ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00520

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 176 del 13/05/2009
Firmatari
Primo firmatario: MELIS GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/05/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 13/05/2009
Stato iter:
27/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2009
Resoconto MANTOVANI MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/10/2009
Resoconto MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/10/2009

SVOLTO IL 27/10/2009

CONCLUSO IL 27/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00520
presentata da
GUIDO MELIS
mercoledì 13 maggio 2009, seduta n.176

MELIS. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

in data 6 luglio 2000, l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) stipulava con la Sogeaal spa una convenzione per realizzare l'ampliamento della aerostazione, della centrale tecnologica, della viabilità e del parcheggio auto dell'aeroporto di Alghero-Fertilia;

tale convenzione prevedeva al punto 4 dell'articolo 11: «le opere realizzate e collaudate verranno consegnate dal soggetto contraente al Ministero dei trasporti e della navigazione, che ne assumerà la titolarità mediante loro iscrizione nel demanio dello Stato [....] per l'assegnazione in uso gratuito all'Ente e per la successiva consegna da parte di quest'ultimo alla società di gestione aeroportuale in qualità di concessionaria della gestione di aeroporto»;

prevedeva inoltre che, al fine di non penalizzare l'operatività aeroportuale, «fino al trasferimento definitivo delle opere il soggetto contraente, d'intesa con l'Ente, e previa verifica agibilità, al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio, potrà utilizzare in tutto o in parte le opere realizzate»;

di conseguenza, a seguito della conclusione parziale delle opere e della prevista dichiarazione di agibilità, le attività svolgentesi nella vecchia aerostazione sono state trasferite sin dal 24 giugno 2003, nel nuovo corpo in allestimento;

in data 22 dicembre 2005, il direttore ad interim dello scalo di Alghero dottor Carlo Luzzatti rilevava l'inesistenza di uno specifico atto concessorio nei confronti della Sogeaal avente per oggetto i beni occupati dalla Air One e destinati da questa a banchi di check in; di ciò il direttore ad interim dava notizia all'Agenzia del demanio;

in data 15 maggio 2006, su istanza di concessione della Sogeaal, l'allora direttore pro tempore dello scalo, nelle more del certificato di collaudo, emanava un provvedimento di concessione dell'intera aerostazione con decorrenza 1° giugno 2006;

tuttavia per il periodo giudicato «scoperto» (2002-2006) l'Agenzia del demanio, a seguito degli atti trasmessi dalla direzione aeroportuale nel 2005, chiedeva alla Sogeaal il rimborso di somme a questa corrisposte dalla Air one pari a circa euro 849.852;

sull'intera vicenda si esprimeva il 30 settembre 2008 una Commissione incaricata dall'Enac;

tale Commissione, dopo un accurato esame degli atti, rilevava:

a) come l'autorizzazione della Sogeaal allo svolgimento del servizio di handling fosse stata in realtà sancita sin dal 1995 da un provvedimento (n. 124870 del 10 maggio di quell'anno) nel quale detta Società veniva autorizzata (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del c.n.) all'anticipata occupazione di beni ed aree necessari all'espletamento del servizio di handling;

b) come tale provvedimento condizionasse l'attività all'applicazione di convenzioni di concessione di linea all'epoca stipulate con le compagnie di navigazione aerea e vincolasse il concreto esercizio a preventivi accordi di subconcessione tra le parti;

c) come tale atto prevedesse anche il subentro della Sogeaal nei beni in uso alla ATI spa;

d) come esistesse verbale di constatazione di occupazione dei beni redatto dalla locale direzione aeroportuale in data 11 febbraio 1999 (con espressa menzione dei banchi check in all'epoca concessi in subconcessione da Sogeaal ad Alitalia);

e) come esistesse altro verbale, in data 24 maggio 2003, con il quale la direzione aeroportuale, in considerazione dell'entrata in funzione della nuova aerostazione, riprendeva in consegna dalla Sogeaal i beni di cui sopra, accertati in specifico verbale di consistenza dell'11 febbraio 1999;

La Commissione accertava altresì:

f) l'esistenza di un provvedimento (n. 709 del 29 maggio 2002) col quale la direzione aeroportuale autorizzava Sogeaal alla subconcessione in favore di Air One, frattanto subentrata alla Alitalia, di aree demaniali per servizio di handling in subconcessione (rinnovata con note successive agli atti della Commissione);

g) l'esistenza di una nota (n. 01779 del 9 dicembre 2004) indirizzata al Dipartimento Economia nella quale la direzione aeroportuale, nel trasmettere tabelle relative ai corrispettivi applicati da Sogeaal al vettore Air One, faceva espresso riferimento ai canoni relativi ai banchi check in;

h) l'esistenza di una nota in data 12 aprile 2005 (n. 00445), nella quale la direzione aeroportuale comunicava a Sogeaal come l'accoglimento della richiesta di rinnovo della subconcessione, con decorrenza 29 maggio 2005, risultasse subordinata alla definizione dei rapporti conflittuali con Air One;

pertanto la Commissione concludeva stabilendo:

a) che la autorizzazione della Sogeaal allo svolgimento del servizio di handling era stata certamente sancita dal provvedimento di anticipata occupazione del 1995;

b) che il rapporto di subconcessione Sogeaal-Air One con decorrenza 2002 era ampiamente provato agli atti;

c) che - forse anche per effetto degli spostamenti degli uffici dovuti ai lavori in corso - sembrava «potersi ragionevolmente concludere che in tale situazione [...] sia sfuggito il passaggio formale (articolo 11 della Convenzione lavori stipulata in data 6 luglio 2000)», ma che ciò «nulla ha comportato dal punto di vista sostanziale in merito all'effettiva occupazione ed esercizio dell'aerostazione da parte della Sogeaal»;

la Commissione invitava dunque l'Enac a comunicare subito, «a tutela dell'Ente», l'esito di quanto emerso all'Agenzia del demanio «per le necessarie azioni di competenza»; ciò che a tutt' oggi non risulta avvenuto, con gravi ripercussioni sugli interessi di Sogeaal e sull'intero assetto dell'aeroporto di Alghero-Fertilia;

successivamente la Corte dei conti apriva sull'intera vicenda un procedimento, ciò che rende ancora più urgente l'intervento del Ministro -:

se le notizie sopra riassunte risultino anche al Ministero e, ove lo fossero, quali atti immediati il Ministro intenda adottare, anche sollecitando l'Enac a dare corso senza ulteriori ritardi alla sanatoria del contenzioso con l'Agenzia del demanio;

se non ritenga opportuno fornire rapidamente a Sogeeal l'atto amministrativo conclusivo previsto dalla commissione Enac, onde consentire alla società di gestione dell'aeroporto di Alghero di difendersi nella causa intentatale da Air One per la restituzione dei canoni attualmente pendente presso il Tribunale di Chieti. (3-00520)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aeroporto

applicazione della legge

atto amministrativo

automobile

aviazione civile

circolazione aerea

proprieta' pubblica

rimborso

servizio pubblico

trasporto aereo