BURTONE e CARDINALE. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
con delibera n. 998 del 2008, il Direttore Generale della Asl 3 di Catania ha disposto il trasferimento di diversi direttori medici di presidio, tra i quali Giarre, Paternò e Bronte, in sedi diverse da quelle di assegnazione, o in servizi non oggetto dell'originario concorso. Tali trasferimenti sono avvenuti senza le preventive procedure previste dal contratto, e in violazione delle norme che disciplinano le relazioni sindacali, avendo proceduto senza il preventivo assenso dell'interessato e dell'organizzazione sindacale di appartenenza, al trasferimento di un dirigente sindacale che in atto fruisce dei diritti sindacali ai sensi del contatto collettivo di lavoro;
con lo stesso atto deliberativo, il direttore medico del presidio di Acireale è stato rimosso dall'incarico e gli è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'U.O.C. Anziani e ADI, per il quale lo stesso non possiede i titoli, prevedendo il decreto assessoriale 3 maggio 2007, la specializzazione in geriatria e l'espletamento della procedura concorsuale;
con la stessa delibera la direzione medica del presidio ospedaliero di Acireale è stata affidata ad un dirigente di struttura semplice non afferente all'u.o. direzione medica del presidio del presidio ospedaliero, avvalendosi dell'articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000 che, nello specifico, prevede caso mai il conferimento ad interim, a direttore medico di altro presidio, dell'incarico di che trattasi;
contro la delibera suddetta sono tuttora pendenti ricorsi instaurati innanzi al giudice del lavoro, mentre il ricorso presentato dal dirigente sindacale è stato accolto;
le scelte della direzione aziendale della Asl 3 appaiono senz'altro censurabili poiché il superiore provvedimento è stato adottato senza alcun rispetto delle regole contrattuali e delle norme vigenti;
la gestione del personale da parte dei vertici aziendali si presta a numerose osservazioni anche in riferimento al ricorso immotivato e reiterato all'articolo 15 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
di recente è stata effettuata la conferma di un incarico nonostante l'emanazione di direttive assessoriali che lo vietano;
si fa inoltre ricorso all'impiego di personale a rapporto convenzionale nei reparti ospedalieri, ad incarichi di consulenza, all'indizione di bandi di concorso su posti già coperti;
l'adozione di atti programmatori importanti - atto aziendale, rimodulazione della rete ospedaliera - è avvenuta senza la preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, l'approvazione del consiglio dei sanitari e il confronto con le istituzioni locali interessate -:
se non intenda valutare se sussistono i presupposti per inviare un'ispezione al fine di accertare se si rilevino condotte lesive dei diritti sindacali.
(3-00620)