Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01260
presentata da
ENZO RAISI
martedì 8 novembre 2011, seduta n.547
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
l'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, ha previsto la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità;
al fine di procedere alla predisposizione della tabella, è stata istituita nel 2004, presso il Ministero della salute una commissione di studio che ha concluso i suoi lavori con la redazione di barèmes recanti l'indicazione delle menomazioni e delle relative percentuali di invalidità da rinviare al Ministero dello sviluppo economico per la predisposizione dei valori pecuniari da assegnare ai vari punti di invalidità;
l'elaborazione ex ante di barèmes medico legale tramite il contributo di un lavoro collegiale di esperti e l'elaborazione ex post dei valori economici a carico del Ministero dello sviluppo economico senza alcuna consultazione con esperti esterni suscita forti perplessità, come peraltro manifestato dalla associazione familiari vittime della strada;
a riprova di ciò, il valore-punto di 674 euro scaturito dalla decisione unilaterale del Ministero dello sviluppo economico risale al 2005 ed è la metà del valore-punto del tribunale di Milano di 1374 euro (tale valore include il danno morale al netto della valutazione delle condizioni soggettive del danneggiato, ugualmente prevista);
i risarcimenti complessivi saranno pertanto dimezzati;
le tabelle del tribunale di Milano sono state riconosciute due volte dalla cassazione quale parametro risarcitorio nazionale;
l'iter del provvedimento si è concluso il 3 agosto 2011 con l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che è stato considerato da tutte le associazioni delle vittime della strada come fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente al principio di riparazione integrale del danno;
le compagnie assicuratrici, come viene riferito dalle associazioni familiari vittime della strada, già oggi propongono liquidazioni per danni gravi o gravissimi basati sui nuovi e riduttivi valori previsti dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
il decreto potrebbe avere valore retroattivo, creando un grave nocumento per soggetti deboli quali sono le vittime della strada che hanno radicato un contenzioso per ottenere un maggior danno;
la risposta del Ministro Fazio alla interrogazione n. 3-01804 del 6 settembre 2011, non è stata soddisfacente in quanto non ha tenuto conto della reale e devastante portata del provvedimento;
il richiamo del Ministro Fazio al forum ANIA-Consumatori, organismo presieduto e diretto dal Presidente dell'ANIA, quale fonte di legittimazione «politica» di tale provvedimento, è del tutto fuorviante in quanto le associazioni dei consumatori non hanno alcuna competenza in materia di risarcimento del danno alla persona, men che meno quelle che risultano integrate in strutture governate dalle loro naturali controparti;
ad avviso degli interpellanti il provvedimento non avrà alcun effetto sulle tariffe assicurative, come peraltro dichiarato dall'ANIA, ma solo di riequilibrio di bilancio, con regole mutate durante il gioco, di qualche compagnia para-statale con gravi problemi generati da una gestione dissennata delle risorse -:
se il Governo intenda evitare l'ingiusta penalizzazione di migliaia di famiglie che hanno già subito gravissimi danni ritirando immediatamente il provvedimento di cui in premessa e fornendone ampia notizia con il contestuale riconoscimento delle tabelle di Milano quale parametro risarcitorio nazionale di riferimento.
(2-01260) «Raisi, Della Vedova».