ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 95 del 01/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 01/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
SANTELLI JOLE POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
SCALIA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
MIGLIORI RICCARDO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
MAZZUCA GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
NOLA CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
BIAVA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
LAMORTE DONATO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
LAFFRANCO PIETRO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
BIANCONI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
BRIGANDI' MATTEO LEGA NORD PADANIA 01/12/2008
DE ANGELIS MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
SAGLIA STEFANO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
ZACCHERA MARCO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
CIRIELLI EDMONDO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
PISO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
TAGLIALATELA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
MARTINELLI MARCO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
LISI UGO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
CASTIELLO GIUSEPPINA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
NAPOLI ANGELA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
MINASSO EUGENIO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
DIMA GIOVANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
PATARINO CARMINE SANTO POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
CASTELLANI CARLA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008
POLIDORI CATIA POPOLO DELLA LIBERTA' 01/12/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 01/12/2008
Stato iter:
22/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/01/2009
Resoconto RAISI ENZO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2009
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 22/01/2009
Resoconto RAISI ENZO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/01/2009

SVOLTO IL 22/01/2009

CONCLUSO IL 22/01/2009

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00238
presentata da
ENZO RAISI
lunedì 1 dicembre 2008, seduta n.095

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

in data 11 ottobre 2007, il Sottosegretario alla giustizia, Luigi Scotti, nel rispondere all'interpellanza urgente n. 2-00766, relativa all'entrata in Italia - la mattina del 10 agosto 1980 - dell'ormai noto Thomas Kram e al suo arrivo a Bologna nelle ore precedenti la strage, ovvero nella notte tra il 1o e il 2 agosto, introduceva, nel corso del relativo dibattito parlamentare, inquietanti elementi relativi alla presunta distruzione del fascicolo personale del citato terrorista tedesco;

il Sottosegretario Scotti ha, infatti, dichiarato testualmente: «Ulteriori notizie non sono più reperibili (in ordine all'identificazione e alla perquisizione sotto il profilo doganale di Kram, operata dal personale del posto di polizia internazionale di Ponte Chiasso, la mattina del 10 agosto 1980), in quanto il fascicolo relativo a Thomas Kram venne distrutto nel 1997, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di Schengen, considerandolo semplicemente uno straniero in Italia, ormai non più sottoposto a determinati vincoli di identificazione, in quanto cittadino dell'Unione europea»;

in data 8 novembre 2007, in una risposta ad una successiva interpellanza urgente (che si era resa necessaria a fronte di una serie di informazioni fornite dal Governo al Parlamento - la cui attendibilità era posta in dubbio dall'interpellante -, sempre in ordine alle modalità di arrivo di Kram e alla perquisizione da lui subita la mattina del 1o agosto 1980), il Sottosegretario alla giustizia, Luigi Li Gotti, aveva modo di tornare alla questione del fascicolo di Kram, affermando testuale: «Al riguardo, l'ufficio di frontiera di Ponte Chiasso ha riferito che il fascicolo intestato a Thomas Kram è stato distrutto nel 1997, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di Schengen»;

in base ad informazioni fornite dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen entrava in vigore (diventando operativo in sette Paesi: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Portogallo) il 1o settembre 1993 e veniva messa in applicazione il 26 marzo 1995;

il nostro Paese, pur avendo ratificato già nel 1993 (legge 30 settembre 1993, n. 388) la convenzione, non poteva ancora far parte, a livello operativo, del sistema di Schengen (entrato in vigore il 26 marzo 1995), anche perché l'Italia - alla data di ratifica - non aveva ancora provveduto ad approvare la legge sulla protezione dei dati personali;

la seconda «omissione» italiana riguardava la partecipazione al Sistema di informazione Schengen (SIS). L'articolo 92 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevede, infatti, la creazione di un sistema comune d'informazione, costituito da una sezione nazionale, istituita presso ciascuno Stato ed incaricata di istituire e gestire un archivio di dati su base nazionale e da una unità di supporto tecnico con sede a Strasburgo, con il compito di gestire un archivio di dati con il quale garantire l'identità e, quindi, l'omogeneità degli archivi nazionali, mediante la trasmissione in linea delle informazioni;

lo sforzo compiuto dal nostro Paese al fine di adeguarsi alle condizioni imposte da Schengen veniva riconosciuto a Lisbona, nel corso della riunione del Comitato esecutivo del 24 giugno 1997, durante il quale fu confermata, come data per l'integrazione piena dell'Italia nel Sistema di informazione Schengen (SIS), quella del 26 ottobre 1997;

aderendo ad una richiesta degli altri Stati, l'Italia aveva acconsentito, nella riunione dello stesso Comitato esecutivo tenutasi a Lussemburgo nel dicembre 1996, ad integrarsi nel Sistema Schengen insieme ad Austria e Grecia. In quella occasione, fu, però, precisato, e successivamente confermato a Lisbona nell'aprile 1997, che l'Italia sarebbe entrata improrogabilmente nell'area Schengen il 26 ottobre 1997, anche in via prioritaria rispetto ad Austria e Grecia;

al fine di rispettare la scadenza prefissata (26 ottobre), il 17 luglio 1997 si teneva ad Innsbruck un vertice dei Capi di Governo di Italia, Germania e Austria per predisporre le modalità definitive dell'abolizione dei controlli di frontiera (non della distruzione delle informazioni);

nella riunione del 7 ottobre 1997, il Comitato esecutivo, prendendo atto degli ulteriori progressi compiuti, deliberava l'ingresso dell'Italia nello spazio Schengen per il 26 ottobre dello stesso anno;

la soppressione dei controlli alle frontiere terrestri e marittime, iniziata il 26 ottobre 1997, si concludeva il 31 marzo 1998, di comune accordo fra gli Stati confinanti interessati, a seguito di una fase iniziale di transizione;

l'accordo di Schengen, così come concluso il 14 giugno 1984 da Francia, Germania e i tre Paesi del Benelux, per la creazione di uno spazio comune attraverso la progressiva eliminazione dei controlli, al passaggio delle loro frontiere comuni, sia delle merci che delle persone, in nessun caso e in nessuna sua parte prevede o peggio impone ai singoli Stati membri la distruzione di fascicoli personali intestati a persone ricercate o destinatarie di provvedimenti di cattura o arresto a fini estradizionali;

la convenzione, firmata il 19 giugno 1990, prevede la soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone, la cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazioni denominato SIS (Sistema informativo Schengen) e protezione di dati personali e il trasporto e circolazione di merci;

l'intervento dei singoli Paesi firmatari (quindi, anche l'Italia) nei settori menzionati nel precedente punto è richiesto dalla natura stessa dell'accordo di Schengen, in quanto è chiaro che la libera circolazione delle persone e delle merci non può basarsi solamente sulla soppressione dei controlli alle frontiere, che ancora oggi costituiscono un filtro efficace contro il traffico di droga, l'immigrazione illegale, la grande criminalità e il terrorismo. Il caso di Thomas Kram rientra proprio in quest'ultima fattispecie, essendo il tedesco non solo schedato dal 1979 come sospetto terrorista internazionale (appartenente all'organizzazione tedesca Cellule Rivoluzionarie), ma inoltre destinatario di provvedimenti di cattura a fini estradizionali;

in data 29 novembre 1995, l'allora Vice Capo della Polizia, dottor Gianni De Gennaro, Direttore centrale della Polizia criminale - in risposta ad una nota della Direzione centrale della Polizia di frontiera del 18 novembre 1995, inviata per conoscenza anche alla Direzione centrale della Polizia di prevenzione - precisava che Thomas Kram «risulta tuttora da ricercare». E concludeva testualmente: «Si prega, pertanto, di voler mantenere, nei confronti del predetto, il provvedimento di arresto», così come richiesto dalle autorità della Repubblica federale di Germania;

l'Interpol, in un dispaccio datato 6 febbraio 1998, a seguito di comunicazione ricevuta dall'Interpol tedesca, riferiva che Thomas Kram non era più da ricercare e, pertanto, solo a far data da quel momento (6 febbraio 1998) i competenti uffici avrebbero potuto provvedere alla revoca presso il Ced del nominativo del predetto Kram. Per cui, alla data di ingresso dell'Italia nello spazio Schengen (26 ottobre 1997), il nominativo di Thomas Kram figurava ancora nelle liste dei ricercati (o catturandi) in campo internazionale -:

quale fascicolo, intestato a Thomas Kram, sarebbe stato distrutto;

in che data tale distruzione sarebbe stata effettuata;

chi avrebbe, materialmente, provveduto alla distruzione;

su quale provvedimento interno degli uffici di pubblica sicurezza venne effettuata tale distruzione;

se venne stilato un verbale di distruzione da parte del personale incaricato dell'esecuzione del relativo provvedimento di distruzione;

chi dispose, sotto il profilo amministrativo e gerarchico, tale provvedimento di distruzione;

se tale provvedimento di distruzione venne emesso verbalmente o per iscritto, e sulla base di quale norma (o intesa fra Stati), stabilita o prevista nel quadro dell'accordo di Schengen, venne ordinata tale distruzione documentale;

se al Governo risulti, in base agli atti depositati, chi, a livello ministeriale, ebbe ad autorizzare tale distruzione;

di quali provvedimenti (di controllo, perquisizione sotto il profilo doganale, cattura o arresto a fini estradizionali) era destinatario Thomas Kram alla data di distruzione del fascicolo a lui intestato;

se, sulla base di analoghe disposizioni amministrative e/o ministeriali, siano stati distrutti anche i fascicoli personali di altri soggetti sospettati di appartenenza ad organizzazioni terroristiche o di grande criminalità o, più in generale, colpiti da provvedimenti di cattura internazionali a fini estradizionali, oppure se si sia trattato di un provvedimento ad personam.

(2-00238)
«Raisi, Garagnani, Santelli, Scalia, Catanoso, Migliori, Mazzuca, Nola, Biava, Lamorte, Laffranco, Bianconi, Brigandì, De Angelis, Renato Farina, Saglia, Zacchera, Cirielli, Piso, Taglialatela, Martinelli, Lisi, Castiello, Porcu, Angela Napoli, Laboccetta, Minasso, Dima, Patarino, Castellani, Polidori».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

controllo alla frontiera

controllo doganale

formalita' di dogana

libera circolazione delle persone

polizia

regolamentazione doganale

scambio d'informazioni

sistema di informazione

sistema di informazione Schengen

sorveglianza all'importazione

transito