ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00754

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 242 del 09/11/2009
Abbinamenti
Atto 3/00756 abbinato in data 25/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 09/11/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 09/11/2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 09/11/2009
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/11/2009
Stato iter:
25/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2011
Resoconto DAVICO MICHELINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 25/01/2011
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/01/2011

DISCUSSIONE IL 25/01/2011

SVOLTO IL 25/01/2011

CONCLUSO IL 25/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00754
presentata da
ENZO RAISI
lunedì 9 novembre 2009, seduta n.242

RAISI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

con delibera n. 17 del 16 febbraio 2006 la Giunta Comunale di Castel Maggiore esprimeva la necessità di conferire l'incarico di «Responsabile Staff del Sindaco» al signor L.B. e successivamente il Sindaco Marco Monesi provvedeva a conferire formalmente l'incarico come da delibera con decorrenza dal 1o marzo 2006;

in data 29 marzo 2006, in seno alla seduta del Consiglio Comunale chiamata a ratificare la suddetta delibera della Giunta, Giovanni Leporati in qualità di capogruppo del gruppo consiliare di opposizione chiedeva chiarimenti sul perché non fosse stato allegato agli atti della seduta il curriculum vitae del signor L.B., ed il sindaco rispondeva dichiarando che chiunque avesse voluto prendere visione di tale documento avrebbe potuto farlo mediante accesso formale agli atti;

successivamente alla riunione del Consiglio Comunale, il consigliere Leporati rilasciava la seguente dichiarazione - contenente una chiara critica politica ma senza alcun contenuto diffamatorio - al quotidiano Il Resto del Carlino (edizione del 31 marzo 2006): «Non è stato presentato il curriculum professionale di L.B. ... e neppure un progetto di incarico con gli obiettivi da raggiungere. Non si comprende poi il motivo per cui è stato nominato un esterno, quando un anno fa chi ricopriva il posto era un dipendente. Forse il Sindaco non ritiene che vi siano nel Comune persone in grado di svolgere questo lavoro. Ma c'è di più: si è occultato tutto il possibile in termini di informazioni specifiche su L.B. e su quello che saranno i suoi compiti. È una mera scelta clientelare. In barba alla crisi che attanaglia i comuni, la Giunta sperpera i soldi dei cittadini per pagare un burocrate che è destinato a svolgere attività politica per i DS, a mio avviso 26 mila euro sono troppi»;

il Tribunale di Bologna, investito della questione circa una presunta offensività delle dichiarazioni espresse dal consigliere comunale di minoranza nei confronti del sindaco Monesi ne ha riconosciuta la natura diffamatoria ed ha perciò condannato il consigliere Leporati;

invero, mette conto sottolineare come l'orientamento unanime della Cassazione è nel senso di ritenere che sia configurabile l'esimente della critica politica (quindi non punibile il reato neanche in sede civile) a condizione che ricorrano le seguenti caratteristiche della condotta dell'imputato:

l'offesa si realizzi in un contesto di rapporti politici;

l'offesa si verifichi nell'ambito di un contegno avente finalità politica;

sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto delle dichiarazioni;

i fatti descritti rappresentino la verità oggettiva;

le espressioni usate non siano volgari né gratuitamente offensive;

le stesse espressioni non costituiscano aggressione della sfera strettamente personale e privata dell'offeso;

nel caso del consigliere Leporati ricorrono senza dubbio le predette condizioni, e ciò è stato in parte riconosciuto anche dal giudice. Allo stesso modo non si fa però cenno all'eventuale incontinenza delle espressioni utilizzate (cioè alla loro oggettiva volgarità e/o gratuita offensività);

la condanna del Leporati è dunque basata su due assunti fondamentali:

1) il Leporati avrebbe riferito fatti non veri;

2) il Leporati avrebbe offeso il Monesi sul piano personale;

in particolare il giudice afferma la falsità dell'informazione data dal Leporati in merito al presunto «occultamento» del curriculum vitae del signor L.B. ad opera del sindaco, basando la propria convinzione sull'affermazione dello stesso Leporati che avrebbe definito il signor L.B. come «una vecchia conoscenza» nonché sulla circostanza che il sindaco non avrebbe mai negato l'accesso agli atti del procedimento amministrativo di nomina;

con sentenza n. 4362/2009 pronunciata nella causa civile iscritta al n. RG 13881/2006 il Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile dichiarava «che l'intervista rilasciata da Leporati Gianni al Resto del Carlino del 31 marzo 2006 è lesiva della reputazione di Monesi Marco» e per l'effetto condannava il convenuto Giovanni Leporati «al risarcimento del danno, che liquida in euro 4.000,00, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio...» ordinando altresì «che, a spese del convenuto, la presente sentenza sia pubblicata per una volta e per estratto sul foglio domenicale di Castel Maggiore dello stesso quotidiano»;

osservando con obiettività la vicenda, infatti, si può evincere che proprio la mancata allegazione del curriculum agli atti della seduta è ciò che il consigliere Leporati ha inteso denunciare e questo rappresenta l'esercizio legittimo del diritto di critica ad opera del capogruppo di opposizione. In buona sostanza il convenuto non ha inteso portare a conoscenza della collettività l'esistenza di un vizio formale dell'iter amministrativo, dal momento che nella fattispecie non si rinvengono vizi e che comunque in quel caso sarebbe stato opportuno presentare anche un ricorso al TAR competente; egli ha invece voluto rendere pubblica una certa mancanza di trasparenza e di correttezza nei rapporti tra maggioranza e opposizione certamente imputabili al sindaco. Ciò che il Leporati voleva significare è che, nel contesto di una seduta consiliare intesa a ratificare la nomina del signor L.B., sarebbe stato opportuno e corretto allegare i relativi atti del procedimento si da mettere tutti i consiglieri nella condizione di poter votare con piena cognizione, ma ciò non è stato fatto;

il giudicante afferma il valore diffamatorio in particolare di due espressioni pronunciate dal Leporati e cioè: «sperpera i soldi dei cittadini per pagare un burocrate che è destinato a svolgere attività per i DS» e «è una mera scelta clientelare» e come, mentre da un lato definisce non solo offensiva ma anche «incauta» l'accusa di sperpero del denaro pubblico, perché il consigliere Leporati non avrebbe dimostrato che all'interno dell'organigramma comunale sarebbe stato possibile trovare una personalità idonea a svolgere il ruolo affidato al signor L.B., dall'altro afferma che per comune esperienza «le amministrazioni pubbliche sono in larga parte gestite da uomini provenienti da apparati di partito» precisando come «questo non implica né che l'azione amministrativa sia distratta a fini privati e neppure che il programma di un partito non coincida con l'interesse pubblico»;

pur nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, la sentenza - pericolosa da un punto di vista politico morale - ad avviso dell'interrogante avalla da una parte tutte le più nefaste prassi in uso nelle pubbliche amministrazioni, quali il clientelismo e le lottizzazioni, dall'altra un pericoloso limite alla critica politica, che - di fatto - determina una sorta di spada di damocle su ogni consigliere legittimamente eletto (ma anche ad un semplice cittadino) ogni qualvolta abbia a criticare - seppur aspramente - un amministratore pubblico circa la sua politica amministrativa e/o sul suo operato e sugli atti che compie;

infatti, ciò che appare evidente è ancora una volta la denuncia del Leporati circa una situazione di poca trasparenza e di scarsa serenità nelle scelte del sindaco, influenzato forse da considerazioni politiche certo non poteva essere compito del Leporati indicare chi, all'interno dell'organigramma comunale, avrebbe potuto assumere il ruolo riservato al signor L.B., ma bene ha fatto il consigliere di opposizione a ricordare ai cittadini che tale eventualità non era stata neanche presa in considerazione;

le espressioni usate sono forti e di un certo impatto, ma soltanto a leggere qualsiasi quotidiano se ne rinvengono tutti i giorni di ben peggiori nel contesto dei rapporti politici. In questo caso poi la verità o meno delle affermazioni del consigliere Leporati non ha valore giuridico, in quanto quest'ultimo ha inteso criticare in termini politici l'azione del sindaco fornendo ai cittadini la sua visione. Innegabile è l'interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'opposizione sull'azione amministrativa del sindaco, tanto più in un comune dove la maggioranza governa con percentuali di consenso altissime;

afferma poi il giudicante che l'articolo di giornale contenente le dichiarazioni del Leporati «letto nella sua interezza, consente al lettore di comprendere anche le ragioni del sindaco», salvo però far discendere da tale giusta considerazione la sola conseguenza del «ridimensionamento delle pretese risarcitorie dell'attore»;

siamo dinanzi ad un articolo di giornale nel cui corpo è riportata la valutazione critica dell'opposizione sull'azione amministrativa del sindaco e la risposta di quest'ultimo a ribadire la legittimità del proprio operato. Certo, alcuni toni potranno essere stati aspri, ma non più del lecito e non diversamente da quanto l'agone politico ci propone. D'altra parte al pubblico dei lettori interessa conoscere l'opinione di tutte le parti politiche per poi orientarsi verso l'una o l'altra, e l'elettore medio è certamente in grado di capire che le affermazioni di un politico sono spesso da prendere non alla lettera ma per ciò che sottendono. Quanto al contesto, si noti che il comune di Castel Maggiore è un ente a larghissima maggioranza di centro sinistra e che già è piuttosto difficile per un esponente dell'opposizione avere spazio per esternare le proprie opinioni al pubblico, senza il bisogno che una semplice disputa politica venga tradotta in condanna in sede giudiziaria -:

se sia al corrente della situazione sopra descritta, e se non ritenga sia necessario dirimere - tramite una migliore indicazione normativa - quale sia il limite alla critica politica, affinché sia data la possibilità ai semplici cittadini, come ai tanti consiglieri di quartiere, comunali e provinciali di poter legittimamente svolgere il proprio compito istituzionale e/o di partecipazione alla res publica, financo con duri attacchi di critica politica, ma sempre nel rispetto dei limiti all'offesa e al decoro, considerando che diversamente sarà dato alla magistratura di stabilire chi e come si può criticare l'operato di un amministratore della res publica, anche in casi nei quali sia dubbia la presenza di offese e/o ingiurie alle persone e al loro decoro di persona e di amministratore.
(3-00754)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione locale

comune

delitto contro la persona

giudice

giudizio

pubblica amministrazione

relazione

sanzione penale