DI STANISLAO, DONADI, PALOMBA e PALADINI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
il cosiddetto «pacchetto sicurezza», con il decreto-legge del mese di agosto 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2009, ha istituito gli osservatori volontari per la sicurezza, meglio noti come «ronde» ed introdotto il reato di immigrazione clandestina;
in merito alle «ronde» si attendono i risultati definitivi sulla loro diffusione in ambito nazionale, ma al 10 novembre 2009 le associazioni interessate risultavano essere sei;
in vigore dall'8 agosto 2009, il reato di immigrazione clandestina è di competenza del giudice di pace, si concreta nell'ingresso (flagrante) o nel soggiorno illegali, è punito con un'ammenda e con la conseguente espulsione;
la contestazione del reato si è rivelata ardua e complessa, a causa dell'accavallarsi di diverse fattispecie di reati di competenza, per legge, di giudici diversi e questo vale, ad esempio, per il reato di ingresso o soggiorno irregolari, di competenza del giudice di pace, e la mancata esibizione di documenti, di competenza del giudice ordinario, fattispecie che si presentano spesso contestualmente;
ne deriva una duplicazione di processi per l'applicazione di pene irrisorie e spesso ineseguibili, essendo gli stranieri, che incorrono in tali violazioni, notoriamente insolventi e irreperibili;
complicanza ulteriore è il doppio binario attualmente esistente. L'espulsione è, al contempo, conseguenza del reato di ingresso o soggiorno illegali, per via giudiziaria, ma anche provvedimento amministrativo disposto dal prefetto della provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, secondo i dettami della vigente legge n. 189 del 2002, provvedimento che a tutt'oggi risulta di più facile e veloce applicazione per le forze dell'ordine: a Roma, ad esempio, nel periodo agosto-dicembre 2009, a fronte di 40 processi per clandestinità, sono stati emessi ben 611 decreti amministrativi di espulsione emessi dal prefetto;
il reato di immigrazione clandestina «cade» inoltre, per legge, e diventa circostanza aggravante, nel caso di contestazione di altri e più gravi reati;
dai dati relativi al territorio nazionale, in particolare nelle grandi città del Nord, nei primi sei mesi di vigenza del reato di immigrazione clandestina, i risultati sono: pochi processi, molte archiviazioni, scarsissime condanne, poche denunce, netta prevalenza delle espulsioni ad opera dei prefetti;
la nuova fattispecie di reato introdotta grava comunque sugli uffici giudiziari competenti, cui si impone, ad avviso degli interroganti, un surplus a fronte del risultato così poco incisivo, dovuto essenzialmente all'impianto della norma ed alla procedura introdotta -:
se e come intenda provvedere per rendere efficaci gli strumenti della lotta all'illegalità e alla clandestinità adottati. (3-00870)