ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 62 del 07/10/2008
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/10/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 07/10/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/10/2008
Stato iter:
10/10/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2008
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2008
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/10/2008
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2008

SVOLTO IL 10/10/2008

CONCLUSO IL 10/10/2008

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00162
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 7 ottobre 2008, seduta n.062

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

i testimoni di giustizia sono persone non provenienti da ambienti malavitosi, del tutto incensurati e perfettamente inseriti nella normale vita economica e sociale, spesso con avviate attività imprenditoriali; sono commercianti e imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare i boss della malavita; persone che non hanno nulla di cui «pentirsi», se non forse quella di aver avuto fiducia nello Stato;

costoro sono diventati «testimoni di giustizia» per aver assistito a gravi eventi criminosi e per aver reso testimonianza, decisiva, che ha consentito l'individuazione dei colpevoli e la loro condanna penale, oppure per essere parti offese di reati, operatori economici vittime del racket delle estorsioni o di attività usuraie;

il valore di queste collaborazioni eleva vertiginosamente il rischio per la sicurezza personale, familiare e aziendale, sino al punto che le autorità locali non possono garantire misure di sicurezza compatibili con la prosecuzione di una normale attività;

l'inizio della collaborazione coincide necessariamente con l'allontanamento dalla località di origine ed altre misure di cautela, nonché con l'interruzione dell'attività lavorativa; per questi motivi, nella vigente legislazione si parla di misure di protezione e di assistenza che prevedono anche la corresponsione di un mensile da parte dello Stato;

tuttavia il mantenimento erogato, molto spesso è nettamente inferiore al tenore di vita che i soggetti con le loro famiglio, hanno avuto in precedenza; non solo, il loro mantenimento equivale a quello dato ai «pentiti» o addirittura minori;

la delibera che assegna le condizioni di protezione e mantenimento deve essere accettata, pena il decadimento di tutti i diritti di protezione;

Pino Masciari, ex imprenditore calabrese e testimone di giustizia dal 1997, in particolare, è stato poi protagonista di vicende particolarmente incresciose frutto di comportamenti omissivi tenuti da parte delle istituzioni preposte alla sua protezione, dei quali la più grave è certamente stata la revoca, da parte dello Stato, del programma di protezione, ma anche il mancato reinserimento lavorativo suo e di sua moglie, medico odontoiatra, incongruenze nel fornire le nuove generalità, errori nella gestione della sua sicurezza che lo hanno costretto, alcune volte, a rinunciare a fornir la sua testimonianza;

su tale vicenda è pendente da quasi quattro anni un ricorso di Masciari presso il TAR del Lazio contro le decisioni adottate per sancire la sua fuoriuscita dal programma di protezione;

inoltre risulta agli interpellanti che alla richiesta di protezione e di rimborso spese da parte di Pino Masciari, per un viaggio a Roma nel mese di settembre finalizzato all'incontro con Istituzioni Locali, ragazzi delle scuole di tutti Italia, Associazioni antimafia e gruppi Sociali, il Servizio Locale di Protezione di Roma abbia revocato sia la scorta che il rimborso spese per i movimenti richiesti;

tale decisione appare ingiusta e contraddittoria: da una parte non considera più i rischi che gravano su un testimone di giustizia e dall'altro autorizza gli spostamenti dello stesso come se la sua vita potesse essere decisa da chi invece dovrebbe garantirne la protezione;

se il Ministro non ritenga opportuno esaminare la posizione dei «testimoni di giustizia» ed il loro trattamento, e come intenda procedere, anche con iniziative di carattere normativo, per garantire tutti i «testimoni di giustizia», ed incentivare le testimonianze delle persone offese dai vari reati commessi dalla criminalïtà organizzata;

se il Ministro non ritenga opportuno fornire chiarimenti con riferimento al trattamento di Pino Masciari e della sua famiglia, precisando quanto abbia fatto finora il Governo per la loro protezione ed il loro reinserimento sociale, nonché le iniziative che intende adottare in futuro per la tutela del testimone di giustizia calabrese.

(2-00162)«Di Pietro, Donadi».
Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CALABRIA

EUROVOC :

criminalita' organizzata

mafia

reinserimento sociale

sicurezza pubblica

testimonianza