Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01255
presentata da
ROBERTO MORASSUT
mercoledì 2 novembre 2011, seduta n.544
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - promesso che:
con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cosiddetto decreto Letta), si è inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, conformandosi a specifiche direttive comunitarie e, più in generale, ai principi fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza stabiliti nel Trattato;
la normativa del decreto legislativo n. 164 del 2000 ha, dunque, imposto, tra l'altro, che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara ad evidenza pubblica ed ha attribuito agli enti locali i compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
l'apertura al mercato ed alla concorrenza nel settore del gas, sia in generale, sia nel segmento della distribuzione, è, però, rimasta in massima parte, ancora oggi, sostanzialmente inattuata, nonostante la previsione originaria - per quanto riguarda la distribuzione - di un periodo di transizione non certo breve (cinque anni), sicché - a distanza di oltre undici anni dalla emanazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 sopra ricordato - nel novanta per cento del territorio nazionale metanizzato, proseguono i rapporti concessori costituiti senza procedura ad evidenza pubblica, ormai pluridecennali;
la normativa successiva, infatti, ha disposto varie e successive proroghe della durata del periodo transitorio, sicché i rapporti concessori relativi al servizio di distribuzione del gas, in molti casi, sono scaduti tra la fine del 2009 e la fine del 2010, mentre, per altri numerosi casi, verranno a scadere nel corso del 2012;
ad integrare il quadro normativo del settore, è intervenuto nel frattempo l'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, inserito, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Con questa disposizione, il Governo (e per esso il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali), è stato delegato ad emanare due distinti decreti, un primo (ex comma 1 dell'articolo 46-bis) per individuare «i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas», ed un secondo (ex comma 2 dell'articolo 46-bis) destinato a determinare «gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio», nonché «misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione»;
dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti, ancorché monco della definizione concreta dei perimetri degli ambiti territoriali minimi (carenza alla quale si sta solo in questi giorni ponendo riparo con un decreto integrativo esaminato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali il 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2011;
l'altro decreto non è, ancora oggi, stato emanato: lo schema trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, è stato «osservato» criticamente in numerosi e fondamentali punti con parere interlocutorio della sezione consultiva per gli atti normativi (Adunanza di sezione del 5 maggio 2011, n.a. 01455/2011), e rinviato all'esame del Governo;
di fatto, in mancanza dei provvedimenti attuativi e del loro completamento, non si ha, allo stato, alcuna certezza sulle successive evoluzioni della intera vicenda riguardante la concreta attuazione degli ambiti territoriali minimi (Atem), tanto meno sui suoi tempi di attuazione;
certa è, invece, la condizione di blocco normativo delle gare per la concessione del servizio, nonostante la scadenza intervenuta per la stragrande maggioranza dei vecchi rapporti concessori: blocco determinato dalla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo del 28 giugno 2011, n. 93;
si è così creata una situazione nella quale, in disparte ogni valutazione ed ogni più che ragionevole dubbio sulla legittimità del blocco delle gare (ancorché disposto con disposizione con forza di legge e non di semplice atto amministrativo come il decreto ministeriale pubblicato il 31 marzo), si protrae una iniqua condizione di squilibrio tra gli interessi delle amministrazioni comunali e quelli dei gestori della rete. Condizione stigmatizzata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (si confronti provvedimento AS674 del 4 febbraio 2010), la quale, in diverse occasioni, ha ribadito l'inammissibilità, dal punto di vista del diritto della concorrenza, di qualsiasi orientamento che delinei un «blocco delle gare» in attesta della definizione degli ambiti territoriali minimi;
più in generale, si può riassumere il contesto generale del settore della distribuzione del gas come da anni caratterizzato dai seguenti elementi essenziali:
a) la tendenza alla liberalizzazione, in conformità ai principi comunitari che hanno trovato recepimento normativo di principio nel decreto legislativo n. 164 del 2000;
b) la ancora latitante attuazione concreta di questo processo;
c) la resistenza dei maggiori protagonisti del settore alla realizzazione di un vero mercato aperto;
d) la tendenza ad una razionalizzazione e drastica semplificazione di questo settore industriale: ambiti territoriali minimi (Atem) di grandi dimensioni, come quelli definiti con il ricordato decreto pubblicato il 31 marzo 2011, e precisati con il decreto integrativo già ricordato in corso di emanazione, comportano l'eliminazione dal mercato della stragrande maggioranza delle circa 200 imprese esistenti, che si ridurranno ad un massimo di sei o sette operatori, i soli ad avere la capacità non imprenditoriale, ma finanziaria, per sostenere gare siffatte, che implicano il pagamento di rimborsi di enormi dimensioni. Con tutti i connessi rischi, per non dire la concreta prospettiva, di intese oligopolistiche di spartizione del mercato della distribuzione;
e) la resistenza a qualunque cambiamento o gara: in attesa degli ambiti territoriali minimi, si punta alla proroga di fatto delle gestioni esistenti, con il prolungamento degli ingenti profitti che le rendite di posizione acquisite con le vecchie concessioni garantiscono, anche a causa della inefficacia della semplice separazione societaria tra il segmento della distribuzione e quello della vendita del gas;
f) la concretizzazione di una prospettiva del tutto incerta, nella quale si possono facilmente determinare posizioni divaricate tra i diversi comuni, fondate non su regole, ma sulle ragioni della presunta forza: si pensi al recentissimo caso del comune di Roma, che ha bandito la gara nell'agosto 2011 limitatamente al territorio comunale, a giudizio degli interpellanti in contrasto sia con la norma sul blocco delle gare, sia con l'obbligo di procedere solo con gare d'ambito: una decisione che appare del tutto anomala e che desta tanta maggiore perplessità dopo le vicende non chiarite del rapporto tra il comune di Roma e la Società Sue-Gaz de France nella compagine societaria di ACEA s.p.a., e l'uscita non prevista della compagnia francese dal mercato italiano della distribuzione gas;
in questo contesto, dal mondo delle autonomie comunali si sono sollevate numerose critiche per le modalità ad avviso degli interpellanti confuse e contraddittorie dell'azione governativa riguardanti la distribuzione del gas, e per la iniquità della relativa disciplina a favore dei gestori, confermata dallo schema di decreto ministeriale ancora in itinere, con motivate richieste di intervento per correggere la normativa emanata -:
se non intendano promuovere una revisione della normativa del settore, ed in particolare della distribuzione del gas, avendo come scopo una reale apertura alla concorrenza, e comunque assumere iniziative dirette:
a) ad abrogare la norma di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo del 28 giugno 2011, n. 93 che impone il blocco delle procedure di gara, o quanto meno a rinviarne l'efficacia fino al completamento dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007;
b) ad assicurare un sostanziale riequilibrio nella regolazione dei rapporti tra operatori ed amministrazioni locali nell'ambito dell'emanando «decreto criteri» di cui in premessa, rapporti, oggi nettamente squilibrati a favore dei gestori del servizio di distribuzione del gas, con un'attenzione particolare agli interessi dei comuni, così sacrificati dai recenti e meno recenti provvedimenti sulla finanza pubblica.
(2-01255)
«Morassut, Causi, Meta, Pompili, Recchia, Lolli, Argentin, Mattesini, Concia, Bratti, Margiotta, Luongo, Realacci, Calvisi, Marantelli, Bonavitacola, Picierno, Grassi, Trappolino, Verini, Peluffo, Cenni, Boccuzzi, Gasbarra, Bernardini, Carella, D'Antona, Sposetti, Servodio, Touadi».