ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00223

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 81 del 07/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: DI CATERINA MARCELLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/11/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/11/2008
Stato iter:
20/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2009
Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 20/10/2009
Resoconto DI CATERINA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2009

SVOLTO IL 20/10/2009

CONCLUSO IL 20/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00223
presentata da
MARCELLO DI CATERINA
venerdì 7 novembre 2008, seduta n.081

DI CATERINA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

separazioni e divorzi sono fenomeni in costante aumento e coinvolgono spesso minori innocenti in vere e proprie guerre familiari ingaggiate dai coniugi;

l'approccio burocratico-giudiziario talvolta esaspera i toni già accesi tra le parti spingendole verso posizioni più rigide e meno concilianti;

un atteggiamento più attento alla mediazione e alla conciliazione, maggiormente rivolto agli aspetti psicologici piuttosto a quelli giuridici potrebbe essere più efficace nella soluzione di situazioni apparentemente senza speranza;

la mediazione familiare rappresenta già in molti Paesi un valido strumento per i coniugi che hanno deciso di separarsi e consiste in un'attività, svolta da esperti, volta a migliorare la qualità della comunicazione tra le parti interessate, guidandole nel processo di elaborazione degli accordi di separazione, chiarendo le posizioni, i desideri, le aspettative ed i diritti delle parti, aiutandole a trovare valide alternative ed a superare le impasse di un irrigidimento nella comunicazione e nella negoziazione con particolare riguardo all'interesse dei figli;

la soluzione cosiddetta mediata risponde non solo ad un necessario snellimento giurisdizionale, ma soprattutto conduce le parti in conflitto a negoziare le rispettive istanze, uscendo dalla controversia con un accordo più condiviso e più rispondente ai propri bisogni;

proprio in quest'ottica è stato introdotto, dalla legge 54 del 2006, il secondo comma dell'articolo 155-sexies del codice civile che prevede, nei procedimenti di separazione e divorzio, la possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, per consentire che i coniugi «avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo»;

tale possibilità è però subordinata all'accettazione delle parti e, dunque, il giudice può solo consigliare ma non imporre la mediazione;

inoltre non sono previste specifiche modalità nel modus procedendi, né è sono precisato per quanto tempo il giudice possa rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli -:

quale sia la posizione del Governo nei confronti dell'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina più puntuale dell'istituto della mediazione familiare;

se non ritenga opportuno, anche attraverso interventi normativi, potenziare e rafforzare l'istituto della mediazione familiare come mezzo di soluzione alternativo alla decisione giudiziale nei conflitti familiari in sede di separazione e divorzio. (3-00223)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

divorziato

divorzio

giudice

guerra

legislazione