ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00356

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 160 del 07/04/2009
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/04/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 07/04/2009
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 07/04/2009
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 07/04/2009
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 07/04/2009
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 16/04/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/04/2009
Stato iter:
23/04/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/04/2009
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/04/2009
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/04/2009

DISCUSSIONE IL 23/04/2009

SVOLTO IL 23/04/2009

CONCLUSO IL 23/04/2009

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00356
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 7 aprile 2009, seduta n.160

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
già da alcuni anni i Direttori scolastici di molte scuole italiane continuano, nonostante siano intervenute innumerevoli sentenze sanzionatorie, a porre in essere comportamenti antisindacali e discriminatori nei confronti del sindacato Unicobas Scuola negandogli il diritto, previsto dall'articolo 20 della legge n. 300 del 1970, di indire assemblee durante l'orario scolastico e nei luoghi di lavoro sulla scorta di note inviate loro dagli Uffici Scolastici Regionali;
la situazione attuale è che l'Amministrazione dello Stato vieta ai lavoratori iscritti al sindacato Unicobas di riunirsi sul luogo di lavoro e non concede loro i permessi retribuiti per partecipare alle assemblee, che eventualmente si tengano in luoghi diversi, nonostante siano indette dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali;
il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dimentico - a parere degli interpellanti - delle disposizioni di cui alla legge n. 300 del 1970, sostiene che, in base all'articolo 8 del CCNL del 2007 del comparto scuola, solo le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale possano indire assemblee;
a prescindere dall'opinabile interpretazione dell'articolo 8, va ricordato che la contrattazione collettiva, in quanto espressione di autonomia negoziale, non può operare deroghe in peius a diritti attribuiti da norme di rango legislativo; non può, dunque, sopprimere i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori;
seguendo gli indirizzi dell'Ufficio Regionale del suddetto Ministero si arriverebbe all'inaccettabile conseguenza di attribuire alla pubblica amministrazione il potere, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto solo con alcuni sindacati, di scegliere anche le organizzazioni che possono beneficiare delle prerogative sindacali normativamente attribuite;
il legislatore del 1970, con le disposizioni di cui all'articolo 19, con cui aveva previsto la creazioni delle RSA, e all'articolo 20 della legge n. 300, ha inteso riconoscere il diritto di ogni associazione sindacale, costituita in RSA, ad indire assemblee, singolarmente o congiuntamente. Anche a seguito dell'avvicendamento delle RSU alle RSA non è intervenuta alcuna norma di legge che abbia escluso il passaggio alle RSU di tutte le prerogative previste dallo statuto in favore delle RSU. Conseguentemente il diritto di indire assemblee deve essere riconosciuto, non solo alle RSU nel loro complesso, ma anche al singolo membro eletto in seno alle RSU;
in linea con le disposizioni normative il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi del 7 agosto 1998 ha previsto all'articolo 2, II comma, che le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'articolo 10 che, a sua volta, prevede che «i dirigenti sindacali, che hanno diritto ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono i componenti delle RSU»;
se si dovesse ritenere che per l'esercizio dei diritti sindacali le RSU debbano agire all'unanimità, verrebbero frustrati i diritti delle minoranze in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
non sembra agli interpellanti ammissibile che una disposizione contrattuale possa sopprimere dei diritti democratici previsti da una legge -:
quali siano le ragioni sottese alle direttive impartite ai vari direttori scolastici e se non intenda assumere iniziative per assicurare il generale godimento dei diritti democratici citati in premessa.
(2-00356) «Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Zazzera, Di Giuseppe».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1970 0300

EUROVOC :

amministrazione scolastica

contratto collettivo

diritti sindacali

insegnante

istituto di istruzione

sindacato