ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 571 del 17/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 17/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOFFA SILVANO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 17/01/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/01/2012
Stato iter:
02/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/02/2012
Resoconto SCILIPOTI DOMENICO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2012
Resoconto FANELLI TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 02/02/2012
Resoconto SCILIPOTI DOMENICO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 26/01/2012

DISCUSSIONE IL 02/02/2012

SVOLTO IL 02/02/2012

CONCLUSO IL 02/02/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01319
presentata da
DOMENICO SCILIPOTI
martedì 17 gennaio 2012, seduta n.571

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, per sapere - premesso che:

la grave situazione di emergenza che si continua a protrarre nella gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti in varie parti del Paese non fa che aumentare la possibilità di rischi per la salute dei cittadini;

tutto ciò contribuisce ad alimentare la sostanziale diffidenza e la sfiducia dei cittadini verso quelle istituzioni che non riescono a tutelare nella giusta misura la salute pubblica;

più in generale non è più possibile sottovalutare il problema della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini da eventuali danni arrecati dall'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria;

più volte si è tentato di dare un assetto più organico alla legislazione vigente, in linea con quanto stanno facendo gli altri Paesi membri dell'Unione europea in materia di sicurezza ambientale e in ossequio anche al riconoscimento dell'esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio da parte della Corte costituzionale;

non va dimenticato, inoltre, che tale materia ha rilevanza istituzionale, come indicato dall'articolo 32, primo comma, della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività;

tale problematica non può essere affrontata solo quando vi sono dei «picchi» di emergenza per poi essere lasciata nel dimenticatoio, ma è necessario affrontarla in maniera organica garantendo, in maniera compiuta, la salute pubblica;

in questo senso appare necessario arrivare ad un impegno preciso, attraverso lo strumento della delega al Governo affinché si tuteli la salute pubblica nei luoghi ove insistono o sono presenti impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti -:

se non si ritenga opportuno assumere iniziative normative che consentano al Governo, sull'intero territorio nazionale, di garantire la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, con particolare riferimento alla falde idriche, ai terreni e alla qualità dell'aria, nelle zone ove insistono, o sono in via di realizzazione, impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali;

se non si ritenga necessario, per quanto attiene, in particolare agli impianti di selezione e trattamento di termovalorizzatori dei rifiuti dei siti adibiti a discariche, nonché agli impianti per il deposito temporaneo, attivi o da attivare, di assumere iniziative, anche normative, per assicurare:

a) la realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni ubicati, in tali aree, assicurando la conoscenza dei relativi dati da parte delle popolazioni coinvolte;

b) realizzazione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3-ammoniaca; H2S-acido solforico; mercaptani; VOCs-composti organici volatili) e di un sistema di allarme e di gestione degli impianti, al fine di consentire, ove necessario, il blocco di tali impianti qualora siano superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria, assicurando, altresì, la conoscenza dei dati rilevati da parte delle popolazioni coinvolte;

c) la realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria in grado di monitorare gli inquinanti convenzionali e i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria da essi provocata, al fine di adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;

d) la realizzazione di termovalorizzatori alimentati con combustibile derivato da rifiuto (CDR) aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore;

e) che i fattori di emissione degli inquinanti convenzionali (S02-anidride solforosa; NOx-collettività di ossidi di azoto; HCL-acido cloridrico; CO-monossido di carbonio e altri) è dei microinquinanti (diossine; IPA-idrocarburi policiclici aromatici; PM; metalli pesanti) dei termovalorizzatori realizzati ai sensi della lettera d) siano inferiori, rispettivamente, ad almeno un ordine e due ordini di grandezza rispetto ai valori limite stabiliti dalla legge, al fine di mitigare gli impatti ambientali degli impianti e i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata;

f) che i sistemi di monitoraggio e di rilevamento di cui alle lettere a), b) e c), e le azioni di controllo sulla salute pubblica e sull'ambiente siano estesi a tutte le regioni, e, in via prioritaria, a quelle interessate dalla presenza di impianti destinati al deposito e al trattamento dei rifiuti urbani e industriali.

(2-01319) «Scilipoti, Moffa».