ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01708

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MANTOVANO ALFREDO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI VIRGILIO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
CASTELLANI CARLA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
COSTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
ROSSO ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
LANDOLFI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
ARACU SABATINO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
SCELLI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
LA LOGGIA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
TORTOLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BOCCIARDO MARIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BERTOLINI ISABELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
HOLZMANN GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MUSSOLINI ALESSANDRA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
GAVA FABIO MISTO-LIBERALI PER L'ITALIA-PLI 18/10/2012
DE NICHILO RIZZOLI MELANIA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
REPETTI MANUELA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
CERONI REMIGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
GIORGETTI ALBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MANCUSO GIANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BIASOTTI SANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
GHIGLIA AGOSTINO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
FOTI TOMMASO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
PALMIERI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
ASCIERTO FILIPPO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BERARDI AMATO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BIAVA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
BONIVER MARGHERITA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
CANNELLA PIETRO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
D'ALESSANDRO LUCA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
DE ANGELIS MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
FAENZI MONICA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
LAFFRANCO PIETRO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
LAINATI GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
LEO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MAZZONI RICCARDO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MAZZUCA GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MELONI GIORGIA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
MINASSO EUGENIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
NAPOLI OSVALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
PALUMBO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
PANIZ MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012
SCAPAGNINI UMBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/10/2012
Stato iter:
08/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/11/2012
Resoconto MANTOVANO ALFREDO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 08/11/2012
Resoconto MANTOVANO ALFREDO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/11/2012

SVOLTO IL 08/11/2012

CONCLUSO IL 08/11/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01708
presentata da
ALFREDO MANTOVANO
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per sapere - premesso che:


con decreto del direttore amministrativo n. 449 del 30 ottobre 2008, l'università del Salento ha bandito una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti di categoria C - area amministrativa, per le esigenze funzionali della segreteria della facoltà di ingegneria industriale, dei corsi di laurea magistrale e interfacoltà (nella sede di Brindisi), e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Con atto del 16 dicembre 2009 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria. L'università del Salento ha sospeso il relativo procedimento poiché il bando era stato impugnato da soggetti che - aspirando all'assunzione a seguito della loro utile collocazione nella graduatoria di un precedente concorso - contestavano l'indizione stessa della selezione. Il Consiglio di Stato, con sentenza dell'adunanza plenaria n. 14/2011, ha ritenuto la legittimità della scelta di indire la procedura selettiva in parola;


è tuttavia accaduto che, al di fuori della prassi amministrativa dell'ateneo - con nota prot. n. 28496 del 5 settembre 2011 il direttore amministrativo dottor Emilio Miccolis - dopo aver autonomamente e senza alcun controllo dissigillato e aperto i plichi della procedura concorsuale contenenti gli elaborati dei candidati - ha segnalato alla commissione giudicatrice alcune irregolarità, da lui qualificate come tali, tra cui presunti plagi e - sempre presunti - segni di identificazione sulle minute degli elaborati dei candidati, chiedendo alla commissione medesima chiarimenti in merito alle stesse ipotetiche anomalie. Con nota dell'8 novembre 2011 la Commissione giudicatrice ha fornito i chiarimenti domandati;


con nota del 28 dicembre 2011 (priva di protocollo, ma consegnata a mani con ricevuta in calce; consegnata a mani dal direttore amministrativo e da lui sottoscritta per ricevuta, il capo dell'ufficio reclutamento Manfredi De Pascalis, in qualità di responsabile del procedimento, amministrativo (d'ora innanzi RPA), ha fatto presente al direttore medesimo che non vi erano i presupposti giuridici e fattuali per adottare un provvedimento di annullamento. Nonostante i chiarimenti della commissione e nonostante la suddetta nota del RPA, con decreto n. 676 del 30 dicembre 2011 il direttore amministrativo ha annullato gli atti del concorso e ha inviato un esposto alla procura della Repubblica di Lecce, denunciando l'operato della commissione giudicatrice. I vincitori classificati ai primi tre posti di tale concorso annullato dal Direttore amministrativo hanno impugnato innanzi al TAR Lecce tale provvedimento n. 676/2011 di annullamento, deducendone l'illegittimità. Con sentenza n. 1366 del 25 luglio 2012 il TAR Lecce ha accolto il ricorso in questione, e ha annullato il citato decreto direttoriale n. 676/2011;


in particolare, quanto alla presenza di presunti episodi di plagio, il TAR Lecce ha ritenuto che «del tutto illegittimamente il D.A. ha sostituito la propria valutazione in merito alla genuinità degli elaborati concorsuali, alla diversa valutazione operata dalla commissione. Valutazione che, anche alla luce delle note a chiarimenti rese da quest'ultima, deve ritenersi del tutto immune da quei vizi di palese illogicità, incoerenza, incongruenza, che sole giustificano (C.d.S, IV, 15.2.2010, n. 835, cit.) un sindacato dell'organo verificatore (il D.A.) sulle scelte discrezionali della commissione esaminatrice». Lo stesso TAR Lecce ha affermato che «quand'anche l'operato del D.A. potesse ritenersi legittimo sul piano meramente astratto (la qual cosa, si ribadisce, deve senz'altro escludersi, alla luce di quanto sopra chiarito), nondimeno i lamentati episodi di plagio non possono - in concreto - in alcun modo ritenersi sussistenti.»;


quanto poi ai presunti segni di identificazione, il TAR Lecce ne ha ritenuto l'insussistenza, affermando che «la presenza di asterischi, segni di interpunzione al di fuori dei margini, numerazioni, spaziature in bianco, eccetera - elementi tutti rilevati dal D.A. - costituiscono segni assolutamente fisiologici nell'ambito di una prova concorsuale scritta, facendo parte del naturale strumentario a disposizione del candidato che si accinga a redigere un elaborato di tal fatta. Alla stessa stregua, non costituisce segno anomalo - specie se indicato soltanto sulla minuta, come nel caso in esame, e non anche sulla «bella copia» - l'indicazione dell'orario di inizio e di fine della prova, dovendo esso valutarsi quale elemento visivo a disposizione del candidato, da comparare con lo scorrere naturale del tempo, in vista dell'evasione, nel termine assegnato, dei quesiti posti dalla traccia. Similmente, in assenza di indicazioni della commissione circa l'ordine di risposta ai quesiti della prova B (presupposto mai contestato dal D.A.), i candidati ben potevano evadere i vari quesiti nell'ordine da loro ritenuto più opportuno, senza che tale scelta possa, se non con una inammissibile petizione di principio, interpretarsi quale indebito segno di riconoscimento.»;


anche quanto al presunto plagio, al contrario di quanto asserito dal direttore amministrativo nel decreto n. 676/2011, il TAR ha affermato che i lamentati episodi di plagio che sarebbero la parte meno significativa degli elaborati, non possono in alcun modo ritenersi insussistenti perché gli episodi «incriminati» consistono nella spiegazione di concetti basilari di diritto amministrativo e possono essere più o meno riprodotti testualmente da un candidato dotato di buona memoria. Di conseguenza, il TAR ha annullato il decreto direttoriale n. 676/2011. È significativa la circostanza che, quanto al pagamento delle spese di lite, a sottolineare il torto del direttore amministrativo, il TAR Lecce ha reputato che «la violazione, ad opera dell'amministrazione resistente, di postulati pacifici in tema di procedure concorsuali (ed in primis, il divieto di impingere in valutazioni di merito), impedisce qualsiasi forma di compensazione. La resistente va pertanto condannata al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio generale della causalità e della soccombenza»;


alcuni giorni dopo la pubblicazione della suddetta sentenza - verso la fine del mese di luglio 2012 - è apparso su una testata giornalistica del territorio (il Corriere del Mezzogiorno, inserto locale del Corriere della Sera) un'intervista con il direttore amministrativo E. Miccolis, nella quale si leggono, riportate fra virgolette, le seguenti, gravi affermazioni: «Onestamente non credevo che i giudici avrebbero deliberato accogliendo il ricorso dei tre vincitori, due dei quali accusati di aver copiato. Siamo in una situazione oggettivamente imbarazzante: da una parte abbiamo una sentenza del TAR che in sostanza dice che chi copia e vince un concorso è legittimato a farlo; e dall'altra la riluttanza di questa Amministrazione ad accettare comportamenti poco etici come questo»;


anche il rettore dell'Università del Salento, professor Domenico Laforgia, ha rilasciato un'intervista a una testata territoriale (La Gazzetta del Mezzogiorno) con la quale ha preso le difese dell'operato del direttore amministrativo e ha attaccato invece i Giudici amministrativi salentini. In particolare, Laforgia ha testualmente affermato che «è stato deciso di annullare un concorso per un obbligo morale. Nella fase di approvazione degli atti il direttore generale si è accorto di irregolarità e ha voluto, giustamente, approfondire, scoprendo che tre elaborati erano stati copiati da internet». La decisione del TAR di annullamento del decreto direttoriale n. 676/2011 è stata quindi stigmatizzata da Laforgia addirittura come foriera di «conseguenze preoccupanti, perché sancisce che chi copia può vincere un concorso pubblico in barba alla meritocrazia ed all'onestà intellettuale. Questa vicenda non può che avere cattive ripercussioni sulla pubblica opinione anche perché due candidati che risultano aver copiato il compito e vinto il concorso sono imparentati con una senatrice accademica e con un dirigente del nostro ateneo». Questo contegno denota sia da parte del rettore che del direttore amministrativo qualcosa che va ben oltre il diritto di critica (si tratta piuttosto di un preoccupante dispregio) nei confronti degli organi giurisdizionali intervenuti a giudicare degli atti adottati dall'università;


ad aggravare il quadro, è apparso su La Gazzetta del Mezzogiorno del 4 agosto 2012 un servizio che ha informato della conclusione dell'indagine penale avviata a carico della Commissione giudicatrice, proprio su denuncia del direttore amministrativo. Il servizio ha pubblicato molti passaggi del decreto, firmato dal procuratore della Repubblica di Lecce, dottor Cataldo Motta, con cui egli ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico dei componenti della commissione giudicatrice: richiesta poi accolta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce. La motivazione del decreto di archiviazione ha posto in luce per un verso la correttezza della condotta della Commissione, e per altro verso aspetti sconcertanti dell'operato del direttore amministrativo Miccolis, dal momento che ha censurato la sua condotta con espressioni durissime: «(...) non può non rilevarsi la irregolarità dell'iniziativa del direttore amministrativo (sulla cui legittimità lo stesso presidente della commissione giudicatrice ha formulato condivisibili perplessità) il quale, dopo la conclusione dei lavori della commissione (unico organo legittimato a valutare il merito degli elaborati e la loro regolarità) e dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito di cui al verbale 16 dicembre 2009, ha ritenuto di «riesaminare» - in autonomia ed incontrollata solitudine - gli elaborati dei candidati, rilevando alcune anomalie nella stesura grafica degli elaborati il cui controllo esulava dalla semplice verifica sull'approvazione degli atti, di sua competenza, sfociando piuttosto in valutazioni di merito, appannaggio esclusivo della commissione»;


quanto alla possibilità di plagio dei brani riportati nei compiti, nel decreto si è osservato, recependo le precisazioni del procuratore della Repubblica nella conforme richiesta, che il presidente della commissione «ha ricordato come, anche alla luce della giurisprudenza, non gravi affatto sulla commissione alcun onere di attivarsi per verificare o comparare se alcuni brani contenuti negli elaborati siano stati copiati e riprodotti». In dettaglio, per escludere categoricamente il presunto reato di abuso di ufficio denunciato dal direttore amministrativo a carico della commissione giudicatrice, «non può non osservarsi, per un verso, che nessun elemento indica che la commissione giudicatrice avesse rilevato (e quindi intenzionalmente occultato) la copiatura o la riproduzione di quei brani (qualora effettivamente copiati o riprodotti, come sostenuto dal direttore amministrativo); per altro verso, che il presidente della commissione ha riferito che nessun componente di essa aveva mai obiettato o ritenuto che alcuni brani fossero stati copiati o riprodotti; e, per altro verso ancora, che siffatto controllo, ancor più di quello che aveva portato lo stesso direttore amministrativo a rilevare le altre due «anomalie», ha comportato una inammissibile ed illegittima valutazione del merito degli elaborati, certamente sottratta al potere di verifica formale attribuito al direttore amministrativo»;


quanto ai presunti segni di riconoscimento contenuti negli elaborati, nel decreto di archiviazione si è affermato che «potrebbe agevolmente osservarsi come non vi sia né possa essere acquisito alcun elemento che consenta di affermare con certezza che le anomalie grafiche segnalate fossero presenti al momento degli esami degli elaborati da parte della commissione (l'improvvido intervento - autonomo e solitario - del direttore amministrativo non consente di escludere l'ipotesi di un'alterazione grafica degli elaborati successiva all'esame della commissione o comunque che i segni fossero rilevabili dalla commissione stessa)»;

infine, con riferimento alla presunta intenzione dei componenti della commissione di avvantaggiare uno o più concorrenti, la conclusione dell'autorità giudiziaria ha descritto lapidariamente il comportamento del direttore amministrativo: «analogo interesse avrebbe potuto astrattamente avere anche il direttore amministrativo». Infatti, si legge nel provvedimento della magistratura, anche «a voler astrattamente ipotizzare un interesse della commissione ad avvantaggiare uno o più dei concorrenti risultati idonei ovvero a danneggiare uno o più di quelli esclusi (interesse, peraltro, nemmeno adombrato nella segnalazione del direttore amministrativo) è di tutta evidenza che analogo interesse - simmetrico ma invertito - avrebbe potuto astrattamente avere proprio il direttore amministrativo; e tale interesse ben avrebbe potuto costituire il motivo della sua estemporanea iniziativa di «riesaminare» nel merito gli elaborati e di rilevare e segnalare le suddette «anomalie» (volendo escludere l'ipotesi di attribuire a lui l'alterazione grafica delle «minute») al fine di avvantaggiare uno o più dei concorrenti esclusi ovvero di danneggiare uno o più di quelli ammessi»;


in definitiva, nonostante le chiarissime considerazioni contenute nella sentenza del TAR e nonostante le gravissime considerazioni sviluppate dal procuratore della Repubblica, riprese dal decreto di archiviazione, a carico del direttore amministrativo e del rettore, costoro, invece di affrettarsi a dare attuazione ai provvedimenti del TAR e della procura, hanno attaccato i giudici del TAR, addebitando loro effetti nefasti sull'Ateneo e sulla tenuta morale della comunità accademica, e più in generale della collettività salentina;


a questi comportamenti occorre aggiungere le condotte tenute dal direttore Miccolis sia nel periodo tra l'adozione del decreto di annullamento n. 676 (datato 30 dicembre 2011) e la citata sentenza del TAR (datata 25 luglio 2012), sia dopo la sentenza. In particolare, quanto al primo periodo (condotta del Miccolis tra l'adozione del decreto di annullamento e la sentenza del TAR), costui ha cercato in ogni modo di disattendere le osservazioni che De Pascalis, in qualità di RPA, gli formulava circa il corretto modo di eseguire il pur illegittimo decreto di annullamento n. 676/2011 e ha adottato ulteriori provvedimenti, conseguentemente viziati. E infatti, con nota prot. n. 2508 del 24 gennaio 2012 De Pascalis, in qualità di RPA, faceva presente al Miccolis che i nominativi (tre) che questi voleva nominare come componenti della commissione di concorso in sostituzione dei componenti precedenti erano privi dei requisiti di competenza previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001: trattandosi di un concorso per collaboratori amministrativi, infatti, occorreva nominare persone dotate di specifiche competenze inerenti la materia. Invece, fra i nominativi compariva un delegato del rettore e un ricercatore di fisica; con decreto n. 137 del 15 marzo 2012 il direttore Miccolis non solo ha ignorato le osservazioni di De Pascalis in qualità di RPA (la cui nota del 28 gennaio 2012 non veniva neppure citata nel testo del decreto), ma si è spinto al punto di affermare - tra le premesse del decreto - che egli aveva «verificati i requisiti di esperienza e competenza di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;


ancora, con nota prot. n. 19763 del 6 giugno 2012 De Pascalis, sempre in qualità di RPA, ha illustrato al direttore Miccolis le corrette modalità di completamento del procedimento concorsuale a seguito del predetto decreto di annullamento: De Pascalis ha precisato - fondandosi su precisi orientamenti giurisprudenziali - che non si doveva procedere ad un nuovo svolgimento delle prove concorsuali, ma solo a una rivalutazione delle prove scritte già effettuate dai candidati. Con decreto n. 348 del 21 giugno 2012, per l'ennesima volta il direttore Miccolis ha ignorato quanto segnalatogli da De Pascalis (la cui nota prot. n. 19763 non veniva neppure citata nel testo del decreto), e ha disposto il rifacimento delle prove scritte;


quanto alle condotte tenute dal direttore Miccolis nel periodo successivo alla sentenza del TAR del 25 luglio 2012, gli accadimenti sin qui esposti sono stati oggetto di un intervento critico del signor De Pascalis (essendo egli, altresì, un rappresentante di una organizzazione sindacale) apparso il 13 agosto 2012 su una testata del territorio, cioè sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Nell'articolo De Pascalis ha espresso perplessità sulla correttezza del comportamento del direttore Miccolis, anche nel quadro di una gestione discutibile dell'insieme delle procedure concorsuali da parte degli organi centrali di Ateneo, e del sostanziale avallo dato dal rettore. A seguito di tale articolo il direttore Miccolis ha aperto un procedimento disciplinare - ancora pendente - nei confronti di De Pascalis, con ciò cumulando incredibilmente la posizione di organo di iniziativa procedimentale con quella di soggetto vulnerato dal contegno di De Pascalis, e mostrando, secondo gli interpellanti, chiari intenti ritorsivi, tali da dissuadere altri interventi nella direzione della trasparenza. Da ultimo, con recentissimo decreto n. 564 del 16 ottobre 2012 il direttore Miccolis ha allontanato De Pascalis dall'ufficio reclutamento, di cui questi è stato sino a quel momento il capo, con ciò confermando un atteggiamento ad avviso degli interpellanti illegittimamente sanzionatorio verso chi ha avuto il solo torto di pretendere la conformità alle regole in un settore così delicato quale quello dei concorsi;


infatti, pur dissimulato da ragioni inerenti la necessità di coprire altro ufficio rimasto sguarnito (si tratta dell'ufficio previdenza e pensioni, privo - com'è di tutta evidenza - di rilievo comparabile a quello del reclutamento), il grave provvedimento nasconde, secondo gli interpellanti, l'intento di rimuovere un funzionario assai scomodo dalla posizione apicale della postazione centrale nella gestione delle procedure concorsuali: De Pascalis ha sempre cercato di opporsi alle reiterate condotte di dubbia legittimità perpetrate dal direttore Miccolis, per cui costui lo ha dapprima sottoposto a procedimento disciplinare, e poi lo ha rimosso dall'Ufficio reclutamento;


tali comportamenti del direttore Miccolis, condivisi e confermati dal rettore Laforgia, pongono il serio problema della loro compatibilità con le importanti cariche da loro coperte: ciò, soprattutto in considerazione del fatto che - come ampiamente divulgato dal rettore medesimo - egli si accinge, quale neonominato presidente della fondazione dell'università del Salento a gestire procedure d'appalto di lavori pubblici di edilizia universitaria per oltre cento milioni di euro;


gli episodi esposti, e il conseguente clima velenoso che hanno determinato, rendono improbabile garantire l'equilibrata gestione di tali delicatissime fasi della vita dell'ateneo salentino, dal momento che chi lo guida pro tempore ha mostrato di non osservare norme e principi basilari per la corretta e trasparente gestione della cosa e del denaro pubblici. I media del territorio dedicano di frequente pagine o servizi alle indagini penali e alle denunce nei confronti del rettore e del direttore amministrativo, in un quadro di costante tensione, che non giova al buon andamento dell'istituzione universitaria -:


se il Governo, sia al corrente della grave situazione di incompatibilità ambientale del rettore e del direttore amministrativo dell'università del Salento, abbondantemente emersa sui media, e fonte di disorientamento e di disagio per chiunque frequenti l'ateneo, sia esso docente o studente o dipendente amministrativo e se intenda attivare gli opportuni approfondimenti per verificare per quale ragione il rettore, invece di avviare un procedimento disciplinare nei riguardi del direttore amministrativo a causa delle gravi anomalie della sua condotta, lo abbia difeso sui media;


se non si ritenga di disporre, anche attraverso l'ispettorato della funzione pubblica) un'indagine ispettiva per valutare il comportamento del rettore e del direttore amministrativo, a prescindere dalle vicende giudiziarie penali che riguardano entrambi, già sulla base del danno arrecato al personale tecnico amministrativo, al corpo studentesco ed ai docenti dell'università del Salento a causa dei comportamenti prima descritti, e duramente censurati sia dalla magistratura ordinaria che da quella amministrativa.

(2-01708)
«Mantovano, Di Virgilio, Castellani, Garagnani, Costa, Rosso, Ciccioli, Landolfi, Aracu, Scelli, La Loggia, Tortoli, Pelino, Bocciardo, Frassinetti, Bertolini, De Girolamo, Contento, Holzmann, Mussolini, Gava, De Nichilo Rizzoli, Repetti, Ceroni, Barani, Alberto Giorgetti, Mancuso, Biasotti, Ghiglia, Tommaso Foti, Palmieri, Murgia, Vella, Nizzi, Ascierto, Beccalossi, Berardi, Biava, Boniver, Cannella, D'Alessandro, De Angelis, Faenzi, Laffranco, Lainati, Leo, Mazzoni, Mazzuca, Meloni, Minasso, Osvaldo Napoli, Palumbo, Paniz, Pizzolante, Paolo Russo, Scapagnini».