ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 383 del 14/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/10/2010
Stato iter:
25/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2011
Resoconto RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 25/01/2011
Resoconto RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2011

SVOLTO IL 25/01/2011

CONCLUSO IL 25/01/2011

Atto Camera

Interpellanza 2-00854
presentata da
ANTONINO RUSSO
giovedì 14 ottobre 2010, seduta n.383

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

i licei linguistici di Enna e di Agira sono riconosciuti scuole paritarie ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000;

l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, stabilisce il divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti
l'amministrazione provinciale di Enna facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa sopraccitata, è impossibilitata a conferire le supplenze annuali, mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine;

dal 1o settembre 2010 le istituzioni scolastiche di cui sopra, non sono nelle condizioni di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di assicurare la funzionalità ed il regolare andamento dei predetti istituti;

lo scorso 29 luglio 2010 l'amministrazione provinciale, ha inviato un quesito in merito alla Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento funzione pubblica al quale, pur dopo ripetuti solleciti, non è finora giunta una risposta;

l'applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010, per il generico divieto di procedere a qualsivoglia tipologia di assunzione, comporterebbe il mancato mantenimento dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, il funzionamento e l'autonomia dell'istituzione scolastica, l'impossibilità di assicurare i vari insegnamenti e la continuità didattica, con gravi ripercussioni sul diritto allo studio, sull'intera organizzazione dell'offerta formativa e, di conseguenza, sulle aspettative di un'ampia platea studentesca;

le stesse speciali esigenze connesse alla didattica riconosciute alle scuole statali, ricorrono anche per le scuole paritarie gestite dagli enti locali -:

se non ritengano di assumere un'iniziativa normativa che preveda una deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 per gli enti locali che gestiscono istituti scolastici paritari al fine di consentire il reclutamento del personale docente.


(2-00854) «Antonino Russo».