Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00565
presentata da
LAURA GARAVINI
venerdì 11 dicembre 2009, seduta n.257
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 12 aprile 2006 n. 163, relativo al «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006 n. 100, dispone all'articolo 118, commi 2, 5 e 8:
«2. La Stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. [...].
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2. n. 3. [...].
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. [...]»;
il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 noto come «Decreto Abruzzo», recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, dispone all'articolo 2:
[...] 9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento»;
articoli di stampa hanno segnalato irregolarità nei subappalti, la presenza di ditte sospette e la non corretta esposizione dei cartelli nei cantieri, in particolare per le ditte subappaltatrici;
nel corso di ispezioni nei cantieri del Progetto C.A.S.E sono state rilevate le posizioni di ben 132 ditte, nei confronti delle quali le Forze di polizia hanno riscontrato la necessità di procedere ad approfondimenti per verificare eventuali ipotesi di violazioni delle disposizioni dell'articolo 118 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, per subappalto non autorizzato: a quella data 6 ditte erano già state deferite all'autorità giudiziaria per tali ipotesi di reato e il Dipartimento di protezione civile, come stazione appaltante, comunicò di aver subito revocato l'autorizzazione al subappalto nei confronti di una sola ditta subappaltatrice;
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2009, n. 3820, recante ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, all'articolo 2, comma 1, dispone:
«le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006» -:
se l'articolo 2 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009 n. 3820 non costituisca un abuso del potere di ordinanza da parte del Dipartimento di protezione civile, vanificando gli accertamenti e le verifiche su almeno 132 subappalti sospetti e rendendo inutilizzabili le prove già raccolte da parte delle forze dell'ordine.
(2-00565)
«Garavini, Vico, Villecco Calipari, Fogliardi, Cavallaro, Marchi, Zampa, De Micheli, Cesare Marini, Ferrari, Boccia, Duilio, Nannicini, Ceccuzzi, Lulli, Fluvi, Rubinato, Andrea Orlando, Morassut, Melis, Gatti, Vaccaro, Touadi, Bossa, Cesario, Misiani, Vannucci, Bratti, Porta, Fedi, De Biasi, Mastromauro, Mattesini, Boccuzzi, Lo Moro, Iannuzzi, Marchignoli, Genovese».