ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: CORSARO MASSIMO ENRICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 08/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA' 08/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/05/2012
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/05/2012
Resoconto CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 24/05/2012
Resoconto CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/05/2012

DISCUSSIONE IL 24/05/2012

SVOLTO IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01483
presentata da
MASSIMO ENRICO CORSARO
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

il comma 1011 della legge finanziaria 2007 dispose che: «Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione»;

molti contribuenti si avvalsero della possibilità di definire la propria posizione versando al 50 per cento in unica soluzione o a rate, le imposte dirette, indirette e contributi sospesi, ritenendo che tale versamento, essendo per disposto di legge definitorio della propria posizione, avesse carattere definitivo e cioè che l'Amministrazione finanziaria nulla avesse più a che pretendere in relazione all'annualità chiusa col versamento e alle imposte rinunciate a fronte del versamento stesso: considerato ciò logico e plausibile, visto il carattere speciale dell'agevolazione in quanto consentita in relazione ed in contrapposizione ai danni subiti dall'economia della zona colpita in conseguenza di eventi calamitosi eccezionali (sismi e fenomeni vulcanici);

pare che gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate intendano sminuire la portata dell'agevolazione chiedendo di assoggettare ad imposizione le sopravvenienze derivanti dalle insussistenze sorte in seguito alla riduzione del debito fiscale o contributivo; con ciò volendo paragonare l'intervento di sostegno per danni subiti per calamità, costituenti generiche ed eccezionali sopravvenienze passive non riconosciute fiscalmente quali costi deducibili, ai contributi statali in conto esercizio o su specifiche spese, che, avendo l'obiettivo di abbattere costi d'impresa deducibili, sono regolarmente tassabili;

di fatto la rinuncia ad una quota di credito da parte dell'erario, disposta dalla norma, nasce dalla volontà del legislatore di «indennizzare» forfettariamente i soggetti colpiti dall'evento calamitoso per le perdite eccezionali ad esso conseguenti: pertanto la tassazione delle sopravvenienze conseguenti alla riduzione del suddetto debito risulterebbe contrastare sia con la logica propria dell'intervento che con quella esegetica della norma stessa, e ciò per ogni tipologia di agevolazione prevista, sia essa un contributo statale o un abbattimento di un credito erariale, sia esso relativo a imposte dirette, ritenute non versate, imposte indirette, contributi e quant'altro. A tal proposito si veda per prassi il quinto capoverso della risoluzione n. 247/e dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2008 che evidenzia, con riferimento ad un intervento a soggetti colpiti da calamità naturale (sisma 13.12.2000 Sicilia Orientale), «(...) che la primaria finalità della legge in commento è stata quella di assicurare un sostegno economico alle imprese delle province colpite dal terremoto»;

l'agevolazione concessa dal comma 1011 della legge finanziaria per il 2007 è analoga a quella concessa ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia orientale che però beneficiarono della possibilità di definire la propria posizione con il versamento del 10 per cento dei debiti (articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002); già in quella occasione si era chiarita l'intassabilità di tali sopravvenienze attive, in quanto derivanti da insussistenze di debiti in seguito ad una norma agevolativa conseguente a calamità naturale avente la finalità di sostenere economicamente i soggetti colpiti da evento calamitoso: era stata confermata dall'Agenzia delle entrate come riportato nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01986 del 14 maggio 2003 oltre che nella risoluzione prot. 2003/56255 dell'Agenzia delle entrate direzione regionale per la Sicilia, con cui è stata riconosciuta l'assoluta non componibilità ed irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive costituite dal 90 per cento dei tributi non dovuti per effetto della predetta definizione;

la tassazione degli importi agevolati darebbe luogo a gravosi contenziosi creando ulteriori oneri su un sistema economico già ai limiti della sopravvivenza ed incidendo irrimediabilmente in modo negativo sulla stabilità economica di un'innumerevole quantità di famiglie; contenziosi che per lo più potrebbero vedere soccombente sia l'amministrazione finanziaria, che nella gran parte dei casi è decaduta dal potere di accertamento di nuova base imponibile per l'anno 2006, anno in cui si è avuta certezza e determinabilità dell'insussistenza del debito con la pubblicazione della relativa norma, sia il contribuente che si vedrebbe intanto tartassato da un contenzioso economicamente e moralmente comunque dannoso -:

se il Ministro interpellato non intenda intervenire per evitare queste eventuali pregiudizievoli situazioni e al contempo interessare la competente direzione dell'Agenzia delle entrate per ribadire, per quanto affermato in precedenza, che costituendo un sostegno economico, l'agevolazione emanata a favore di soggetti colpiti da eventi territoriali eccezionali dannosi, non può, con ragione, subire, né logicamente né sistematicamente, una qualsivoglia riduzione e, pertanto, non può soggiacere ad imposizione alcuna in nessun caso.

(2-01483)«Corsaro, Catanoso».