ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00872

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 390 del 28/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: LABOCCETTA AMEDEO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE SIANO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
MALGIERI GENNARO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
LORENZIN BEATRICE POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
PIONATI FRANCESCO MISTO - REPUBBLICANI, AZIONISTI, ALLEANZA DI CENTRO 28/10/2010
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
SAVINO ELVIRA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
VITALI LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
PANIZ MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
MOLES GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
DI CATERINA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
SBAI SOUAD POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
LAMORTE DONATO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 28/10/2010
NICOLUCCI MASSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
ANGELUCCI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
SCELLI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
LISI UGO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
LEHNER GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
VENTUCCI COSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
POLIDORI CATIA FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 28/10/2010
ASCIERTO FILIPPO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
SPECIALE ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
DIMA GIOVANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
TADDEI VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
ANTONIONE ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
PAPA ALFONSO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
SISTO FRANCESCO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
MAZZOCCHI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
CRISTALDI NICOLO' POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010
PITTELLI GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/10/2010
Stato iter:
11/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/11/2010
Resoconto LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 11/11/2010
Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/11/2010
Resoconto LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/11/2010

SVOLTO IL 11/11/2010

CONCLUSO IL 11/11/2010

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00872
presentata da
AMEDEO LABOCCETTA
giovedì 28 ottobre 2010, seduta n.390

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

in data 15 ottobre 2010 il GUP di Catanzaro ha provveduto al deposito della motivazioni della sentenza nel procedimento denominato «Why not» nella quale è stata sancita l'estraneità, rispetto a tutti gli addebiti in origine contestati, di due ex presidenti della regione Calabria, Giuseppe Chiaravalloti ed Agazio Loiero, oltre che di decine tra imprenditori, politici e pubblici funzionari. (Allegato 1 in CD);

la vicenda processuale, avviata e gestita con enorme clamore mediatico dall'ex pubblico ministero De Magistris, ha determinato, attesa la qualità ed il ruolo rivestito da alcuni personaggi coinvolti, un vero e proprio «terremoto politico-giudiziario» ed è stata, in parte, occasione del violentissimo scontro tra magistrati della procura della Repubblica di Salerno ed i colleghi della procura generale di Catanzaro;

occorre ricordare che nel registro degli indagati venivano iscritti, tra gli altri, l'onorevole Romano Prodi, unitamente a numerosi deputati e senatori della Repubblica, oltre all'allora Ministro della giustizia, senatore Clemente Mastella (quest'ultimo iscritto pochi giorni dopo avere avviato l'azione disciplinare nei confronti del De Magistris);

orbene, nella motivazione della sentenza sono contenute affermazioni gravissime in ordine alla conduzione dell'inchiesta;

il giudice, nel ricostruire minuziosamente gli accadimenti investigativi, in forza di oggettivi dati di natura documentale pone in risalto fatti di rilevante gravità concernenti la complessiva gestione dell'attività di indagine;

riferisce il giudice, infatti, di avere verificato, a parte il coinvolgimento di un sottufficiale dell'arma, maresciallo Giuseppe Chiaravalloti, nell'attività di indirizzo delle indagini unicamente volte a garantire l'impunità alla principale teste d'accusa, Caterina Merante, addirittura la falsificazione di un verbale di interrogatorio reso all'autorità giudiziaria;

si legge, infatti, alle pagine 191 e seguenti della decisione citata: «quanto appena detto è ancora più inquietante se si considera quanto si dirà in prosieguo circa le risultanze del primo interrogatorio cui la Merante veniva sottoposta, a seguito dell'avocazione delle indagini, innanzi al pubblico ministero, assistito sempre dal maresciallo Chiaravalloti per le operazioni di verbalizzazione. Nel corso di tale atto, come sotto si dirà in modo approfondito, la Merante dichiarava di confermare integralmente il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese il 26 marzo 2007, così come già cristallizzate nel verbale in atti, verbale che a tal punto veniva (o meglio doveva essere) trasfuso senza alcuna modifica, nel corpo del nuovo atto. Ebbene dal confronto tra i due verbali, quello originario del 26 marzo 2007 e quello che doveva essere semplicemente confermato e riprodotto, emerge che quest'ultimo è stato completamente modificato, con l'aggiunta di fatti, dichiarazioni, precisazioni che spesso modificano completamente il significato delle prime dichiarazioni. Le modifiche apportate, infatti, in alcuni casi circostanziano e precisano le accuse mosse dalla Merante ad alcuni degli odierni imputati, introducendo nuovi fatti che non si rinvengono nella precedente verbalizzazione. In altri punti, invece, nel nuovo verbale trasfuso, si altera completamente il significato di alcune precedenti propalazioni che in tal modo acquistano un contenuto diametralmente opposto a quello precedente, sostanziandosi in particolare in precisi addebiti di responsabilità, in origine del tutto mancanti»;

la sentenza, dunque, ad avviso degli interroganti contiene gli estremi di una notizia di reato a carico del magistrato procedente all'assunzione della deposizione testimoniale della Merante e di quanti collaboravano alla redazione di tale atto;

stando alle affermazioni contenute nella parte motiva del provvedimento decisorio, sono state rinvenute prove inconfutabili di attività mistificatorie consumate da pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge;

ancora, sempre alla pagina 193 della sentenza si legge: dalle conversazioni intercettate emerge come il Chiaravalloti (...) informava pedissequamente la Merante degli sviluppi delle indagini, comunicandole per telefono le notizie più rilevanti e rinviando a successivi reiterati appuntamenti (che avvenivano quasi quotidianamente anche a tarda ora od in giorni festivi) la narrazione puntuale degli avvenimenti e delle riunioni riservate a cui egli partecipava, quale investigatore di fiducia della procura generale. Egli inoltre, non si faceva scrupolo nel rassicurare costantemente la Merante in ordine alla sua posizione di «estraneità alle indagini»;

tali affermazioni inducono gli interroganti a ritenere fondatamente che, ai danni di una moltitudine di persone, è stata consumata una costante attività manipolatoria ed inquinante posta in essere attraverso la continua strumentalizzazione dei ruoli investigativi di quanti conducevano l'inchiesta;

emblematica dell'atteggiamento parziale del magistrato originariamente affidatario del procedimento appare la circostanza secondo la quale, pur essendo la Merante indagata in procedimento connesso e pur essendo stato acquisito agli atti dell'inchiesta il fascicolo delle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Paola in relazione ad una serie di reati ipotizzati a carico della stessa Merante, il magistrato inquirente, a Catanzaro, proseguiva alla raccolta delle sue deposizioni testimoniali ad avviso dell'interrogante in aperta violazione di precise disposizioni normative. Si legge, infatti in sentenza a pagina 194. Al momento in cui si svolgevano le captazioni che di seguito vengono riportate, la Merante, non era soltanto la principale fonte d'accusa dell'indagine in corso le cui gravissime accuse dovevano essere rigorosamente riscontrate, ma era già iscritta nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento penale n. 340/06 RGNR, i cui atti, già dal dicembre 2006 erano state acquisite al procedimento Why Not;

scrive, ancora il Gup della sentenza a pagina 194 «quanto tutto questo sia lontano dal modello di indagini delineato dal codice di procedura penale è sin troppo chiaro e manifesto. Così come estremamente chiara e manifesta è, ad avviso di chi scrive, la necessità di valutare la rilevanza penale e disciplinare delle gravissime condotte tenute dal maresciallo Giuseppe Chiaravalloti nell'ambito dell'indagine Why Not condotte che, senza alcuna remora, hanno letteralmente inquinato la genuinità delle investigazioni gestite per il tramite della sua persona, inducendo un dubbio insuperabile sulla genuinità di alcune importanti dichiarazioni poste a base dell'impianto accusatorio»;


è evidente che il giudicante ha formulato una serie di accuse che coinvolgono la responsabilità di magistrati ed appartenenti alla forze dell'ordine che avrebbero, in difformità dalle norme che regolano l'attività investigativa, posto in essere condotte penalmente rilevanti con l'avallo, addirittura, del legale di fiducia della stessa Merante;

risulta, infatti, dalla lettura della sentenza, a pagina 194: «il giorno 24 novembre 2007, all'indomani dell'avocazione delle indagini, Merante Caterina veniva sentita presso gli uffici del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catanzaro dal PM, con l'assistenza, per finalità investigative, del Maresciallo Chiaravalloti Giuseppe (con la partecipazione dell'avvocato Diddi)»;

dopo l'espletamento dell'atto di cui trattasi, la Merante, preoccupata dell'andamento della sua deposizione, chiedeva lumi al Chiaravalloti in ordine al risultato conseguito. Il Chiaravalloti, come si ricava dalle intercettazioni riportate a pag. 195, rispondeva facendo intendere che il magistrato inquirente «... era molto interessato e che l'interesse suo era prima di tutto la sua salvaguardia»;



testualmente riferiva il maresciallo: «...lui l'ho visto molto interessato, voglio dire... quindi visto che prendeva... cose, poi come hai capito l'interesse suo è prima di tutto salvaguardare te... quindi abbiamo anche parlato di quel discorso abbiamo riflettuto a lungo prima di fare un passo... hai capito?... cioè tu hai visto a me... quello, quello è il modo di lavorare che ho sempre fatto e io mi trovo a nozze in quella maniera, hai capito?... e devi essere preciso e poi fare i passi uno alla volta, hai capito?... senza andare... li abbiamo fatto un gran minestrone...

a pagina 196 della sentenza viene riportato il resoconto di un ulteriore accadimento di gravissimo significato. La Merante, sottoposta ad indagini dal PM di Paola, intendendo eludere quelle investigazioni, si rivolge al maresciallo Chiaravalloti al fine di trovare un escamotage rispetto alla comparizione già stabilita. Ebbene, quella comparizione venne elusa attraverso il compiacente intervento del maresciallo e la partecipazione, consapevole o non, del magistrato inquirente. La conversazione telefonica intercettata e trascritta in sentenza, sul punto, appare inequivoca: «allora... se è possibile se io venerdì venissi a testimoniare davanti al PM Bruni... Ok? mi fate una notifica ed io ovviamente sono impegnata con un'altra autorità giudiziaria». La risposta non si fa attendere: «va bene, va bene ok, allora facciamo così, appena è.... lo ho la possibilità di chiamarlo, penso che non ci sono problemi appena riesce a chiamarmi io gli dico subito il fatto e ti do conferma per venerdì». Alle ore 17,45 dello stesso giorno il Chiaravalloti richiamava la Merante accordandosi con l'avvocato difensore di costei e discutendo con quest'ultimo della necessità di eliminare interferenze tra le attività investigative condotte da diverse procure. Alle ore 17,53 il Chiaravalloti comunicava alla Merante «... allora, tutto a posto, con le maniere un po' forzate si ottiene tutto. Sta andando il Maggiore li dal PG e sta venendo apposta per tutta la situazione»;


le intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite dalla Procura della Repubblica di Paola hanno consentito di verificare come il Chiaravalloti soleva informare in tempo reale la testimone d'accusa di tutte le attività investigative in corso. A Pagina del documento de quo, viene riportato il testo di una captazione dal tenore sconcertante: il maresciallo informava la Merante del fatto che: «stava prendendo un decreto nel quale aveva già inserito tutte le aziende ma che, per quanto riguardava i soggetti gli serviva la sua cosa in quanto, a suo giudizio, quelli già inseriti erano pochi e sicuramente c'era qualche altro che andava inserito»;

era, dunque, la Merante a segnalare all'investigatore la necessità di procedere ad effettuare perquisizioni e sequestri anche nei confronti di ulteriori soggetti non ricompresi tra quelli di cui all'elenco stilato dal carabiniere;

ancora, a quel che sembra il maresciallo Chiaravalloti, insoddisfatto dell'esame testimoniale reso da tale Simona dinanzi al PG dottor Garbati, avrebbe ripetuto l'atto, questa volta in perfetta solitudine, dopo averlo concordato con diverso pubblico ministero, secondo l'0pinione degli interroganti al fine evidente di allinearne il contenuto ai riferimenti della Merante;

i fatti rappresentati nella sentenza più volte citata consegnano un quadro a dir poco allarmante circa la complessiva condizione di illegalità che ha segnato l'attività investigativa nel procedimento Why Not;

è bene ricordare che l'inchiesta ha avuto, negli anni, risonanza nazionale in forza delle molteplici apparizioni del pubblico ministero dell'epoca Luigi De Magistris nel corso di «puntate dedicate» della trasmissione televisiva ANNOZERO condotta dal giornalista Michele Santoro ed in virtù di una vera e propria «campagna di stampa" condotta da un gruppo di giornalisti e magistrati che ne hanno sostenuto la validità in modo aprioristico e strumentale perseguendo finalità ormai definitivamente individuate;

se non intenda assumere, alla luce di quanto riportato in premessa, immediate iniziative ispettive ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza.

(2-00872)
«Laboccetta, De Siano, Malgieri, Stracquadanio, Lorenzin, Pionati, Gioacchino Alfano, Savino, Vitali, Paniz, Moles, Di Caterina, Sbai, Lamorte, Nicolucci, Angelucci, Scelli, Lisi, Antonino Foti, Lehner, Ventucci, Polidori, Ascierto, Paolo Russo, Speciale, Dima, Porcu, Contento, Taddei, Antonione, Catanoso, Papa, Sisto, Mazzocchi, Cristaldi, Pittelli».