ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 632 del 15/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 15/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 15/05/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 15/05/2012
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 15/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/05/2012
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/05/2012
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 24/05/2012
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/05/2012

SVOLTO IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01492
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 15 maggio 2012, seduta n.632

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

è stata approvata dal consiglio regionale della Lombardia la legge 18 aprile 2012, n. 7, che prevede «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», poi pubblicata sul Bollettino ufficiale del 20 aprile 2012;

l'articolo più discusso e contro il quale sono insorti movimenti e sindacati è l'articolo 8 che introduce nuove norme in materia di reclutamento del personale docente, istituendo i concorsi a livello di istituzioni scolastiche;

l'articolo succitato modifica la legge regionale n. 19 del 2007, aggiungendo i seguenti commi all'articolo 3: «2-bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; subito dopo, il testo della legge chiarisce (comma 2-ter) che «è ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento»; quindi la legge stabilisce (comma 2-quater) anche che «le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2-bis»; infine si prevede al comma 2-quinquies, che la giunta regionale relazioni semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente;

dunque in virtù della succitata disposizione, a titolo sperimentale, nell'ambito di norme generali o di specifici accordi con lo Stato, le assunzioni sui posti da assegnarsi ad incarico annuale possono essere effettuate direttamente dalle scuole che, allo scopo, potranno bandire veri e propri concorsi;

tali novità in materia di reclutamento dei docenti precari, introdotte dalla regione Lombardia, risultano, secondo gli interpellanti, illegittime perché in contrasto con il dettato del titolo V della Costituzione; infatti l'articolo 117 secondo comma, lettera n) affida in via esclusiva allo Stato le norme generali sull'istruzione e quindi la scelta dei principi fondamentali, fra i quali indubitabilmente rientra il reclutamento degli insegnanti, laddove alle regioni spetta solo una potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);

pertanto il reclutamento è materia delegata alla legislazione nazionale e attualmente normata dal decreto ministeriale n. 131 del 2007 che all'articolo 1 comma 2 stabilisce con chiarezza: «per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento»;

secondo il dettato dell'articolo 127 della Costituzione il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;

la disposizione del succitato articolo 8 della legge regionale della Lombardia in esame, concedendo alle istituzioni scolastiche la possibilità di scegliere direttamente gli insegnanti, contravviene palesemente al criterio attualmente vigente per l'individuazione degli aspiranti cui conferire gli incarichi, e cioè lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento;

il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, giova ricordarlo, garantisce alle nostre scuole un sistema di reclutamento basato sul principio del merito, concetto questo ribadito anche da una recente sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 41 del 2011, che riconosce le graduatorie ad esaurimento istituite per «individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito»;

pertanto non si giustifica in nessun modo la necessità della regione Lombardia di sperimentare modalità di reclutamento alternative, considerando poi che, se l'intenzione del legislatore fosse davvero quella di «favorire la continuità didattica» per gli studenti, l'unico modo ragionevole sarebbe senz'altro la stabilizzazione dei precari (inseriti nelle suddette graduatorie ad esaurimento) che lavorano già da anni proprio su quegli stessi incarichi annuali;

l'intenzione di stravolgere le modalità di reclutamento ad oggi vigenti, presente all'interno della legge «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» della regione Lombardia, oltre a destare sincera preoccupazione per la conformità delle norme in essa contenute rispetto al dettato costituzionale, appare del tutto fuori luogo rispetto alla natura e alla portata del problema del precariato scolastico, anzi rischia di penalizzare illegittimamente il personale che all'interno delle graduatorie ha raggiunto posizioni utili al conferimento degli incarichi grazie ai titoli conseguiti e alla professionalità maturata dopo anni di insegnamento nelle nostre scuole;

tale penalizzazione nei confronti dei docenti precari più meritevoli risulta ancora maggiormente inaccettabile, se si considera che il sistema di istruzione pubblica italiano è stato privato di circa 90.000 insegnanti negli ultimi tre anni (in applicazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola» dei decreti attuativi ad esso correlati) e che la legge n. 111 del 15 luglio 2011 (l'articolo 19, comma 7), nell'impedire, a partire dall'anno scolastico 2012/2013 un'integrazione degli organici rispetto all'anno scolastico precedente (quindi si bloccano gli organici, dopo averli decurtati di 90.000 unità rispetto al 2008), riduce in maniera drastica anche il numero di disponibilità da conferire ad incarico annuale;

in tale contesto l'iniziativa della regione Lombardia rischia di inasprire ulteriormente il disagio dei precari della scuola che, dopo aver faticosamente conseguito titoli e speso per anni la propria professionalità a servizio della pubblica amministrazione, invece di essere gratificati con la meritata stabilizzazione, si vedono precipitare definitivamente in una condizione di precariato selvaggio in cui viene meno anche la garanzia della selezione in base ai diritti maturati;

a mettere a serio rischio poi la sostenibilità sociale delle politiche in materia di reclutamento, poste in essere dal Governo tecnico, intervengono le iniziative del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recentemente rese note dal Ministro e cioè l'imminente indizione di nuovi concorsi a cattedra riservati ai docenti abilitati, con l'unico obiettivo quindi di stravolgere le posizioni di merito ad oggi conseguite dai precari inseriti nelle graduatorie;

del resto tale procedura concorsuale che coinvolgerebbe i circa 200.000 precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, permetterebbe, nella migliore delle ipotesi, la stabilizzazione di sole 8.000 unità; non è quindi assolutamente risolutiva rispetto all'annoso problema del precariato, considerando poi che il numero dei precari è destinato nei prossimi anni ad aumentare vertiginosamente in conseguenza dell'attivazione di nuovi corsi abilitanti riservati ai docenti non abilitati nonché dei tirocini formativi attivi destinati ai giovani che vogliano intraprendere la professione docente;

tali giovani aspiranti docenti, pertanto, dopo aver finanziato le Università con i gravosi costi dei corsi, andranno a incrementare il numero del precariato scolastico;

l'opposizione da parte di associazioni, movimenti e sindacati al citato articolo 8 della legge regionale Lombardia è stata subito molto forte e le notevoli proteste e polemiche che hanno accompagnato l'approvazione delle legge hanno condannato l'evidente violazione del principio costituzionale della libertà di insegnamento che la «chiamata diretta» da parte dei dirigenti scolastici, inevitabilmente produrrà;

non va infatti sottovalutato il pericolo che il concorso di istituto possa consentire assunzioni secondo meccanismi clientelari anziché secondo criteri oggettivi di maggior competenza ed esperienza, col conseguente reale rischio di discriminazioni e messa in discussione della libertà e qualità d'insegnamento;

dal punto di vista meramente pratico, il concorso di istituto renderà ancora più dispendioso e macchinoso il reclutamento, e graverà il peso della gestione di centinaia di concorsi (e quindi le domande ed eventuali ricorsi) per assumere personale docente annuale, sulle segreterie delle singole istituzioni scolastiche, già in gravi difficoltà nel garantire l'ordinaria attività amministrativa a causa dei pesantissimi tagli al personale Ata e al dimensionamento scolastico in atto -:

se il Ministro interpellato, alla luce dei profili di illegittimità costituzionale segnalati dagli interpellanti in premessa, con riguardo alla legge regionale Lombardia 18 aprile 2012, n. 7, che peraltro introduce modalità di assegnazione degli incarichi discutibili, inique, lesive della libertà di insegnamento e quindi della professionalità dei docenti, non ritenga di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e se non consideri opportuno non stipulare alcuna forma di intesa con la regione Lombardia ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale stessa;

se il Ministro interpellato non ritenga urgente individuare delle strategie volte a garantire l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'applicazione della direttiva comunitaria 99/70/CE nonché la massima occupazione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto delle posizioni di merito maturate fino ad oggi dai precari, ridefinendo gli organici della scuola attraverso la modifica della legge n. 111 del 15 luglio 2011 (articolo 19, comma 7) che, bloccando gli organici, rappresenta di fatto la vera causa, insieme all'innalzamento dell'età pensionabile, del divieto di accesso imposto ai giovani all'interno del comparto scuola.

(2-01492)
«Di Pietro, Donadi, Zazzera, Di Giuseppe».