ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01381

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 594 del 28/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: MELCHIORRE DANIELA
Gruppo: MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE
Data firma: 28/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TANONI ITALO MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE 28/02/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 28/02/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 29/02/2012
Stato iter:
01/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/03/2012
Resoconto MELCHIORRE DANIELA MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 01/03/2012
Resoconto MAGRI GIANLUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 01/03/2012
Resoconto MELCHIORRE DANIELA MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/03/2012

SVOLTO IL 01/03/2012

CONCLUSO IL 01/03/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01381
presentata da
DANIELA MELCHIORRE
martedì 28 febbraio 2012, seduta n.594

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:


il grave episodio verificatosi al largo delle coste indiane a circa 30 miglia a ovest dalla costa meridionale indiana, nell'Oceano indiano che ha portato al fermo di due fucilieri del battaglione San Marco con l'accusa di aver ucciso due pescatori del posto scambiati per pirati, è purtroppo l'ultimo e il più grave degli episodi occorsi nell'attività di difesa delle imbarcazioni commerciali da parte di nostri contingenti militari;


ancor prima dei sanguinosi episodi verificatisi al largo delle coste del Kerala, già sabato 11 febbraio 2012, un altro nucleo del battaglione San Marco aveva sventato, senza esplosione di colpi, due tentativi di arrembaggio nel mar Arabico, prima al danni della Jolly Arancione, una portacontainer da quarantamila tonnellate e una lunghezza di 240 metri - in navigazione nel tratto di mare davanti alla Somalia su cui viaggiava un contingente militare italiano e poi, a distanza, impartendo direttive via radio al comandante di un mercantile maltese su cui i pirati si erano diretti successivamente;


nel caso dei militari a bordo del mercantile Enrica Lexie, sebbene gli interpellanti concordino con il Governo nel rivendicare la giurisdizione dello Stato italiano, in quanto il fatto, secondo le informazioni disponibili, si è verificato in acque internazionali e dunque la nave in quella situazione va considerata come un'estensione del territorio italiano e, in ogni caso, i fucilieri avendo agito per conto dello Stato italiano avrebbero dovuto godere di una immunità funzionale tale da non renderli passibili di arresto da parte di autorità straniere, il punto che preme sottolineare è rappresentato dai rapporti tra il comandante della nave e i nuclei militari di protezione (NMP) a bordo delle navi;


come noto, infatti, grazie all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2011, gli armatori possono imbarcare, dietro richiesta degli armatori stessi e con oneri a carico di essi, nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito in quegli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria che sono stati individuati con decreto del Ministro della difesa del 1o settembre 2011;


si è dunque, trattato di un intervento legislativo forte, dettato dal preciso scopo di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in rotte altrimenti difficilmente percorribili in sicurezza dalla flotta mercantile italiana;


successivamente, l'11 ottobre 2011, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, è stato siglato il protocollo di intesa tra il Ministero della difesa e la Confederazione italiana armatori (Confitarma), al fine di facilitare l'individuazione delle modalità più opportune per l'esercizio delle attività di protezione da parte del nucleo di protezione militare imbarcato sulle navi;


gli interpellanti, partendo dal presupposto che l'obiettivo di tale atto di sindacato ispettivo non risiede, evidentemente, nell'accertamento delle responsabilità sull'episodio verificatosi il 15 febbraio 2012 su cui sono in corso, ad oggi, una inchiesta giudiziaria italiana e una indiana e su cui vi è da parte delle più alte autorità politiche e diplomatiche italiane la massima attenzione, intendono mettere in evidenza la difficoltà di raccordo tra la nuova disposizione rappresentata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 e le necessità di tutela giuridica delle forze armate italiane a bordo delle navi mercantili anche in ossequio al puntuale rispetto delle norme di diritto internazionale;


negli episodi richiamati relativi alla nave Enrica Lexie, si è infatti affacciata una legittima riflessione su chi, a prescindere da quanto sia avvenuto nella realtà dei fatti e dalle motivazioni che hanno condotto l'imbarcazione a dirigersi verso le acque territoriali indiane, avesse la potestà di decidere i movimenti della nave nel caso in cui quest'ultima fosse stata vittima di un attacco di pirateria. La norma richiamata all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 infatti, pur chiarendo la finalità di protezione del naviglio mercantile da atti di pirateria armata, non offre risposte chiare e puntuali nel caso in cui insorga un contrasto tra ordini e comandi impartiti dal comandante della nave (e dall'armatore) da una parte e dal comandante del nucleo militare di protezione (NMP) dall'altra;


occorre, dunque, fare chiarezza su tale ipotesi di contrasto tra ordini impartiti da diversi soggetti a bordo delle imbarcazioni sottoposte a possibili attacchi di pirateria per dare certezza ed efficienza rispetto alle finalità perseguite e, non ultimo, a garanzia allo stesso nucleo di protezione militare a bordo delle navi -:


se i Ministri interpellati non ritengano di assumere iniziative normative, in ambito nazionale ed eventualmente anche in sede Onu, in ragione dell'estensione e della globalità del fenomeno della pirateria, iniziative che siano il più possibile chiare, tese a precisare se, in caso di attacchi di pirateria o depredazione armata sia il comandante della nave (e/o l'armatore) a decidere oppure il comandante del nucleo militare di protezione imbarcato, in tale direzione, valutando l'opportunità di introdurre il principio che gli ordini assunti dal comandante della nave che possano ripercuotersi sullo status giuridico e dunque sulle sorti dei militari italiani all'estero impegnati nel contrasto alla pirateria internazionale siano sempre preceduti da un parere obbligatorio e vincolante del comandante del nucleo di protezione militare imbarcato sulle navi.

(2-01381) «Melchiorre, Tanoni, Brugger».