ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00827

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 264 del 12/01/2010
Firmatari
Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 12/01/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 12/01/2010
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 08/06/2010
Stato iter:
08/06/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2010
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 08/06/2010
Resoconto GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/06/2010

SVOLTO IL 08/06/2010

CONCLUSO IL 08/06/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00827
presentata da
PAOLA GOISIS
martedì 12 gennaio 2010, seduta n.264

GOISIS. -
Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

la legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosiddetta «legge Ossicini», recante norme per la regolamentazione dell'accesso alla professione, l'iscrizione all'Albo e le attività dell'Ordine degli psicologi, ha identificato nell'«uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità» e nelle «attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito» le attività tipiche dello psicologo;

la citata disposizione di legge stabilisce quindi che una serie di atti professionali sono propri dello psicologo al fine di tutelare e garantire i destinatari di tali atti, vista la rilevanza sociale della professione: in caso contrario non si sarebbe infatti resa necessaria la sua regolamentazione;

il danno che può derivare al destinatario di prestazioni psicologiche eseguite da soggetti non autorizzati potrebbe essere particolarmente grave e pervasivo, in considerazione della domanda rivolta al professionista e della situazione personale dell'utente;

la legge «Ossicini» intende quindi garantire che le prestazioni psicologiche siano esercitate unicamente da professionisti adeguatamente formati ed abilitati;

negli ultimi tempi si va moltiplicando l'offerta di prestazioni a tutti gli effetti psicologiche da parte di una figura professionale denominata «counselor», neologismo il cui esatto significato è oscuro all'utente, che non sempre è in grado di comprendere a fondo la natura di tale offerta, anche a causa della tuttora scarsa cultura psicologica del nostro Paese;

tale fenomeno ha un elevato rischio di ingenerare confusione nell'utenza: il cittadino rischia di rivolgersi a soggetti non solo scarsamente qualificati rispetto allo psicologo, ma anche esenti dagli obblighi che questi è tenuto a rispettare al fine di tutelare l'utenza;

le attività psicologiche si sono difatti estese sistematicamente a molti altri ambiti sotto forma di «consulenza psicologica», come testimoniato anche dal tariffario-nomenclatore della professione di psicologo;

la principale associazione dei counselor italiani, la Società italiana di counseling (S.I.Co.) ritiene che il «counselor» sia una figura professionale «in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali «di origine psichica» che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità;

appare chiaro come tale definizione che i counselor danno di sé stessi si configuri come ottima e valida descrizione dell'attività professionale dello psicologo, ove invece la «ristrutturazione profonda della personalità» è scopo ultimo dei procedimenti psicoterapeutici il cui esercizio è riservato ai soli professionisti iscritti anche con questo titolo all'Albo degli psicologi;

in risposta all'esigenza di tutelare i destinatari di prestazioni psicologiche in ogni ambito applicativo la sentenza della Cassazione n. 767 del 2006, riguardante le prestazioni psicologiche nell'ambito della psicologia del lavoro, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo degli psicologi per i professionisti che svolgono attività di diagnosi psicologica in genere - specificando quindi i criteri di applicazione di una delle voci già comprese nell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56: la diagnosi psicologica non è più quindi da leggersi limitatamente all'ambito clinico, ma ricomprende l'analisi delle caratteristiche di personalità entro qualsiasi ambito applicativo;

nella sua pronuncia del riconoscimento della riserva dell'esercizio delle attività di diagnosi psicologica ai voli professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli psicologi la sopra menzionata sentenza della Corte di Cassazione rimanda espressamente ad una delle aree citate all'articolo 1 della legge Ossicini: la pronuncia depone in favore dell'interpretazione dell'articolo 1 nel senso della riserva allo psicologo dell'esercizio delle attività relative anche alle rimanenti aree elencate (prevenzione, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico), rendendo opportuno e doveroso nei confronti sia dell'utenza sia degli psicologi regolarmente abilitati un riconoscimento anche formale di tale principio;

la citata sentenza della Corte di Cassazione precisa difatti che «l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato». Tale affermazione è riferita all'esercizio di attività di diagnosi psicologica, che sono quindi riconosciute come «riservate dalla legge esclusivamente» agli psicologi: se tale riserva è valida per la diagnosi in quanto, come motivato dalla Corte, menzionata nell'articolo 1 della legge n. 56 del 1989 si può ritenere con certezza che anche l'esercizio delle rimanenti attività, parimenti menzionate al predetto articolo di legge, sia riservato in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato;

qualsiasi prestazione psicologica è infatti accomunata dall'obiettivo del benessere psicologico, che rientra fra i requisiti dello stato di «salute» come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità nella Carta di Ottawa per la promozione della salute, che ha definito la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non come mera assenza di malattia o di infermità. La Carta afferma anzi che «la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere»;

alla luce dell'inserimento del concetto di «benessere mentale» all'interno della definizione di «salute» come diritto del cittadino, la distinzione in «cliniche» e «non cliniche» delle differenti finalità degli interventi psicologici risulta artificiosa ed ogni campo applicativo richiede le medesime tutele richieste in ambito clinico, poiché la prestazione è sempre volta ad incrementare il benessere dei destinatari e quindi la loro salute psicofisica -:

se, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 767 del 2006, non ritengano opportuno intraprendere iniziative normative, atte a tutelare anche i destinatari di attività psicologiche non sanitarie - come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo - riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. (3-00827)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1989 0056

EUROVOC :

accesso alla professione

associazione

benessere sociale

condizioni di vita

diritto dell'individuo

malattia

prevenzione delle malattie

regolamento

statuto professionale