ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00916

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 415 del 11/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: DONADI MASSIMO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 11/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 11/01/2011
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 11/01/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 11/01/2011
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 11/01/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Attuale delegato a rispondere: SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA delegato in data 11/01/2011
Stato iter:
13/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/01/2011
Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 13/01/2011
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/01/2011
Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/01/2011

SVOLTO IL 13/01/2011

CONCLUSO IL 13/01/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00916
presentata da
MASSIMO DONADI
martedì 11 gennaio 2011, seduta n.415

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la semplificazione normativa, per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, abroga esplicitamente le disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al medesimo decreto legislativo;

il numero 57959 dell'elenco contiene l'abrogazione del Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni;

il decreto legislativo n. 212 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2010, n. 292 ed è entrato in vigore il giorno dopo, come disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo; con successivo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2011, n. 4, è stato eliminato dall'elenco degli atti legislativi abrogati il numero 57959, che aveva abrogato il già citato Regio decreto legge n. 1404;

tale rettifica veniva effettuata ben 22 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 212 del 2010;

il Ministro per la semplificazione normativa, onorevole Roberto Calderoli, con proprio comunicato stampa pubblicato dall'Agenzia AGI alle 18,07 del 10 gennaio 2011, a seguito di pubblica denuncia da parte dell'Italia dei Valori, comunicava che la rettifica era stata operata in quanto l'inserimento del Regio decreto legge del 1934 tra quelli abrogati era frutto di «un mero errore informatico»; negli scorsi mesi, lo stesso Ministro è stato protagonista di un'analoga vicenda, dagli stessi contorni tecnico giuridici, che riguardava l'erroneo inserimento tra gli atti aventi forza di legge da abrogare, sulla base della delega contenuta nel cosiddetto taglia-leggi, del decreto legislativo n. 43 del 1948, che prevedeva e puniva il reato di costituzione di associazioni di carattere militare, con finalità politiche, anche indirette;

è noto che l'eliminazione del reato di associazione militare con scopi anche politici ha beneficiato militanti e iscritti al partito della Lega Nord, cui appartiene il Ministro Calderoli, che a Verona erano sottoposti a processo con questa accusa;

in quella circostanza, il Ministro Calderoli ha più volte ribadito che si è esplicitamente opposto all'eliminazione dall'elenco delle leggi abrogate del decreto legislativo n. 43 del 1948, in quanto «dopo l'approvazione definitiva del consiglio dei ministri e addirittura dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo non poteva salvare da abrogazione il decreto legislativo n. 43 del 1948 con una semplice rettifica sulla stessa Gazzetta, trattandosi, nella specie, non della correzione di un errore materiale bensì di una modifica sostanziale al testo legislativo, che non soltanto sarebbe andata contro le ripetute determinazioni del Consiglio dei Ministri, ma avrebbe anche modificato nella sostanza un testo passato al vaglio del Parlamento e del Consiglio di Stato»;

secondo il Ministro Calderoli, il decreto legislativo n. 43 del 1948 poteva essere salvato o reintrodotto solo con un nuovo atto avente forza di legge;

appare evidente agli interpellanti come sia arbitraria la scelta del Ministro Calderoli di agire in maniera differente in due situazioni del tutto identiche;

in entrambi i casi, infatti, si è di fronte ad atti aventi forza di legge che, sulla base del taglia-leggi, vengono erroneamente inserite in un elenco di norme e da abrogare;

in entrambi i casi i due atti da abrogare erano presenti negli elenchi fin dall'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della prima bozza di testo del decreto legislativo, successivamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, che in entrambi in casi non hanno deliberato alcun parere per mancanza di numero legale;

per giunta nel caso del Regio decreto-legge, il Consiglio di Stato nel suo parere definitivo, adottato nell'adunanza del 20 settembre 2010, ha esplicitamente preso atto che l'allegato 1, recante le norme espressamente da abrogare è stato «redatto all'esito dell'istruttoria sopra descritta, [e successivamente] sono stati sottoposti all'esame di tutti i Dicasteri, al fine di valutarne ulteriormente la necessità o no del mantenimento in vigore». Sembrerebbe, pertanto, che nel caso del decreto legislativo n. 212 del 2010, il controllo e la revisione sia stato particolarmente attento da parte del Governo, ma l'abrogazione del Regio decreto legge sia volutamente rimasta nel testo;

non va sottovalutato, infine, che la richiesta di sottrarre all'abrogazione il reato di associazione militare con scopi anche politici sia stata avanzata prima dell'entrata in vigore del relativo decreto legislativo abrogativo e che il Governo aveva tutto il tempo di far pubblicare in Gazzetta Ufficiale una rettifica, mentre nel caso del Regio decreto legge la rettifica è intervenuta ben 22 giorni dopo la sua entrata in vigore;

va precisato che sull'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1986, che disciplina la materia delle rettifiche, esiste una giurisprudenza copiosa e costante nel senso di ammettere rettificazioni come quella che chiedeva l'eliminazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 dall'elenco delle abrogazioni, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ancor prima che entrasse in vigore;

a tal proposito è sufficiente ricordare due delle sentenze della Corte costituzionale: la n. 20 del 2006, che riguarda una rettifica apportata ad un decreto legislativo dopo la sua entrata in vigore, nella quale la Corte afferma che «La rettifica dell'espressione normativa, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è legittima [...] senza che rilevi se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore»; nonché la n. 152 del 1994, relativa sempre ad un decreto legislativo, rispetto al quale il giudice a quo dubitava che la rettifica apportata fosse stata introdotta attraverso una via idonea, sul presupposto che, trattandosi di una modifica sostanziale del testo legislativo pubblicato, avrebbe dovuto essere deliberata con un nuovo atto avente forza di legge, e non già con un comunicato di rettifica. Secondo la Corte lo strumento della rettifica era stato correttamente utilizzato dal Governo in quanto non si poteva dubitare che andava a correggere un errore, che aveva dato luogo a un'abrogazione solo apparente, non voluta dal legislatore, cosa che «si poteva già dedurre in via interpretativa» dai principi e criteri direttivi inseriti nella legge che conteneva la delega. Secondo la Corte: «In sostanza, poiché non si può in alcun modo dubitare che l'errore si è verificato, non nel momento della formazione dell'atto legislativo, ma in quello successivo della sua comunicazione», l'avviso di rettifica è lo strumento previsto dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella comunicazione o nella pubblicazione degli atti normativi; dagli insegnamenti della Corte costituzionale si deduce, infine, che l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 è da ritenere solo apparente, sulla base di numerosi canoni, tra i quali il fatto che conteneva «disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali» (articolo 14, comma 14, lettera c, della legge 28 novembre 2005, n. 246) che sono esplicitamente escluse dalla delega data al Governo per la semplificazione normativa; che lo stesso decreto legislativo era stato già inserito dal decreto legislativo n. 179 del 2009 tra quelli da salvare esplicitamente; che la sua abrogazione è stata inserita in un atto, il «Codice dell'ordinamento militare», con il quale non ha nulla da condividere dal punto di vista sistematico e logico-giuridico; la volontà del legislatore di non abrogare il reato di associazione militare con scopi anche indirettamente politici era oltremodo chiara ed in equivoca nei principi e criteri direttivi che aveva dettato e il suo inserimento nell'elenco delle leggi da abrogare è stato un errore o, per dirla con la Corte costituzionale, un'abrogazione non voluta dal legislatore;

le sentenze della Corte costituzionale, che riguardano anche leggi «corrette» addirittura dopo la loro entrata in vigore, dimostrano che il Governo può intervenire con una rettifica in Gazzetta ufficiale anche dopo l'entrata in vigore di una legge, perché un errore rimane sempre un errore;

ad avviso degli interpellanti il Ministro per la semplificazione normativa ha assunto decisioni diverse ed opposte a fronte delle due identiche vicende illustrate in premessa -:

se il Ministro per la semplificazione normativa non ritenga di dover intervenire a rettificare l'errore contenuto nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», eliminando dall'articolo 2268, il numero 297 che abroga apparentemente il decreto legislativo n. 43 del 1948;

se il Ministro per la semplificazione normativa non ritenga che la soppressione del Regio decreto legge recante l'istituzione del tribunale per i minorenni possa inficiare la legittimità degli atti e provvedimenti assunti dai tribunali per i minorenni tra il 16 dicembre 2010 e il 7 gennaio 2011.

(2-00916)
«Donadi, Palomba, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti».