ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00898

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 403 del 29/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 29/11/2010
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 29/11/2010
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 29/11/2010
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 29/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/11/2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/11/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/11/2010
Stato iter:
02/12/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/12/2010
Resoconto SCILIPOTI DOMENICO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 02/12/2010
Resoconto GIOVANARDI CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 02/12/2010
Resoconto SCILIPOTI DOMENICO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/12/2010

SVOLTO IL 02/12/2010

CONCLUSO IL 02/12/2010

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00898
presentata da
DOMENICO SCILIPOTI
lunedì 29 novembre 2010, seduta n.403

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

la legge n. 154 del 1992, articoli 4 e 5, sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel successivo decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 (Testo unico bancario), ha reso «...nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse...»;

per effetto delle citate leggi bancarie, tutte le banche avrebbero dovuto provvedere a rinegoziare i precedenti contratti indeterminati, ancora non conclusi e, per i nuovi rapporti, a stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi, che degli altri costi applicati;

ciò avrebbe comportato la restituzione, in favore dei correntisti, dei maggiori interessi (cosiddetti «ultralegali») e di tutte le spese e commissioni, non espressamente pattuite in forma scritta, applicati fino all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, corrispondenti a svariate migliaia di milioni di euro, che logicamente avrebbero gravato sui bilanci delle banche;

anche alla luce delle risultanze emerse nei procedimenti giudiziari civili, instaurati al fine del recupero dei cosiddetti interessi «ultralegali» e per contestare i decreti ingiuntivi ottenuti per somme non vere, è un dato di fatto che la pressoché totalità degli istituti di credito risulta soccombente, non essendosi mai uniformata alle statuizioni del testo unico bancario, che sanciscono, come detto, la nullità degli interessi «uso piazza»;

sembrerebbe che le banche associate all'ABI avrebbero tutte scelto di affrontare e perdere qualche migliaio di contenziosi civili, piuttosto che rispettare i dettati normativi, che avrebbero comportato la restituzione di miliardi di, euro ad una sterminata massa di correntisti;

detto comportamento, se accertato, risponderebbe alla costituzione di un vero e proprio cartello, posta in essere dalle banche aderenti all'ABI, al fine di conseguire immensi profitti, abusando del proprio potere dominante e dello stato di sudditanza e di necessità, oltre che di indigenza e di bisogno, di milioni di loro utenti;

come ulteriore conseguenza delle violazioni alle leggi bancarie, la quasi totalità dei decreti ingiuntivi ottenuti dalle banche, con le modalità dell'articolo 50 del testo unico bancario, sono risultati costituiti da somme non dovute;

tali pratiche hanno consentito e consentono alle banche di realizzare profitti smisurati, cagionando danni gravi ed in molti casi irreparabili a milioni di famiglie, piccole imprese, artigianali e commercianti, ed una crescente diseconomia su scala nazionale. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge antiusura, n. 108 del 1996, tali illegittime appropriazioni hanno comportato il supero dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati;

detti comportamenti appaiono tanto più gravi in quanto posti in essere da soggetti istituzionalmente delegati al credito legale, i quali avrebbero violato deliberatamente i più elementari princìpi etici e morali, di solidarietà e correttezza professionale, per conseguire esclusivamente il massimo profitto, anche mediante l'uso distorto di mezzi formalmente leciti, come risultano essere quelli sopra indicati -:

se non si intendano adottare iniziative normative volte a rafforzare la disciplina in materia, eventualmente mediante un adeguamento del sistema sanzionatorio.

(2-00898)
«Scilipoti, Donadi, Borghesi, Messina, Barbato».