ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01600

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 667 del 17/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 17/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 17/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/07/2012
Stato iter:
19/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/07/2012
Resoconto BINETTI PAOLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/07/2012
Resoconto BINETTI PAOLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/07/2012

SVOLTO IL 19/07/2012

CONCLUSO IL 19/07/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01600
presentata da
PAOLA BINETTI
martedì 17 luglio 2012, seduta n.667

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

il comma 9 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono poi formulate due ulteriori ipotesi residuali ovvero a) sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico; b) il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile;

la ratio della legge è quella di assicurare tempi certi e rapidi per il cambiamento distinguendo peraltro la sorte degli organi collegiali e monocratici elettivi, che decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto, dal rettore, per il quale sono dettati tempi certi con la regola generale della proroga di un anno aggiuntivo rispetto al proprio mandato;

la norma è chiara dell'indicare il momento da considerare ai fini della proroga generale facendo espressamente riferimento alla prima adozione dello statuto disposta con delibera del Senato accademico su parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge prorogabile di altri tre mesi ai sensi dei commi 5 e 6;

poiché la legge è entrata in vigore il 29 gennaio 2011, il nuovo statuto doveva essere fatto entro il 29 luglio 2011 salvi gli atenei che, avendo beneficiato della proroga di tre mesi, potevano provvedere entro il 29 ottobre 2011;

come emerge dalla lettura della sentenza n. 261/2012 del TAR Umbria ci sono casi in cui il decano dell'università degli studi di Perugia, essendovi tenuto, si è rifiutato di indire le elezioni del nuovo rettore sulla base del presupposto che il rettore debba conservare la carica fino al completamento dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale si è portato a compimento il percorso di adozione del nuovo statuto;

dalla stessa sentenza emerge che la decisione del decano dell'università degli studi di Perugia sarebbe stata assunta anche sulla base di una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che avrebbe avallato una interpretazione della norma secondo la quale il termine non decorrerebbe dalla data di adozione dello statuto, come sopra indicata, ma da quella di definitiva approvazione dello statuto a seguito dell'espletamento della procedura ministeriale di controllo;

il Tribunale amministrativo regionale nella decisione richiamata evidenzia con chiarezza i motivi di diritto che impediscono la strada interpretativa seguita dal decano dell'università degli studi di Perugia e dal Ministero evidenziando, tra l'altro, la circostanza che la legge nel fissare il termine non richiama la procedura di controllo regolata dai commi 7 e 8 ma solo la procedura di prima adozione regolata dai commi 5 e 6;

appare evidente che una tale lettura rappresenta tanto sul piano giuridico quanto su quello strategico un grave rischio per il sistema universitario. Per quanto riguarda il profilo giuridico e amministrativo si crea un serio stato di incertezza con possibili effetti sulla legittimità degli atti adottati dal rettore quale organo scaduto e non rinnovato nei termini di legge. Per quanto riguarda il piano strategico una tale interpretazione andrebbe contro lo spirito della legge n. 240 del 2010 che ha affidato la sua attuazione a precisi termini con la sostituzione di fatto di un termine indeterminato e incerto a un termine determinato e certo. La legge infatti non prevede termini precisi nel caso in cui, come sta accadendo in maniera diffusa, la fase di controllo comporti una dialettica tra ateneo e Ministero per cui il sistema perderebbe un punto di riferimento con alterazione dei rapporti tra gli organi nella delicata fase di transizione;

tale situazione rischia di creare abusi tanto che sembra che in alcune sedi universitarie i rettori in carica già prorogati, intendano impedire o quanto meno ritardare ulteriormente, il regolare svolgimento di elezioni già convocate dal decano a norma della legge n. 240 del 2010;

i fatti in questione costituiscono, a giudizio degli interpellanti prima di tutto una violazione di legge, in quanto non è possibile con determinazioni ministeriali modificare termini di legge chiari, ma potrebbero avere anche dei riflessi di compatibilità con princìpi costituzionali in quanto l'autonomia universitaria ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, deve essere esercitata nei limiti indicati dalla legge e situazioni del genere impediscono l'estrinsecarsi dell'autonomia degli atenei in violazione delle norme che la presidiano;

la delicata situazione in cui versa il sistema universitario oggi suggerisce di evitare ulteriori elementi di confusione nell'attuazione della riforma degli atenei esposti a cambiamenti di norme e di indicazioni che rallentano lo svolgimento della vita democratica degli atenei e le elezioni dei nuovi rettori -:

se, alla luce della sentenza sopra citata il Governo non ritenga necessario ripristinare con la massima sollecitudine la certezza del diritto nella governance dell'università, anche al fine di evitare contenziosi che potrebbero insorgere tra i diversi atenei e il Ministero, nonché all'interno dei medesimi atenei, e per dare una corretta e chiara indicazione sull'applicazione delle citate norme.


(2-01600) «Binetti, Galletti».