ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01727

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 714 del 06/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA VEDOVA BENEDETTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 06/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 06/11/2012
Stato iter:
15/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/11/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2012
Resoconto VARI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 15/11/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/11/2012

SVOLTO IL 15/11/2012

CONCLUSO IL 15/11/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01727
presentata da
ENZO RAISI
martedì 6 novembre 2012, seduta n.714

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

quanti stipulano un contratto di abbonamento per i servizi di telefonia cellulare e non usano schede ricaricabili attualmente pagano in bolletta una tassa di concessione governativa, il cui importo mensile, fissato dalla legge, è pari a 5,16 euro per le utenze residenziali e a 12,90 euro per le utenze affari;

l'articolo 21, tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, indica come soggetti a tassa la «licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione», con richiamo all'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, e all'articolo 3 del decreto-legge n. 151 del 1991, come modificato dalla legge di conversione n. 202 del 1991;

l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, disciplinando la licenza di esercizio, prevedeva che «presso ogni stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi il servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza»;

l'articolo 3 del decreto-legge n. 151 del 1991, come modificato dalla legge di conversione n. 202 del 1991, ha esteso la tassa sulle concessioni governative ai servizi radiomobili di comunicazione, aggiungendo alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 la voce n. 131 (apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione), poi confluita nell'articolo 21 anzidetto;

a completamento di tale corpo normativo, è stato poi emanato il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33 del 1990, «Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione», in cui si prevede che, per usufruire del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, tramite i telefoni cellulari (definiti apparecchiature terminali), sia necessario far richiesta di abbonamento alle società di telefonia che offrono tale servizio a seguito di regolare autorizzazione generale; a fronte della richiesta, le società rilasciano all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento «sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio»;

successivamente è intervenuto il codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259 del 2003), che ha abrogato l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ma ha lasciato formalmente in vita l'articolo 21 della tariffa;

a causa dell'intervento abrogativo del codice, sul permanere della debenza della tassa sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile si sono formati due diversi e contrastanti filoni giurisprudenziali: alcune commissioni tributarie ne hanno confermato la debenza (cfr. commissione regionale di Venezia-Mestre n. 76/6/71 del 17 maggio 2011); altre commissioni (cfr. commissione provinciale di Chieti n. 139 del 4 maggio 2012) l'hanno invece esclusa;

dal canto suo, l'Agenzia delle entrate - anche tramite la risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012 - ha continuato a sostenere l'applicabilità della tassa in questione a carico di tutti gli utenti (fatti salvi i soggetti esenti individuati dall'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972), comprese le amministrazioni pubbliche non statali, in quanto ha ribadito la vigenza del presupposto normativo per il suo pagamento, che non sarebbe stato intaccato dall'entrata in vigore del codice delle comunicazioni;

da ultimo si è peraltro pronunciata anche la Corte di Cassazione che, nelle motivazioni della sentenza n. 8825 del 1o giugno 2012 (peraltro già recepita dalla commissione provinciale di Foggia, nella sentenza n. 111/07/2012), ha riconosciuto che la voce tariffaria si riferisce formalmente - secondo la previsione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 - al rilascio della «licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione»; tale provvedimento, ha sottolineato la Suprema Corte, è venuto meno a causa della disciplina abrogativa del codice delle comunicazioni, che ha innovato profondamente il settore «con la conseguenza che la tassa in questione non si correla ormai più al presupposto del rilascio a favore dell'abbonato del provvedimento amministrativo di licenza da parte dell'Amministrazione», limitandosi l'abbonato a concludere un contratto di diritto privato con il gestore della rete/fornitore del servizio;

tale tassa, introdotta inizialmente quando il cellulare era considerato un bene di lusso, adesso colpisce un bene divenuto di massa e penalizza soprattutto i percettori di redditi medio-bassi ed i piccoli lavoratori autonomi;

a seguito delle decisioni anzidette e dell'interpretazione contrastante dell'Agenzia delle entrate, si è venuta a creare un'assoluta situazione di incertezza del diritto, col rischio che - permanendo la richiesta di tale tassa - aumenti il contenzioso avanti la magistratura per ottenere da parte dei singoli abbonati alla telefonia mobile una dichiarazione di non debenza del tributo nonché, nei casi di avvenuto pagamento, per la restituzione di quanto corrisposto;

continuare ad imporre tale tassa a carico dell'utenza di telefonia mobile tramite abbonamento (le carte telefoniche prepagate non sono gravate da tale tributo) permetterebbe - se non si affermasse definitivamente ed in tutte le sedi competenti la tesi abrogativa - di sollevare una questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento fiscale a carico di soggetti privati che versano nella medesima condizione e si differenziano solo in base alla modalità di pagamento del servizio;

l'Esecutivo Prodi, nel 2007, si era comunque impegnato ad eliminare la tassa in oggetto e a dare così attuazione ad un atto di indirizzo del Parlamento successivo all'eliminazione da parte del decreto cosiddetto Bersani del contributo di ricarica per le utenze ricaricabili (seduta Camera dei deputati, 22 marzo 2007) -:

se non si ritenga di assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, affinché una tassa di cui è stato abrogato il presupposto normativo non continui ad essere imposta nei confronti dei titolari dei contratti di abbonamento di telefonia mobile e ad alimentare così un contenzioso, in primo luogo tributario, destinato altrimenti e inevitabilmente a crescere.

(2-01727) «Raisi, Della Vedova».