ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00108

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 45 del 30/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: LULLI ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMELLI ANTONELLO PARTITO DEMOCRATICO 30/07/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/07/2008
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 24/09/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00108
presentata da
ANDREA LULLI
mercoledì 30 luglio 2008, seduta n.045

LULLI e GIACOMELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la preoccupante situazione venutasi a creare con la crescita delle sofferenze relative ai mutui contratti dalle famiglie per l'acquisto della prima casa, richiede una maggiore attenzione da parte del Governo;

è opportuno essere solleciti nel favorire ogni iniziativa volta ad alleviare la grave situazione di disagio nella quale si trovano molte famiglie italiane;

il comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) si è posto tale problema provvedendo a istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

grazie al comma 476 dell'articolo 2 della citata finanziaria 2008, il mutuatario che dovesse trovarsi in particolari difficoltà, nel caso di mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, potrebbe chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto;

il comma 478 del medesimo articolo stabilisce che, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il citato Fondo, su richiesta del mutuatario presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, possa provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo;

il successivo comma 480 prevede infine l'emanazione di un regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà che doveva essere adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà;

la possibilità di sospendere il mutuo non è a tutt'oggi praticabile in quanto, nonostante siano passati oltre sei mesi dall'entrata in vigore delle norme sopra citate, il relativo regolamento di attuazione non è ancora stato varato -:

se i Ministri intendano ottemperare alle funzioni ad essi conferite dal comma 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollecitando una veloce conclusione dell'iter di approvazione del regolamento di attuazione ivi previsto. (3-00108)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2007 0244

EUROVOC :

cessazione dei pagamenti

contratto

economia

erogazione di prestito

legge finanziaria

pagamento

professioni finanziarie

reddito non salariale