ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00365

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 164 del 22/04/2009
Firmatari
Primo firmatario: LULLI ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/04/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 22/04/2009
TENAGLIA LANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 22/04/2009
SORO ANTONELLO PARTITO DEMOCRATICO 22/04/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/04/2009
Stato iter:
07/05/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/05/2009
Resoconto LULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/05/2009
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 07/05/2009
Resoconto TENAGLIA LANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/05/2009

SVOLTO IL 07/05/2009

CONCLUSO IL 07/05/2009

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00365
presentata da
ANDREA LULLI
mercoledì 22 aprile 2009, seduta n.164

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

la materia delle procedure concorsuali, disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, è stata significativamente innovata ad opera del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, a seguito del quale sono stati emanati il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante disposizioni integrative e correttive;

in particolare, è stata profondamente modificata la disciplina del concordato preventivo, la cui trasformazione era stata avvertita da più parti atteso che esso, così come regolamentato, non esplicava piena efficacia in ordine al suo fine precipuo: il tentativo del risanamento aziendale;

tale inefficacia si poteva agevolmente riscontrare principalmente nel ritardo con cui le procedure venivano attivate - quando la crisi forse era divenuta irreversibile - e nella rigidità delle stesse in relazione alle percentuali minime di soddisfazione dei creditori;

le norme che attualmente regolamentano il concordato preventivo, pur nell'ottica dell'appena citato, necessario rinnovamento dell'istituto, non hanno però adeguatamente risolto la questione poiché, se è vero che da un lato esse hanno reso più agevole l'accesso alla procedura, è altrettanto vero, dall'altro, che esse non hanno provveduto a tutelare adeguatamente i creditori;

il concordato preventivo viene, infatti, svincolato da ogni condizione di ammissibilità, sia personale che patrimoniale, nonché dal presupposto dello stato di insolvenza, che viene sostituito dalla «crisi», termine tradizionalmente usato per indicare una situazione meno grave;

mentre in precedenza la proposta di concordato era aperta solo all'imprenditore che presentasse una serie di requisiti (non trovarsi in stato d'insolvenza, non essere stato dichiarato fallito o condannato per bancarotta, eccetera) e, soprattutto, offrisse serie garanzie di pagare almeno il 40 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi e di cedere per il pagamento dei suoi debiti tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, con le modifiche introdotte dalla riforma l'imprenditore in stato di crisi, anche se non particolarmente ligio o corretto, può proporre ai creditori un concordato preventivo semplicemente sulla base di un piano offrendo una percentuale ai creditori chirografari anche inferiore al 40 per cento;

in sostanza, vengono espunti dall'ordinamento quei requisiti di meritevolezza per l'ammissione alla procedura di concordato che facevano del concordato una soluzione alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell'imprenditore «onesto ma sfortunato», portando la procedura di concordato preventivo sul piano dei rapporti diretti tra creditori ed imprenditore e rafforzando la dottrina contrattualistica del concordato preventivo in luogo della dottrina processualistica;

la riforma ha introdotto la possibilità di suddividere, nel contesto del piano, i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e di trattare differenziatamente i creditori di classi diverse, per cui la cosiddetta par condicio creditorum si renderà applicabile esclusivamente tra i creditori appartenenti alla stessa classe: ciò ha portato la dottrina a parlare di «superamento del principio della par condicio creditorum» a favore del principio della tutela dell'impresa;

con la suddivisione in classi omogenee dei creditori e la contemporanea riduzione della maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato preventivo, di fatto, sì è reso molto più agevole il ricorso alla procedura atteso che, mentre secondo la previgente normativa esso veniva approvato col voto favorevole dei creditori votanti che rappresentassero i due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto, col vigente articolo 177 della legge fallimentare il concordato preventivo è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso dei creditori divisi in classi omogenee, della maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna delle classi medesime;

la facoltà di dividere i creditori in classi risponde ad un favor nei confronti della soluzione concordataria, dal momento che consentirebbe al debitore di suddividere il ceto creditorio in modo tale da concentrare nel numero minore possibile di classi quei soggetti da cui è lecito attendersi una manifestazione di dissenso, talora finalizzata al conseguimento di vantaggi ingiusti e privati;

il debitore minacciato di fallimento potrebbe avvantaggiarsi della sospensione legale della decisione offrendo cifre simboliche o irrisorie ai creditori chirografari, i quali potrebbero certamente bocciare la proposta, ma solo all'esito di una complessa procedura culminante nella votazione: con inutile dispendio di energie processuali e aggravamento del pregiudizio economico ingenerato dall'inadempimento e dall'insolvenza ed ingigantito dal trascorrere del tempo;

a tutto ciò bisogna aggiungere che una recente ricerca della Luiss e di un gruppo di giudici delegati che ha dato vita all'Osservatorio sulle procedure concorsuali svela la sostanziale inefficacia dello strumento del concordato preventivo: se è vero che i concordati nel corso del tempo sono andati crescendo (sono stati 92 nel 2005, 93 nel 2006, 117 nel 2007 e già 117 all'ottobre 2008), è altrettanto vero che non sono stati raggiunti due degli obiettivi cruciali della riforma: permettere un'emersione tempestiva della crisi d'impresa e consentire all'impresa che ha avviato la procedura di proseguire l'attività da risanata, un esito tanto più inquietante perché la ricerca ha esaminato il periodo di applicazione della riforma precedente all'emergere della recessione mondiale;

anche il progetto di ricerca, cui hanno aderito i principali 19 Tribunali italiani e quattro Università, recentemente presentato nell'ambito del Forum procedure concorsuali, ha evidenziato che ben il 50 per cento delle imprese che chiedono di aderire al concordato sono già in liquidazione e un altro 25 per cento non fa altro che presentare un piano di liquidazione;

in sostanza, il nuovo concordato preventivo si è venuto delineando come l'ultima parte della liquidazione dell'azienda, quando invece era stato pensato per favorire la continuità aziendale, tutelare l'impresa e farla sopravvivere al dissesto, preservando creditori e lavoratori;

i dati testimoniano, pertanto, che l'impresa arriva al momento della proposta ormai pronta, anche nelle intenzioni dell'imprenditore, a concludere l'attività, perché l'imprenditore tende a trattenere per sé le informazioni sullo stato dell'azienda e quando esse vengono poi divulgate al mercato, spesso è ormai troppo tardi, così che il concordato diventa solo il momento in cui far conoscere al pubblico la situazione finanziaria dell'impresa -:

di quali dati il Governo disponga circa l'impatto della nuova normativa del concordato preventivo, in particolare, in relazione al numero delle imprese che vi sono ricorse, al grado di soddisfazione dei creditori e al numero di imprese che siano riuscite a proseguire la propria attività;

laddove confermate le preoccupazioni sommariamente evidenziate in premessa, e tenendo conto della particolare congiuntura economia recessiva, come valuti il nuovo quadro normativo prodotto dalle modifiche introdotte nel periodo 2005-2007, in materia di concordato preventivo, nonché quali iniziative intenda adottare per rivedere la suddetta disciplina, anche al fine di evitare un non auspicabile effetto «a cascata» sui creditori, tra i quali si evidenzi la condizione delle imprese, attualmente alle prese con una crisi di liquidità dovuta alle difficoltà di accesso al credito, i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e il calo della domanda.

(2-00365) «Lulli, Fluvi, Tenaglia, Soro».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

credito

debito

fallimento

imprenditore

impresa in difficolta'

politica creditizia

progetto di ricerca

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risparmio energetico

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