ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 501 del 14/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: GARAGNANI FABIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DI CENTA MANUELA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
CASSINELLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
MISTRELLO DESTRO GIUSTINA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DELL'ELCE GIOVANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
PIANETTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
D'IPPOLITO VITALE IDA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DIMA GIOVANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
PALMIERI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DE CAMILLIS SABRINA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DI VIRGILIO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
GAVA FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
SCELLI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
TORTOLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
MINARDO ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
BARBA VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
CARLUCCI GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
TESTONI PIERO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
BIASOTTI SANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
BERGAMINI DEBORAH POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
TOCCAFONDI GABRIELE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
NAPOLI OSVALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
VESSA PASQUALE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
IAPICCA MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
ROMELE GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
PAROLI ADRIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
LAINATI GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
CICU SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
DI CATERINA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
GALATI GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
SBAI SOUAD POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
VENTUCCI COSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
BACCINI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
MUSSOLINI ALESSANDRA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
GOTTARDO ISIDORO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
HOLZMANN GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
MANCUSO GIANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
NASTRI GAETANO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2011
TADDEI VINCENZO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/07/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/07/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/07/2011
Stato iter:
21/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/07/2011
Resoconto GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2011
Resoconto MISITI AURELIO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 21/07/2011
Resoconto GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/07/2011

SVOLTO IL 21/07/2011

CONCLUSO IL 21/07/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01164
presentata da
FABIO GARAGNANI
giovedì 14 luglio 2011, seduta n.501

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

si fa riferimento alla recente decisione del «comitato dei saggi» del comune di Bologna, che ha deliberato a maggioranza l'inammissibilità del referendum proposto da un comitato di genitori contro il finanziamento comunale alle scuole materne, argomentando come segue (si riporta integralmente la decisione in quanto utile per una chiara comprensione del quesito):

«Il comitato dei Garanti,

nella sala ovale del comune di Bologna, il giorno 29 giugno 2011, alle ore 12,10, considerato che a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Bologna (del 20 giugno 2011 RG 7006111), la quale ha imposto sette giorni dalla notifica ISer l'adozione del provvedimento circa l'ammissibilità o meno del quesito referendario, oggi scadono i termini prefissi, presa visione di tutta la documentazione acquisita in atti, assume la seguente decisione.

Premesso

1. che, secondo l'articolo 10, comma 2, lettera b), del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione del cittadino (P.G. 287154/2007), il quesito referendario per superare lo scrutinio di ammissibilità "deve ... rispettare i limiti imposti dall'ordinamento";

rilevato

2. che ai sensi dell'articolo 118 comma 3, della Costituzione, "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

3. che la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" considera come componenti del sistema nazionale di istruzione le "scuole paritarie private" (articolo 1, comma 1);

4. che la legge regionale E.R. 8 agosto 2001, n. 26, nel disciplinare, gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di diritto allo studio, indica come destinatari degli stessi gli alunni delle "scuole appartenenti al sistema nazionale dell'istruzione, come definito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 2000, n. 62" (articolo 2, comma 1) e specificamente i frequentanti le "scuole dell'infanzia", (articolo 6, comma 1, lettera a), e ricomprende fra gli interventi previsti, oltre a quelli aventi come diretti destinatari gli allievi (ad esempio i servizi di mensa e di trasporto), anche i progetti "volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole d'infanzia del sistema nazionale d'istruzione... compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale" (articolo 31 comma 4, lettera c);

5. che la legge regionale E.R. 30 giugno 2003, n. 12, recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere" impegna la Regione e gli enti locali, con riguardo alle scuole d'infanzia, a sostenere "l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico" (articolo 19) con riferimento al "sistema nazionale di istruzione... come definito dalla legislazione nazionale" (articolo 1 comma 2);

6. che per l'articolo 107 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), "la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole» e che «è ugualmente a carico del comune il personale di custodia";

7. che ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento comunale della scuola d'infanzia (delibera C.C. n. 78/94) "l'Amministrazione comunale persegue un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa fra le scuole dell'infanzia comunali, statali ed autonome per la realizzazione di un sistema intergrato per la prima infanzia";

8. che il Comune di Bologna fin dal 1994 con deliberazione odg n. 452 del 1994 e da ultimo con deliberazione n. 131 del 2010, ha attivato un Sistema di convenzionamento con le scuole d'infanzia private, oggi paritarie, tant'è che il bilancio pluriennale dello stesso Comune prevede risorse per il rinnovo delle convenzioni anche per gli anni 2011/2013;

9. che pertanto nel territorio del Comune di Bologna "il sistema nazionale d'istruzione" si è da tempo venuto articolandosi, per le scuole d'infanzia, in scuole statali (con circa il 17 per cento dei bambini di età), scuole paritarie comunali (con circa il 60 per cento), scuole paritarie private (con circa il 23 per cento, cfr, memoria del presidente commissione affari generali e istituzionali del consiglio comunale, PG154455/2011);

10. che la Corte costituzionale nella sentenza 30 gennaio 6 febbraio 2003, n. 42 ha ritenuto che "Il principio dell'esclusione delle scuole paritarie del sistema scolastico nazionale che si pretende introdurre in via referendaria rende attiva, una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina dettagliata che realizza un sostanziale regime di parità" (punto 2 in diritto);

Il Comitato dei Garanti

reputa che il quesito referendario sottoposto al suo esame dal comitato articolo 33, nella parte della formulazione ) destinare tutti i fondi disponibili (del comune di Bologna) alle scuole comunali», non soddisfi il requisito del rispetto dei "limiti imposti dall'ordinamento" di cui all'articolo 10, 2, reg. (supra p. 1) per i seguenti motivi:

a) con riferimento alle scuole d'infanzia statali, il quesito non considera che il comune è tenuto a sopportare gli oneri economici di cui all'articolo 107 decreto legislativo 297 del 1994 (supra p. 6), sicché la destinazione di tutti i fondi (in materia di scuole d'infanzia) a favore delle (sole) scuole comunali si pone in contrasto con detta disposizione;

b) con riferimento alle scuole d'infanzia paritarie private, il quesito non considera la connotazione che discende per dette scuole dalle disposizioni legislative statali e regionali nonché da quelle regolamentari comunali richiamate (supra, p. 3-5 e 7): il costituire esse parti integranti del "sistema nazionale d'istruzione" e perciò il loro essere destinatarie degli interventi di sostegno economico posti dalla normativa a carico del comune. Conseguentemente il divieto degli stessi interventi, derivante dal quesito, si configura in termini di illegittimità, assumendo al contempo una connotazione discriminatoria, come rilevato dalla Corte costituzionale (supra p. 10);

c) sempre con riferimento alle scuole d'infanzia paritarie private, il quesito si pone in contrasto con il precetto discendente dall'articolo 118, comma 3 della Costituzione (supra p. 2). Senza entrare nella valutazione dell'esatto valore e della portata di detta disposizione [se essa esprima una norma dotata di piena percettività tale da configurare in capo agli interessati veri e propri diritti soggetti perfetti oppure, all'opposto, se essa, alla luce del complessivo quadro costituzionale (ad esempio articolo 33), si configuri come norma solo programmatica o di indirizzo], è senz'altro ragionevole ritenere che il principio di sussidiarietà orizzontale (o sociale), ancorché, in ipotesi, privo della capacità di imporre comportamenti conformi immediatamente esigibili, è quantomeno in grado di precludere la legittimità di comportamenti palesemente difformi. Come accennato in precedenza (supra p. 8 e 9), il Comune di Bologna ha da anni attivato con le scuole d'infanzia private paritarie un sistema di convenzionamento, dando atto che dette scuole realizzano un'attività di interesse generale, concorrendo esse a garantire, insieme alle scuole d'infanzia statali e a quelle comunali, il servizio di istruzione materna a favore della generalità dei bambini bolognesi. In altre parole, il Comune di Bologna nel settore delle scuole d'infanzia, ha dato attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo quell'autonoma iniziativa di formazioni sociali che proprio nel campo dell'istruzione ha trovato una tipica manifestazione.
E con riguardo al principio di sussidiarietà orizzontale, come realizzatosi nel campo della scuola d'infanzia nel territorio bolognese, il quesito referendario tende a proporre una vera e propria cancellazione del grado di attuazione della citata disposizione costituzionale nel Comune di Bologna. Sotto questo aspetto il quesito risulta altresì incompatibile con il principio del diritto allo studio stabilito in sede costituzionale posto che, come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 2005, "la legge n. 62 del 2000, infatti, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate. E nel far ciò, la medesima legge ha previsto un finanziamento straordinario, aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti, in favore delle Regioni delle Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione";

né è possibile, visto il quesito formulato e la relazione di accompagnamento, ipotizzare una riformulazione del quesito idonea a superare i rilievi di inammissibilità incoerenza con gli intendimenti del Comitato promotore

PQM

il Comitato dei garanti, a maggioranza, dichiara inammissibile il quesito referendario presentato in data 2 marzo 2011 dal comitato articolo 33 (P.G. 47757) ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del Regolamento di partecipazione e di informazione del cittadino»;
ci si trova di fronte a parere dell'interpellante ad una sorta di vuoto legislativo nella materia che riguarda il diritto allo studio nella regione Emilia Romagna che a differenza di altre regioni non ha normato in modo chiaro questo settore;

ci si trova in presenza, rispetto a precedenti atti di sindacato ispettivo, di una vera e propria emergenza istituzionale in quanto gli enti locali che erogano nella loro autonomia contributi alle scuole paritarie, non possono essere sottoposti alla minaccia di continui referendum, è necessaria una legge nazionale che chiarendo le diversità di applicazione in materia di diritto allo studio fra regione e regione, definisca i principi essenziali validi per tutto il territorio nazionale che non possono essere disattesi in quanto attinenti ai diritti essenziali della persona, garantiti da leggi nazionali in materia di istruzione ed assistenza, come ben evidenziato nel parere espresso dal comitato dei garanti. In conclusione, la richiesta di un'iniziativa normativa nazionale che il primo firmatario del presente atto richiede con particolare urgenza rispetto a precedenti interpellanze sull'argomento, servirebbe ad evitare ad esempio nel caso di Bologna che una eventuale maggioranza di garanti decidendo nel senso opposto alla decisione effettivamente presa, incida su diritti essenziali indisponibili condizionando i medesimi a minacce di referendum abrogativi in contrasto, secondo gli interpellanti, con la normativa -:

se il Governo non intenda assumere una iniziativa normativa urgente che definisca su tutto il territorio nazionale livelli essenziali e inderogabili dei diritti civili e sociali con specifico riferimento ai profili riferiti in premessa.

(2-01164)
«Garagnani, Scandroglio, Di Centa, Cassinelli, De Girolamo, Mistrello Destro, Fucci, Dell'Elce, Pianetta, D'Ippolito Vitale, Dima, Palmieri, Renato Farina, De Camillis, Di Virgilio, Marinello, Gava, Scelli, Tortoli, Minardo, Barba, Murgia, Barbieri, Carlucci, Testoni, Centemero, Biasotti, Bergamini, Toccafondi, Osvaldo Napoli, Vessa, Iapicca, Romele, Paroli, Lainati, Cicu, Pagano, Di Caterina, Galati, Sbai, Ventucci, Baccini, Mussolini».