ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00746

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 242 del 09/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: MACCANTI ELENA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 03/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 03/11/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/11/2009
Stato iter:
16/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2010
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 16/02/2010
Resoconto MACCANTI ELENA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/02/2010

SVOLTO IL 16/02/2010

CONCLUSO IL 16/02/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00746
presentata da
ELENA MACCANTI
lunedì 9 novembre 2009, seduta n.242

MACCANTI e REGUZZONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

le cronache giornalistiche hanno diffuso notizie su gravissimi episodi di bullismo che alcuni studenti dell'istituto professionale «Albe Steiner» di Torino continuano a perpetrare nei confronti di coetanei e insegnanti;

a distanza di tre anni dal gravissimo episodio del 2006 che aveva visto vittima dei bulli un ragazzo disabile, filmato e messo in onda su «You Tube», l'istituto scolastico in parola ha subito altri inquietanti atti di bullismo, tra cui l'aggressione di un tredicenne, marchiato a fuoco sul braccio da due compagni di classe, di un anno più grandi;

il bullismo è un fenomeno estremamente variegato e complesso, perpetrato dagli adolescenti anche fuori dell'ambito scolastico, nei confronti dei più deboli o socialmente emarginati;

la valutazione del comportamento, anche ai fini del contrasto di azioni lesive della dignità dei compagni di scuola o dei docenti, ha portato, in alcuni casi, alla bocciatura dello studente;

i comportamenti prevaricatori del bullo producono conseguenze a chi li subisce e, sarebbe opportuno considerare e valutare gli stessi comportamenti dei minori d'età inferiore a 14 anni, sotto il profilo del diritto e del recupero socio-psicologico, poiché come taluni studiosi affermano da molto tempo, la pubertà precoce è una realtà scientifica e l'essere adolescente non è una malattia che possa garantire «la non imputabilità» in caso di reati o il «perdono giudiziario»;

la circostanza che la violazione delle regole, poste a garanzia delle libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie, previste dalla legge, rappresenta un tassello educativo importante per lo sviluppo della personalità, attraverso l'educazione alla legalità;

l'entrata in vigore dello statuto delle studentesse e degli studenti, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva-punitiva, quale era quello delineato dal previgente regio decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura «riparatoria-risarcitoria»;

in ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, i dirigenti e i consigli d'istituto competenti adottano un proprio regolamento disciplinare prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa;

il dettato dell'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 consente «il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni», salvo i casi in cui ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità previste dal successivo comma 9, quali la commissione di gravi reati e il pericolo d'incolumità delle persone;

il sopra citato articolo 4, al comma 10, recita: «Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola»;

nonostante le lodevoli iniziative del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito all'istituzione di una rete di servizi per il contrasto al bullismo (osservatorio regionale, numero verde, campagna di comunicazione), finalizzate al sostegno alla qualità dell'insegnamento, alla promozione della salute, alla prevenzione del disagio giovanile e al contrasto della violenza, del bullismo e dell'illegalità, il bullismo sta diventando un'emergenza sociale;

alla luce degli studi dello psicologo Goleman, «l'intelligenza emotiva» è la pulsione primaria di ogni formazione e di ogni attività sia individuale sia di gruppo, teoria avvalorata da ulteriori approfondimenti che affermano si tratti «di quella parte della nostra intelligenza che viene meno quando insorgono quegli episodi di bullismo di cui abbiamo letto nei giorni scorsi, gli stupri, l'anoressia, la bulimia e tutto ciò che sta facendo calare il mondo giovanile in una sorta di angoscia primordiale» -:

se intendano valutare l'opportunità di istituire un comitato permanente formato da sociologi, psicologi, rappresentanti della comunità locale e figure giuridiche, esperti nelle problematiche adolescenziali, in modo tale da attuare un programma di recupero, svolto per determinate ore settimanali, nell'ambito dei lavori socialmente utili, a favore di bambini e adolescenti portatori di handicap;

se, alla luce di quanto espresso in premessa, non ritengano altresì utile assumere iniziative anche di carattere normativo, affinché siano previste «giuste sanzioni» nei confronti dei minorenni sobillatori o che si limitino ad assistere passivamente ad aggressioni, considerandoli responsabili di concorso in bullismo, nonché nei confronti degli adulti troppo indulgenti affinché tali condotte siano considerate assimilabili al favoreggiamento;

se, infine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non ritenga utile sviluppare in collaborazione con le agenzie educative territoriali attività che valorizzino l'insegnamento dell'intelligenza emotiva, che applicato fin dai primi anni dell'apprendimento scolastico, anche attraverso il gioco del teatro, da sempre, arte comunicativa ed educativa, può aiutare i giovani ad avere comportamenti umani positivi come l'autoconsapevolezza, l'autocontrollo e l'empatia. (3-00746)
Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

TORINO, TORINO - Prov, PIEMONTE

EUROVOC :

centro di ricerca

giovane

lavoro minorile

malattia

prevenzione delle malattie

principio di proporzionalita'

qualita' dell'insegnamento

studente

universita'

violenza sessuale