ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 639 del 28/05/2012
Abbinamenti
Atto 1/00983 abbinato in data 28/05/2012
Atto 1/01007 abbinato in data 28/05/2012
Atto 1/01018 abbinato in data 28/05/2012
Atto 1/01052 abbinato in data 28/05/2012
Atto 1/01055 abbinato in data 28/05/2012
Atto 1/01057 abbinato in data 28/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DOZZO GIANPAOLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 25/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
MUNERATO EMANUELA LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
BONINO GUIDO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
CHIAPPORI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
MOLGORA DANIELE LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
MERONI FABIO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
PASTORE MARIA PIERA LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
VOLPI RAFFAELE LEGA NORD PADANIA 25/05/2012
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 25/05/2012


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/05/2012
Resoconto BONINO GUIDO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 28/05/2012
Resoconto GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/05/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/05/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/05/2012

Atto Camera

Mozione 1-01053
presentata da
GIANPAOLO DOZZO
testo di
lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639

La Camera,

premesso che:

ai sensi del comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto-legge salva Italia (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è previsto che, con regolamento da adottare entro il prossimo 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si proceda all'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché del comparto del soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

in considerazione della predetta specificità lavorativa del personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è indubbio che un innalzamento tout court dell'età pensionabile possa ostacolare la reale capacità operativa dei lavoratori in questione, con conseguenze inevitabili anche sul livello di efficienza della sicurezza del nostro Paese;
il riconoscimento della specificità del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico - infatti - ha proprio lo scopo di valutare la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerando le condizioni di impiego operativo altamente rischioso cui è soggetto, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;

il requisito anagrafico è, pertanto, una condicio sine qua non per l'idoneità al servizio e per l'espletamento di tali attività operative ed addestrative; ne consegue che l'intervento regolamentare deve rispondere al principio di proporzionalità ed essere condizionato dai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;

il personale del comparto sicurezza e difesa, peraltro, gode di un'autonomia contrattuale limitata rispetto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali, per via del mancato riconoscimento del diritto di sciopero e della piena libertà di organizzazione sindacale;

esiste, altresì, il problema di assicurare a tutte le componenti del comparto difesa e sicurezza esposto ad attività dal rischio comparabile un trattamento equipollente sotto il profilo della tutela infortunistica, con particolare riguardo al personale volontario dei vigili del fuoco, attualmente penalizzato;

il Governo, infatti, non ha ancora esercitato le deleghe di cui al comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 183 del 2010, relative all'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché all'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito,
impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, con particolare riguardo all'allungamento dell'età pensionabile per il personale operativo in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;

ad assumere ogni iniziativa di competenza per eliminare le differenze di trattamento attualmente esistenti all'interno del comparto difesa e sicurezza tra categorie di personale diverse, ma esposte alla stessa tipologia di rischio, così come già previsto dalla delega di cui al comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 183 del 2010 citata in premessa, con riferimento al personale volontario dei vigili del fuoco incaricato del soccorso tecnico urgente, il cui trattamento deve essere uniformato a quello del personale permanente in forza al Corpo;

a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione, che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;

ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Cocer per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;

ad aprire, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, un tavolo sulla previdenza complementare;

ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.

(1-01053)
«Dozzo, Fedriga, Munerato, Bonino, Gidoni, Chiappori, Caparini, Molgora, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini».