ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 556 del 01/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: PEPE MARIO (MISTO)
Gruppo: MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI
Data firma: 30/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 30/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/11/2011
Stato iter:
22/12/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/12/2011
Resoconto PEPE MARIO (MISTO) MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI
 
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2011
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 22/12/2011
Resoconto PEPE MARIO (MISTO) MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/12/2011

SVOLTO IL 22/12/2011

CONCLUSO IL 22/12/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01282
presentata da
PEPE
giovedì 1 dicembre 2011, seduta n.556

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:

con la manovra economica dell'estate 2011, è stata introdotta la copertura assicurativa professionale obbligatoria (lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148); la norma stabilisce che «... il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale; le condizioni generali delle polizze... possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti ...»; la norma prevede un anno di tempo per la messa a regime dell'obbligo;

la decisione, condivisibile in linea di principio, sta esasperando le tensioni tra operatori sanitari e compagnie assicurative, grazie anche alla totale assenza, diversamente da altri Paesi europei, di una strategia nazionale e politica di approccio al problema con conseguenze economiche crescenti ed inevitabili. L'assenza di linee guida istituzionali ha posto le compagnie assicurative, nella posizione di contraente «forte», posizione rafforzata dall'obbligo di copertura assicurativa professionale appena introdotto;

le associazioni mediche (in particolare A.M.A.M.I., Associazione per i medici accusati ingiustamente di malpractice) segnalano, con riferimento alle varie formule della polizza RCT Medici che:

a) le compagnie evitano di assicurare professionisti già «sinistrati», cioè oggetto di semplici richieste di risarcimento, indifferenti al fatto che le denuncie possono concludersi in un nulla di fatto sotto il profilo penale o non dar luogo ad un risarcimento in sede civile;

b) laddove il medico riceva una disdetta per sinistro, da parte di una compagnia, altro assicuratore assumerà il rischio ben raramente e solo a fronte di premi elevatissimi;

c) determinate specializzazioni a rischio (esempio ginecologi, chirurghi plastici, medici estetici ed anestesisti) sono assicurate con clausola RD (riservato direzione) per evitare che l'intermediario (agente) possa assumere indiscriminatamente un numero indeterminato di clienti anche in assenza di sinistri;

d) la continua ascesa dei premi che sta portando all'insostenibilità dei costi delle polizze a carico dei medici. Paradossale la situazione dei ginecologi, se si considera che l'Italia è uno dei Paesi con i più bassi rischi alla nascita, per i quali le polizze possono arrivare a 14.000 euro l'anno;

e) le polizze RCT Medici contengono la clausola claims made (letteralmente «a richiesta fatta»), tramite la quale la datazione del sinistro rilevante ai fini dell'articolo 1917, comma 1 codice civile, è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità; a fronte del vantaggio sotto il profilo dei costi di polizza, il rischio è quello di vedersi recapitare la richiesta di risarcimento in un'epoca in cui non si gode più della copertura assicurativa;

a fronte dell'esplosione dei costi assicurativi diverse regioni (Piemonte, Toscane e da poco, anche la Liguria) stanno provvedendo ad auto assicurarsi; l'idea è quella di non stipulare polizze e rimborsare i danni, una volta verificati, pescando direttamente nei propri bilanci; nel 2009 la Toscana spendeva 45 milioni di euro per polizze; nel 2010 ha rimborsato da sola il 50 per cento dei danni da errori medici spendendo 5 milioni;

le denunce ai medici sono ai livelli medi degli ultimi cinque anni, ma aumentano quelle verso le strutture sanitarie (+10 per cento), arrivando nel complesso, secondo dati diffusi dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) a circa 34.000 denunce nel 2009. L'aumento tra il 2008 ed il 2009 è stato del 15 per cento; il rapporto sinistri/premi del ramo, dal 1994 al 2009, si è mantenuto su percentuali assai elevate, e nel 2009 per ogni euro di premi incassati le compagnie hanno pagati due di sinistri; considerando che un risarcimento medio vale tra 25 e 40.000 euro, i costi nel periodo 2008-2009 sono stati valutati tra 800 milioni e 1,4 miliardi di euro, a seconda della velocità di liquidazione -:

se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per promuovere l'estensione a livello nazionale delle forme di auto copertura dei danni da «malasanità» introdotte da talune regioni;

se non ritenga di assumere iniziative, anche normative, con riferimento all'obbligo di copertura assicurativa dei medici previsto dalla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 al fine di:

a) prevedere che le compagnie di assicurazione abbiano l'obbligo di assicurare i professionisti che lo richiedano, secondo il modello e con le modalità dell'RCA auto, introducendo eventualmente una formula simile a quella del bonus-malus;

b) prevedere che la polizza assicurativa del professionista possa essere disdettata solo quando il sinistro sia stato effettivamente individuato come tale nelle sedi appropriate;

c) promuovere la redazione in concorso con l'ANIA, di un modello di polizza assicurativa RCT Medici di base, valutando se talune delle clausole oggi introdotte nelle polizze in uso non siano da considerare vessatorie e in quanto tali, da sopprimere.

(2-01282)
«Mario Pepe (Misto-R-A), Brugger».