, pena l'estinzione del rapporto e la devoluzione delle relative somme al fondo, il decreto-legge n. 134 del 2008 sembrerebbe sollevare l'intermediario da detto compito. Il combinato disposto del minor periodo di prescrizione e il venire meno degli obblighi di comunicazione da parte dell'intermediario finisce per determinare un particolare rischio per i risparmiatori di vedersi sottrarre i risparmi propri o quelli dei propri familiari, a favore del fondo;

va rilevato, infine, che, quand'anche il decreto-legge n. 134 del 2008 andasse inteso come nuova disciplina complessiva della materia di prescrizione dei fondi assicurativi, pur non espressamente abrogando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, appare evidente perlomeno che, a decorrere dal giugno 2007 e sino all'ottobre 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2008, la durata riconosciuta per la prescrizione dei diritti sui fondi assicurativi debba essere correttamente individuata in dieci anni;

tuttavia, risultano agli interroganti numerose segnalazioni di cittadini che lamentano, in forza di un'erronea interpretazione della successione legislativa prodottasi, di aver perduto il rimborso della polizza in seguito al decorso dei due anni dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest'ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto;

peraltro, con l'emanazione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, il Governo è di nuovo intervenuto sul tema, con disposizioni che, per un verso, sembrerebbero venire incontro alle esigenze di alcuni risparmiatori, ma per un altro rischiano di rendere ancora più complesso il quadro normativo, anche in considerazione del fatto che, sia la relazione illustrativa che l'articolato, sembrano prescindere dal quadro giuridico discendente dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 -:

quale sia la corretta lettura delle disposizioni richiamate in premessa, che paiono sovrapporsi in modo scoordinato, e, se a tal fine, intenda impartire le opportune direttive al fine di impedire che, per comportamenti o omissioni da parte degli intermediari, vengano compromessi, quantomeno per la fase antecedente il 27 ottobre 2008, i risparmi dei cittadini che, in virtù del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, confidavano in un termine di prescrizione decennale tanto per i conti correnti bancari quanto per le polizze assicurative. (3-01000)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assicurazione privata

contratto assicurativo

deposito bancario

eredita'