ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 635 del 21/05/2012
Abbinamenti
Atto 1/00922 abbinato in data 21/05/2012
Atto 1/01016 abbinato in data 21/05/2012
Atto 1/01036 abbinato in data 21/05/2012
Atto 1/01038 abbinato in data 21/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO
Gruppo: MISTO-GRANDE SUD-PPA
Data firma: 21/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
MICCICHE' GIANFRANCO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
FALLICA GIUSEPPE MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
IAPICCA MAURIZIO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
PITTELLI GIANCARLO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
PUGLIESE MARCO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
SOGLIA GERARDO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012
TERRANOVA GIACOMO MISTO-GRANDE SUD-PPA 21/05/2012


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/05/2012
Resoconto MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-GRANDE SUD-PPA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/05/2012
Resoconto SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/05/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/05/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/05/2012

Atto Camera

Mozione 1-01042
presentata da
FRANCESCO STAGNO D'ALCONTRES
testo di
lunedì 21 maggio 2012, seduta n.635

La Camera,

premesso che:

la risoluzione n. 1763, «Diritto di sollevare obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche legali», approvata il 7 ottobre 2010 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, riporta gli ambiti sanitari in cui la pratica dell'obiezione di coscienza deve essere tutelata e regolamentata;

la risoluzione fa riferimento ai casi di interruzione di gravidanza volontaria, alle situazioni di fine vita e alla procreazione medicalmente assistita;

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, riconoscendo la tutela del diritto del personale sanitario di sollevare obiezione di coscienza quale espressione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione ha invitato gli Stati membri del Consiglio d'Europa non ancora dotati di normative specifiche ad adottare atti completi e chiari che riconoscano e regolino l'obiezione di coscienza per gli operatori del settore, medici e paramedici;

infatti, la liceità dell'obiezione di coscienza è subordinata al riconoscimento da parte dello Stato agli individui della possibilità di astenersi da condotte che determinano un conflitto interiore del soggetto rispetto al suo sistema di valori;

in Italia il diritto all'obiezione di coscienza in campo medico è assicurato ed espressamente codificato dalle seguenti leggi: la legge n. 194 del 1978 che, all'articolo 9, ha introdotto una particolare species di obiezione di coscienza, in materia di interruzione volontaria della gravidanza, riconosciuta al personale sanitario ed esercente attività ausiliarie, salvo nei casi urgenti nei quali è in gioco la vita di una persona; peraltro, una disposizione similare è contenuta anche nel codice di deontologia medica, approvato anch'esso nel 1978, che all'articolo 28 stabilisce che «qualora al medico vengano richiesti interventi che contrastino col suo convincimento clinico o che discordino con la sua coscienza, come nel caso di sterilizzazione, aborto o interventi di plastica, egli può rifiutare la propria opera pur nel rispetto della volontà del paziente»; la legge n. 413 del 1993 che disciplina l'obiezione di coscienza per la sperimentazione animale; l'articolo 16 della legge n. 40 del 2004 che riguarda la procreazione medicalmente assistita e riconosce al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie accessorie la facoltà di astenersi dal compimento della procedura, adottando un'impostazione similare alla disciplina in materia di aborto;

inoltre, il diritto all'obiezione di coscienza ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, diritti esplicitamente previsti anche nell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla Carta costituzionale e, fra questi, l'irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quell'assistenza sanitaria riconosciuta per legge;

particolare rilievo assume l'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza, per le ricadute sulla stessa funzionalità dei vari enti ospedalieri e del sistema sanitario nazionale, nonché per le donne che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza;

come descritto nella «Relazione del Ministero della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge n. 194 del 1978)», del 4 agosto 2011, «nel 2009 si evince una stabilizzazione generale dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni. Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008 e al 70,7 per cento nel 2009; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45,7 per cento al 51,7 per cento. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,4 per cento nel 2009. Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi si osservano principalmente al sud: 85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 82,8 per cento in Molise, 81,7 per cento in Sicilia e 81,3 per cento a Bolzano. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 77 per cento in Molise e Campania e 75,6 per cento in Sicilia) e i più bassi in Toscana (27,7 per cento) e a Trento (31,8 per cento). Per il personale non medico i valori sono più bassi, con un massimo di 87,0 per cento in Sicilia e 82,0 per cento in Molise»;

nonostante il numero degli obiettori si stia stabilizzando dopo un notevole aumento negli ultimi anni, l'attuale situazione pone problemi organizzativi all'interno delle aziende sanitarie locali e degli ospedali, specialmente al Sud, dove, come si evince dai dati sopra indicati, vi è una media di oltre 8 obiettori su 10;

tuttavia, il citato articolo 9 della legge n. 194 del 1978, oltre ad assicurare l'obiezione di coscienza per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano tenuti, in ogni caso, ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla stessa legge e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità; inoltre, è la regione a doverne controllare e garantire l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale,

impegna il Governo:

a garantire il diritto all'obiezione di coscienza al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie senza alcuna discriminazione o penalizzazione, come richiesto dal Consiglio d'Europa e affermato nelle linee guida della federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia;

ad assicurare che le strutture ospedaliere e le case di cura autorizzate siano sempre nelle condizioni di poter rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini, che vanno preventivamente informati sulle caratteristiche delle attività svolte in ciascun ente ospedaliero.

(1-01042)
«Stagno d'Alcontres, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Pugliese, Soglia, Terranova».