Atto Camera
Mozione 1-01041
presentata da
MAURIZIO BERNARDO
testo di
lunedì 21 maggio 2012, seduta n.635
La Camera,
premesso che:
secondo stime ufficiose, sia internazionali che elvetiche, la Confederazione elvetica gestisce patrimoni per circa 4 mila miliardi di franchi svizzeri, di cui la metà di origine estera. Più del 50 per cento dei capitali esteri sarebbe legato a investitori istituzionali, mentre il resto è riconducibile a investitori privati e si stima che una parte significativa di quest'ultima area sia «non fiscalizzata»;
sempre secondo stime ufficiose, i patrimoni italiani non fiscalizzati attualmente ammonterebbero a circa 130/150 miliardi di euro;
la possibilità di un accordo con la Svizzera, analogo a quello firmato nel 2011 da Germania e Regno Unito, alimenta in Italia un intenso dibattito;
per i due Paesi suddetti, in cambio del mantenimento del segreto bancario, le banche svizzere applicheranno sui capitali dei cittadini tedeschi e britannici un prelievo una tantum sullo stock del capitale e una ritenuta annuale sui rendimenti;
i clienti potranno sottrarsi al prelievo una tantum sullo stock del capitale con la comunicazione dei propri dati all'amministrazione finanziaria di residenza;
la novità della Confederazione elvetica è far emergere il denaro non dichiarato attraverso l'introduzione di un'imposta liberatoria e ulteriori misure destinate a incoraggiare l'onestà fiscale dei clienti delle banche e a ridurre in tal modo i rischi legali;
il tema della percorribilità di un'iniziativa analoga a quella tracciata con gli accordi di Germania e Regno Unito è ora all'attenzione dell'attuale Governo, per un più approfondito esame. E sono all'attenzione della Commissione europea i profili di compatibilità con la «direttiva risparmio» 2003/48/CE;
la «direttiva risparmio» parte dal presupposto (comune ai recenti accordi) che i redditi di capitale vadano tassati in modo adeguato anche se realizzati fuori dello Stato di residenza; ma, a differenza di essi, la direttiva ha un perimetro di applicazione molto più limitato, quanto all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo: riguarda, infatti, solo gli interessi direttamente destinati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro;
l'altra rilevante differenza è costituita dallo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri interessati, che la direttiva individua come lo strumento principale attraverso cui ottenere il suo principale obiettivo, ossia la tassazione degli interessi transfrontalieri nel Paese di residenza,
impegna il Governo:
ad intraprendere le necessarie iniziative con la Confederazione elvetica al fine di stipulare un accordo bilaterale analogo a quello stipulato dalla Germania;
a favorire accordi bilaterali anche con i Paesi definiti «paradisi fiscali», ampliando i meccanismi di informazione relativi ai clienti italiani degli istituti di credito di tali Paesi.
(1-01041)
«Bernardo, Ventucci, Ravetto, Berardi, Del Tenno, Laboccetta, Leo, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Savino».