ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01185

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 513 del 06/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANNA TERESA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 05/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TESTA NUNZIO FRANCESCO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 05/09/2011
GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 05/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/09/2011
Stato iter:
15/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/09/2011
Resoconto FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 15/09/2011
Resoconto FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/09/2011

SVOLTO IL 15/09/2011

CONCLUSO IL 15/09/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01185
presentata da
ANNA TERESA FORMISANO
martedì 6 settembre 2011, seduta n.513

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, per sapere - premesso che:


i medici iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991 non hanno percepito alcuna remunerazione nel corso della loro attività di formazione, nonostante le direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi (75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) avessero da tempo stabilito che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovevano formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli dovevano essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;


l'articolo 16 della direttiva 82/76/CEE indicava esplicitamente il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;


in assenza del recepimento di tale direttiva la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), aveva conseguentemente condannato l'Italia e solo successivamente con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale aveva provveduto a disporre in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;


tale disposizione causò un inevitabile e consistente contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato favorevoli ai medici ricorrenti e che portarono all'annullamento dei provvedimenti adottati dall'amministrazione;


con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, venne attribuita ai soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso;


nel corso di questi anni, tuttavia, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da numerosissimi medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione delle citate direttive;


solamente negli ultimi tre anni sono stati restituiti 42 milioni di euro ai medici che avevano fatto ricorso per borse di studio non erogate per un totale di oltre 1000 medici rimborsati;


con due sentenze della Corte di cassazione del 17 aprile 2009 n. 9147 e del 18 agosto 2011 n. 17350 è stato ribadito il principio che, per questo tipo di rapporti, la prescrizione è decennale e che decorre dal definitivo recepimento delle direttive;


con tale ultima sentenza, la terza sezione della Corte di cassazione ha rimesso nei termini 800 medici, riconoscendo loro il diritto al pagamento degli anni di borse di studio anteriori al 1991. Il quantum sarà determinato dalla corte d'appello, ma complessivamente ai medici assistiti dall'associazione Consulcesi Health andranno non meno di 100 milioni di euro;


la citata sentenza risolve una serie di zone d'ombra che ancora gravavano sui diritti degli ex specializzandi. In particolare, i giudici della terza sezione della Corte di cassazione hanno statuito che, in caso di una direttiva comunitaria «chiara» ma non self-executing (e che quindi necessità di una legge di recepimento), l'inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata la legge «riparatoria». Tuttavia, se la legge «riparatoria» è «parziale sotto il profilo soggettivo» - nel senso che provvede solo per il futuro o solo per alcune categorie ma non per altre - il calcolo della prescrizione non parte per i soggetti esclusi «perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio»;


inoltre, sono state già annunciate nuove class action, come quella prodotta dalla Consulcesi Health, per ottenere le differenze retributive (sino a 35 mila euro l'anno), nonché i versamenti dei relativi contributi previdenziali per gli anni di frequenza alle scuole dal 1994 al 2006, in quanto tali diritti erano stati riconosciuti sin dal decreto legislativo n. 368 del 1999, la cui attuazione è stata sospesa però fino al 2006 (fino a quell'anno i medici avevano percepito solo la borsa di studio senza ferie, pensione, maternità e malattie) -:


quali urgenti iniziative intendano adottare al fine di evitare ulteriori contenziosi, certi e scontati nell'esito, riconoscendo definitivamente a tutti medici i propri diritti acquisiti chiudendo una vicenda che risale a 29 anni fa e la cui responsabilità è imputabile esclusivamente all'inerzia dello Stato italiano nel recepire direttive europee emanate in tale materia.

(2-01185)
«Anna Teresa Formisano, Nunzio Francesco Testa, Galletti».