COMPAGNON. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
sono sempre più numerosi i cittadini che quotidianamente lamentano i disturbi arrecati alla loro vita privata da innumerevoli call center dai quali ricevono, di solito in orari meno opportuni, offerte commerciali di prodotti e/o servizi;
non sono isolati i casi in cui l'operatore-venditore telefonico induce con subdole insistenze talune tipologie di consumatori particolarmente vulnerabili (per situazioni di infermità mentale e/o fisica, o per l'età o per semplice ingenuità) a modificare il proprio abituale comportamento di consumo;
le reiterate e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza sono considerate «condotte aggressive» qualora non osservino quanto previsto dall'articolo 58 del Codice del consumo e ribadito dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali che recita: «L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato»;
nell'estate del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un'indagine condotta con il Nucleo speciale funzione pubblica della Guardia di finanza, emetteva cinque provvedimenti con i quali obbligava i gestori telefonici e le società che operano attraverso i call center ad interrompere l'uso indebito di tutti i numeri telefonici utilizzati a scopo commerciale senza aver ricevuto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, l'autorizzazione al trattamento da parte degli utenti;
l'articolo 660 del codice penale dispone che: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro» -:
se e quali iniziative, data la rilevanza e la crescita esponenziale del fenomeno descritto, ritengano di assumere, al fine di garantire il rispetto della riservatezza dei cittadini;
se non ritengano, inoltre, opportuno di avviare un'indagine, anche attraverso la Polizia postale, sulle suddette pratiche commerciali aggressive ed illegittime che costituiscono un'inaccettabile turbativa della vita privata dei cittadini.(3-00342)