ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01344

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 580 del 01/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 01/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE POPOLO DELLA LIBERTA' 01/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/02/2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/02/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 02/02/2012
Stato iter:
09/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/02/2012
Resoconto BRUNETTA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2012
Resoconto D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 09/02/2012
Resoconto BRUNETTA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/02/2012

SVOLTO IL 09/02/2012

CONCLUSO IL 09/02/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01344
presentata da
RENATO BRUNETTA
mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n.580

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

durante l'anno 2009 sono state approvate delle riforme con l'obiettivo di attuare la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. La disposizione cardine in materia si rinviene nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (Trasparenza);

nell'ambito del citato articolo al comma 1 è espresso un principio fondamentale, che ispira la normativa di dettaglio, e che riprende quanto già espresso nella legge delega, all'articolo 4 della legge n. 15 del 2009. Infatti, il comma 1 dell'articolo 11 stabilisce che «La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;

con la norma, la cui approvazione segna il momento conclusivo di un lungo cammino iniziato con l'approvazione delle leggi n. 142 del 1990 e n. 241 del 1990, è stata stravolta l'ottica nell'approccio alla conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione, che oggi consiste nell'accessibilità totale delle informazioni;

tale accessibilità riguarda - tra gli altri aspetti - anche l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, e, quindi, il modo in cui la pubblica amministrazione spende i soldi pubblici per realizzare attività (in buona sostanza, pago cosa, chi e quanto per fare cosa);

il principio è poi dettagliato nel seguito della disposizione. In particolare, il comma 8 del citato articolo 11 stabilisce che: «Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

(omissis)

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato»;

nel sito del Governo non sono pubblicate, o quantomeno non sono rinvenibili, le retribuzioni dei dirigenti (di ruolo e non) della Presidenza del Consiglio dei ministri -:

quali provvedimenti intenda adottare il Presidente del Consiglio affinché venga rispettata la norma di legge;

nell'ambito di detti provvedimenti, se il Presidente del Consiglio intenda chiarire che per ogni singolo dirigente (dirigenti di seconda fascia, direttori generali e capi dipartimenti), anche proveniente da altre carriere, si debba pubblicare l'intero trattamento economico e non solo quello a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di rispettare il principio di trasparenza previsto dalla legge.

(2-01344)«Brunetta, Baldelli».