ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00629

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/02/2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/02/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/03/2010
Stato iter:
06/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/07/2010
Resoconto BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2010
Resoconto DAVICO MICHELINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 06/07/2010
Resoconto BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 22/03/2010

SOLLECITO IL 12/04/2010

DISCUSSIONE IL 06/07/2010

SVOLTO IL 06/07/2010

CONCLUSO IL 06/07/2010

Atto Camera

Interpellanza 2-00629
presentata da
MARCO BELTRANDI
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere - premesso che:

storicamente, la prescrizione normativa che impone il sostegno di firme per la valida presentazione di una lista alla competizione elettorale è prevista per le forze politiche che non abbiano di già alcun comprovato radicamento istituzionale una rappresentanza parlamentare. Tale principio era fondato sull'idea che quelle di già storicamente rappresentate nell'istituzione avessero, per ciò solo, dimostrato il proprio radicamento e la presenza nella comunità e nel sistema politico. Le forze non rappresentate avevano, invece, la necessità di comprovare una sia pur minima forma di rappresentanza e radicamento nella società, ottenuta con il meccanismo della sottoscrizione delle liste con il deterrente di forti cauzioni da incamerare nel caso di non raggiungimento di risultati elettorali apprezzabili. I nuovi partiti dovevano raccogliere le firme per dimostrare una capacità di presenza non occasionale nella vita politico-istituzionale, per dimostrare di non voler costituire un mero elemento di disturbo della competizione elettorale, In un sistema elettorale stabile la ratio era infatti ben definita. Attualmente, invece, la situazione politica e sociale è modificata sino al punto che, ad avviso degli interpellanti, è possibile definirla destabilizzata e destabilizzante a causa dei numerosi, imprevedibili e ripetuti cambiamenti avvenuti nel regime partitocratico, che ne trasformano continuamente la propria forma ed identità;

in base a quanto detto, è incontestabile che la proposizione di una raccolta delle firme sia divenuta oggi uno strumento nelle mani dei partiti dominanti ai danni di quelli più piccoli al fine di impedire qualsiasi evoluzione del sistema. Prescrivere la presentazione di liste sottoscritte anche per forze politiche rappresentate in Parlamento, ancorché assenti nelle istituzioni amministrative - i cui componenti hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di autenticare le firme -, equivale alla richiesta di una «prova diabolica» che coincide, di fatto, con una artificiosa presunzione di non esistenza. Ciò comporta, automaticamente, l'impossibilità di partecipare alla competizione elettorale e, in ultima analisi, l'impedimento dell'evoluzione del sistema;

il meccanismo descritto non è più in grado di funzionare, anche perché utilizzato per fini diversi da quelli originari. Il procedimento della sottoscrizione delle liste, nato per il soddisfacimento di logiche diverse da quelle che animano attualmente il sistema politico, viene manifestamente utilizzato per fini estranei e opposti a quelli storicamente, anche in dottrina, riconosciuti legittimi;

la legge 2 luglio 2004, n. 165, contenente «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», all'articolo 4 stabilisce i princìpi in materia di elezione che devono essere necessariamente contenuti in ogni legge elettorale regionale, tra i quali, al primo comma, il seguente: « 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;», con ciò lasciando chiaramente presupporre come le minoranze debbano avere una effettiva possibilità di rappresentanza solo se le norme procedurali necessarie alla presentazione delle liste, che temporalmente e logicamente precedono la partecipazione al procedimento elettorale delle liste presentate da partiti rappresentanti minoranze elettorali, consentono a queste forze politiche la concreta e materiale possibilità di presentarsi come soggetto attivo alla competizione elettorale, garantendo l'effettivo rispetto della legge e rimuovendo gli ostacoli che lo impediscono, per consentire ai soggetti politici competitori la possibilità concreta di ricevere l'eventuale consenso popolare e trovare, nell'Assemblea elettiva, la effettiva realizzazione del principio normativo;

attualmente, la legge 21 marzo 1990, n. 53 contenente «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», all'articolo 14 prevede che, sin dal 180o giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni, sia possibile iniziare la raccolta delle firme sulle liste di candidati, su moduli conformi alle indicazioni del Ministero dell'interno o su quelli predisposti dalle regioni che hanno adottato delle proprie leggi elettorali;

l'articolo 4 della legge n. 43 del 1995 dispone che:

in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica;

tale funzione è svolta anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale;

le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti;

gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici;

gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra;

a differenza di quanto previsto dalla legge, le indicazioni sopra riportate non sono state diffuse tra i cittadini italiani, i quali non sono stati in nessun modo informati delle modalità del procedimento elettorale né del loro diritto di sottoscrivere le liste di candidati;

i casi di mancata attuazione delle norme previste per la valida presentazione alla competizione elettorale che hanno come effetto l'impedimento, per alcune liste, alla partecipazione nella competizione elettorale stessa, è configurabile, secondo gli interpellanti, come concorso in omissione di atti d'ufficio poiché con tale comportamento omissivo si impedisce la realizzazione del presupposto logico-procedurale necessario per la partecipazione alla competizione elettorale di tutte le forze politiche interessate, impedendo il compiersi di un compiuto, libero e democratico svolgimento della competizione elettorale;

i titolari delle funzioni amministrative connesse alla presentazione delle liste, 200 mila persone cui la legge affida la funzione di autenticare le firme, non hanno ricevuto alcuna indicazione per la preparazione, nelle regioni, nelle province, nei comuni, per attivare e facilitare il servizio di autenticazione delle firme poste in calce alle liste elettorali al fine di consentire il rispetto delle leggi del nostro ordinamento;

a fronte delle 160 mila sottoscrizioni, autenticate e certificate, complessivamente necessarie per presentare le liste di candidati alle elezioni regionali, è praticamente impossibile raccogliere legalmente le firme per una forza politica priva di consiglieri comunali e provinciali, specie se la generalità dei cittadini elettori non siano stati informati del loro diritto di promuovere e sostenere la presentazione di liste e candidature;

comuni, province, tribunali e procure non hanno predisposto ed organizzato alcun servizio pubblico di autenticazione, così come astrattamente previsto dalla legge, perché tale servizio possa svolgersi anche al di fuori degli uffici comunali;

il 75 per cento dei comuni non si è dotato della PEC (posta elettronica certificata), obbligatoria sin dal 30 giugno 2009, con ciò impedendo a qualsiasi lista e non solo lista Bonino-Pannella di inviare, a costi ridotti e tempestivamente, le liste provinciali da far sottoscrivere ai cittadini (in questo caso inviate tramite corriere, a costi elevati, ad oltre 3.400 comuni);

ancora oggi, in gran parte dei comuni, secondo quanto risulta agli interpellanti, non vengono rispettati gli obblighi di legge relativamente agli orari di apertura degli uffici, all'obbligo di facilitare i cittadini nella sottoscrizione, alla presenza di avvisi pubblici visibili anche ad uffici chiusi;

la Rai, ad avviso degli interpellanti, in violazione oltre che delle norme di legge sopra citate, non ottempera neppure agli obblighi previsti nel Regolamento recentemente approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il 9 febbraio 2010, non trasmettendo le necessarie informazioni relative alle procedure elettorali né le modalità per la sottoscrizione delle liste di candidati;

innanzi ad una tale entità di casi di mancata attuazione delle norme, o di violazione tout court, la Lista Bonino-Pannella ha tentato invano di interessare le istituzioni competenti con le seguenti comunicazioni:

il 26 gennaio 2010 ha inviato una lettera al Ministro Maroni ed al Ministro Alfano con cui si chiedeva un intervento per garantire la regolarità della fase di raccolta firme, informando tramite la RAI i cittadini ed assicurando il servizio pubblico di autenticazione di cui si denunciava l'assenza;

il 26 gennaio ha inviato una lettera ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI per chiedere di provvedere affinché i comuni mettessero a disposizione degli autenticatori;

il 7 febbraio ha inviato diffida alla società RAI, al Consiglio d'amministrazione, al direttore generale ed ai direttori dei telegiornali nazionali e regionali, chiedendo che i cittadini fossero informati della procedura elettorale e del loro diritto a sottoscrivere le liste, con l'indicazione degli orari di apertura delle segreterie comunali;

come gia accaduto alle elezioni politiche del 2006 (legge n. 270 del 21 dicembre 2005, voto il 9 e 10 aprile 2006) ed alle europee del 2009 (legge 20 febbraio 2009, n. 10, voto il 6 e 7 giugno 2009), anche questa tornata elettorale è caratterizzata dal cambiamento delle leggi elettorali a campagna praticamente già conclusa e comunque a meno di un anno dal voto, termine minimo indicato dal Consiglio d'Europa il quale, con una dichiarazione approvata nella sessione del 13 maggio 2004 dal Comitato dei Ministri degli esteri - con la presenza del rappresentante del Governo italiano - ha ritenuto essenziale, per considerare le elezioni corrette e democratiche, il rispetto della seguente regola: «gli elementi fondamentali del diritto elettorale non devono poter essere modificate nell'anno che precede le elezioni»;

in prossimità delle elezioni regionali per il 2010, e ben dopo l'anno che precede le elezioni, in sei regioni le leggi elettorali sono state novellate a meno di un anno dal voto, nello specifico le seguenti: Calabria, legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010; Basilicata, legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010, modificata il 4 febbraio; Umbria, legge regionale n. 2 del 4 gennaio 2010; Toscana, legge regionale n. 50 del 5 agosto 2009; Piemonte, legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009; Campania, legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009;

in molte regioni, sino a meno di un mese dal termine per il deposito delle liste per le prossime elezioni regionali, è stato impossibile raccogliere le firme per la presentazione delle liste di candidati a causa di una gravissima incertezza sulle regole e sugli adempimenti necessari;

ciò è accaduto nelle seguenti regioni:

Calabria, la legge elettorale del 6 febbraio 2010 ha modificato il numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste provinciali, rendendo inutilizzabili le firme sin qui raccolte;

Campania: solo a partire dal 1o febbraio è stato possibile avere i modelli ufficiali per l'accettazione di candidatura e la presentazione delle liste;

Umbria: a causa della legge elettorale approvata il 4 gennaio 2010, sino alla fine del mese non è stato possibile raccogliere le firme per la mancanza di qualsiasi indicazione specifica relative alla procedura per la raccolta delle firme;

Basilicata: a causa della legge elettorale approvata il 14 gennaio 2010 e poi di nuovo modificata per evidente incostituzionalità, sino ai primi di febbraio non è stato possibile raccogliere le firme per la mancanza di indicazioni relative al numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste provinciali nonché alla procedura per la raccolta delle firme;

Marche: la legge elettorale regionale vieta la raccolta firme sino a quando non vengono convocati i comizi elettorali, ovvero solo 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature;

Puglia: sino alla fine di gennaio non c'era certezza sulla modulistica per la raccolta firme -:

se siano a conoscenza dei fatti e, nell'eventualità positiva, quali provvedimenti più specificamente, per garantire il corretto, imparziale e democratico svolgimento della competizione elettorale regionale prevista nei giorni 28 e 29 marzo 2010.

(2-00629)
«Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione locale

bene comunale

candidato

comune

diritto elettorale

elezione regionale

elezioni locali

organizzazione elettorale

protezione del consumatore

votazione