Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00647
presentata da
ROBERTO ZACCARIA
mercoledì 10 marzo 2010, seduta n.297
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
la fonte «tipica» dell'emergenza si rinviene oggi nelle ordinanze di necessità ed urgenza, in particolare nelle ordinanze di protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;
la tendenza che si è registrata negli ultimi anni nella prassi è che alle ordinanze di protezione civile si stia facendo sempre più ricorso in aree estranee all'emergenza. Alcuni elementi sembrano addirittura avvalorare l'impressione di una progressiva «attrazione» di interi ambiti materiali nell'orbita di siffatte ordinanze, con conseguente sottrazione di questi ultimi alla legislazione «parlamentare», più in generale, alla legislazione primaria;
dal 1994 ad oggi (30 ottobre 2009) le sole ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (o.p.c.m.) emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 sono state 602. Tra il 1994 ed il 2001 sono state emanate una, al massimo due ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri all'anno, mentre a partire dal 2002 la quantità annua di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate è aumentata notevolmente ed in modo repentino: se ne registrano 40 emanate nel 2002, 72 nel 2003, 59 nel 2004, 99 nel 2005, 71 nel 2006, 79 nel 2007, 87 nel 2008 e 88 nel 2009, alla data del 30 ottobre;
nel corso degli anni è cambiato anche il contenuto delle ordinanze stesse. Come è stato notato in dottrina, sembra ormai di assistere ad una «destrutturazione della forma amministrativa del potere contingibile ed urgente», data l'ormai diffusa presenza di prescrizioni generali ed astratte nel contenuto delle ordinanze;
si è registrata, inoltre, un'interpretazione estensiva, data nella prassi dal Governo, alla nozione di evento straordinario di protezione civile, cioè al presupposto sostanziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225 del 1992, per l'emanazione di ordinanze di protezione civile;
il Governo Berlusconi II, all'inizio della XIV legislatura, attraverso due decreti-legge, poi convertiti in legge, ha esteso la possibilità di emanare ordinanze di protezione civile anche per la gestione dei cosiddetti «grandi eventi», la cui natura (di grande evento) viene dichiarata dal Consiglio dei ministri, e per gli interventi di protezione civile all'estero derivanti da calamità o eventi eccezionali;
il Governo Berlusconi IV, all'inizio dell'attuale legislatura, con una disposizione introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge del 23 maggio 2008, n. 90, ha depotenziato il meccanismo dei controlli apprestati dall'ordinamento nei confronti delle ordinanze di protezione civile, disponendo la sottrazione delle ordinanze al controllo preventivo della Corte dei conti, per di più attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, con conseguente attribuzione ad essa di efficacia retroattiva;
l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega, il Ministro dell'interno, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza possa avvalersi di commissari delegati che, in virtù della delega, possono adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega nonché i tempi e le modalità del suo esercizio;
proprio a causa dell'ampliamento degli ambiti di intervento della protezione civile, fino a ricomprendere l'esercizio di funzioni pubbliche e la gestione di servizi pubblici o dei grandi eventi, il numero dei commissari straordinari è cresciuto a dismisura;
questo strumento è ormai utilizzato ad avviso degli interpellanti in modo distorto poiché vi si fa ricorso non solo per reali esigenze ma anche per affrontare situazioni di pericolo derivanti da un cattivo funzionamento dei poteri amministrativi. La gestione commissariale si è trasformata da strumento eccezionale a prassi di governo che alimenta un meccanismo, sostanzialmente inadeguato, di proroga nel tempo dello stato di emergenza che alla lunga spoglia il tessuto amministrativo ordinario delle sue funzioni, determinando così un'alterazione del sistema costituzionale di allocazione delle competenze;
in un articolo del Il Sole 24 Ore del 23 marzo 2009 intitolato: «L'avanzata dei commissari» si afferma che non esiste un monitoraggio preciso dei commissari e che alla fine si stima che quelli che hanno maggior peso siano 83;
questo modello, ad avviso degli interpellanti, non è compatibile con le previsioni dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 e altera pericolosamente la struttura del Governo prevista dalla Costituzione e dalla stessa legge del 1988 -:
quanti siano e chi i commissari straordinari in carica per ciascuna gestione sia essa per «emergenza» o per «grandi eventi», ai sensi della legge n. 225 del 1992, e quale sia il loro compenso, in valori assoluti e pro capite;
come venga assicurata la pubblicità degli atti adottati dai commissari e se non si ritenga opportuno presentare, periodicamente, al Parlamento una relazione riguardante, per ciascuna gestione commissariale, l'entità e il rendiconto dell'uso delle risorse, le modalità di selezione delle imprese incaricate di fornire beni e servizi, la durata del mandato commissariale, le procedure di assunzione e l'utilizzo del personale, l'elenco e le motivazioni delle norme derogate, lo stato delle opere e dei beni realizzati;
se non ritenga di accertare le cause e le responsabilità delle specifiche situazioni di inefficienza della pubblica amministrazione, che ha determinato, tra le altre cause, la trasformazione della gestione dell'emergenza in una vera e propria amministrazione parallela o anche, a giudizio degli interpellanti, in una sorta di «Stato parallelo».
(2-00647)
«Zaccaria, Franceschini, Amici, Bressa, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Boccia, Lenzi, Rosato, Giachetti, Quartiani».