ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00325

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 142 del 09/03/2009
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 2/00321
Firmatari
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUSSOLINI ALESSANDRA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
TORTOLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
ROMELE GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
DI CENTA MANUELA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
MARSILIO MARCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PICCHI GUGLIELMO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PIANETTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
ZACCHERA MARCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
FALLICA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
CICU SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PUGLIESE MARCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
MISURACA DORE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PEPE ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
CERONI REMIGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
MAZZUCA GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
SCALIA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PALMIERI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PERINA FLAVIA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
SPECIALE ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
NAPOLI OSVALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
ASCIERTO FILIPPO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
TRAVERSA MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
SOGLIA GERARDO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
LO PRESTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
PEPE MARIO (MISTO) POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
CATONE GIAMPIERO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
SANTELLI JOLE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
LA LOGGIA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
TESTONI PIERO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
GIBIINO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
MINARDO ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
SCAPAGNINI UMBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
LAZZARI LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
FRANZOSO PIETRO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
SISTO FRANCESCO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
VITALI LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009
LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/02/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/02/2009
Stato iter:
27/03/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2009
Resoconto MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2009
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/03/2009
Resoconto MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2009

SVOLTO IL 27/03/2009

CONCLUSO IL 27/03/2009

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00325
presentata da
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO
lunedì 9 marzo 2009, seduta n.142

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

pende un corposo contenzioso attivato dai medici laureati in medicina e chirurgia e iscritti al relativo albo che, pur avendo frequentato la scuola di specializzazione negli anni accademici dal 1983 al 1992, non hanno conseguito un titolo equipollente a quello degli altri medici europei e non hanno ricevuto la retribuzione loro dovuta nonostante che, nel periodo in cui gli istanti si sono specializzati, tale diritto fosse disciplinato dalla direttiva comunitaria n. 82/76/CEE che prevedeva la retribuzione obbligatoria del periodo di specializzazione quale requisito necessario per ottenere l'equipollenza del titolo;

il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, non ha sanato la situazione di tali medici, in quanto le norme del citato decreto non hanno efficacia retroattiva, per cui - ad oggi - il titolo di specializzazione conseguito non è equipollente a quello europeo;

la Corte di giustizia europea, con le sentenze del 25 febbraio 1999 e 3 ottobre 2000, ha - peraltro - dichiarato che la citata direttiva del Consiglio europeo 26 gennaio 1982, n. 76 doveva essere interpretata nel senso che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata il periodo di formazione dei medici specialisti risulta non sottoposto a condizioni e sufficientemente puntuale nella parte in cui dispone che - affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE - la sua formazione (a tempo pieno o a tempo parziale) sia retribuita;

la direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio europeo del 5 aprile 1993 ha, successivamente, superato quanto disposto dalla direttiva n. 82/76/CEE, specificando - tuttavia - che gli Stati membri, nel recepire le nuove norme, avrebbero dovuto tutelare la formazione conseguita anteriormente al termine di attuazione della direttiva al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai medici specialisti;

così non è stato, in quanto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il quale la citata direttiva n. 93/16/CEE è stata recepita all'interno dell'ordinamento nazionale, non ha salvaguardato la posizione di coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1991-1992, lasciando senza tutela giuridica tali soggetti;

sulla materia è intervenuta la Corte di cassazione che, con le sentenze del 16 maggio 2003, n. 7630, e del 12 febbraio 2008, n. 3283, ha stabilito che i singoli medici hanno diritto ad ottenere - sia nell'ipotesi di violazione di diritto soggettivo, sia di interesse legittimo - il risarcimento del danno in conseguenza della violazione delle norme comunitarie da parte del legislatore e dei ministeri convenuti;

sul tema della prescrizione dei diritti i vari Tribunali territoriali e le rispettive Corti d'appello non hanno seguito un orientamento unitario: infatti se, con la sentenza n. 65 del 2008 la Corte d'appello di Genova ha asserito che - in applicazione della giurisprudenza comunitaria - vanno disapplicate tutte le norme interne che sanciscono decadenze o prescrizioni all'azione giudiziaria richiesta dal singolo in base ad una direttiva non correttamente trasposta, al contrario, la Corte d'appello di Roma (con le sentenze 4672/2007 e 5205/2008) ha ritenuto che ricorra nella fattispecie la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, senza considerare - peraltro - che non esiste ad oggi nessun provvedimento che preveda per coloro che si sono specializzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991, la periodicità della retribuzione alla quale si possa applicare la prescrizione breve quinquennale;

in precedenza con la sentenza n. 110 del 2002 anche la Corte d'appello di Trieste aveva ritenuto che il termine di prescrizione nella fattispecie è quello ordinario decennale;

a ben vedere, tuttavia, a parere degli interpellanti difettano proprio i presupposti giuridici della prescrizione, in quanto nell'ordinamento non vi è alcuna norma che riconosca a coloro che si sono specializzati nel periodo dal 1983 al 1992 il diritto ad essere remunerati nel periodo in cui svolgevano la specializzazione e - dunque - è impossibile che tale diritto si sia prescritto;

alcuni medici, specializzatisi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991, hanno avuto la possibilità di percepire retribuzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, determinando in tal modo una disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa -:

se non ritengano opportuno - nell'ambito delle proprie competenze - intervenire tempestivamente con apposite iniziative per sanare la posizione giuridica dei medici che si sono specializzati tra il 1983 e il 1991, attraverso il recepimento completo della direttiva n. 86 del 1972 e successive modifiche ed estendendo in tal modo i benefici dell'equipollenza dei titoli di specializzazione a tali soggetti;

se il ministro dell'economia e delle finanze non ritenga, altresì, di dover procedere al reperimento di fondi per far si che ai medici che si sono immatricolati negli anni tra il 1983 e il 1991 venga riconosciuta un'adeguata retribuzione per il servizio svolto all'epoca presso il servizio sanitario nazionale, prevedendo - se del caso - che tale importo, anziché essere erogato direttamente dal Ministero competente, sia inserito nelle voci fiscalmente deducibili ai fini irpef a decorrere dalla promulgazione del relativo provvedimento normativo, con cadenza annuale e per dieci anni.

(2-00325)
«Marinello, Mussolini, Gioacchino Alfano, Germanà, Tortoli, Romele, Renato Farina, Di Centa, Marsilio, Picchi, Pianetta, Zacchera, Fallica, Cicu, Pugliese, Misuraca, Antonio Pepe, Grimaldi, Barbieri, Ceroni, Mazzuca, Scalia, Palmieri, Perina, Garofalo, Speciale, Bernardo, Garagnani, Osvaldo Napoli, Ascierto, Traversa, Soglia, Lo Presti, Mario Pepe (PdL), Catone, Santelli, La Loggia, De Girolamo, Testoni, Vincenzo Antonio Fontana, Gibiino, Barani, De Luca, Minardo, Frassinetti, Scapagnini, Lazzari, Franzoso, Torrisi, Sisto, Vitali, Laboccetta».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1991 0257, DL 1999 0368

EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

detrazione fiscale

imposta sul reddito

istruzione medica

parita' di trattamento

retribuzione del lavoro

retroattivita' della legge

riconoscimento dei diplomi

servizio sanitario nazionale

specialita' medica