Atto Camera
Mozione 1-01039
presentata da
GIANFRANCO MICCICHE'
testo di
lunedì 21 maggio 2012, seduta n.635
La Camera,
premesso che:
la direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, entrata in vigore il 1o luglio del 2005, nasce dall'esigenza di contrastare la concorrenza fiscale e assicurare che i pagamenti di interessi effettuati nell'Unione europea, in favore di persone fisiche che hanno la residenza fiscale in uno Stato membro diverso da quello in cui sono pagati gli interessi stessi, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale del loro Stato membro di residenza;
al fine di evitare distorsioni nei movimenti di capitali tra Stati membri, incompatibili con il mercato interno, la direttiva introduce un sistema di scambio di informazioni nominative tra le amministrazioni finanziarie degli Stati dell'Unione europea. Solo in via transitoria alcuni di questi (Austria, Belgio e Lussemburgo), caratterizzati da rigide disposizioni in materia di segreto bancario, in luogo dello scambio di informazioni, applicheranno una ritenuta alla fonte nel caso in cui corrispondano pagamenti di interessi direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva dovranno essere applicate anche dai cosiddetti Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera), nonché da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri;
la Commissione europea il 13 novembre 2008 ha voluto modificare tale direttiva, ampliando l'ambito di applicazione anche a tutti i redditi da risparmio e i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti, e soprattutto ha inteso rinegoziare gli accordi con i Paesi terzi, in particolare con la Svizzera;
la Svizzera ha proposto alla Germania e all'Inghilterra degli accordi bilaterali, cosiddetti accordi di Rubik, concernenti l'imposizione sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini di tali Paesi, che disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi e britannici e corrisposti dagli istituti di credito svizzeri; essi comprendono misure dirette a garantire l'imposizione in conformità alla legislazione dello Stato di residenza del beneficiario;
una convenzione analoga, volta a sanare l'evasione pregressa per le attività finanziarie detenute presso le sedi bancarie svizzere, è stata firmata anche dall'Austria nel mese di aprile 2012;
tali accordi prevedono che gli intermediari svizzeri effettuino direttamente un prelievo di un'imposta liberatoria, quantificata tra il 15 ed il 41 per cento, calcolata in funzione del capitale alla fine dell'anno di apertura del rapporto. Tale imposta copre le imposte evase, sia nello Stato Svizzero che nello Stato di residenza, e le dovute sanzioni amministrative o penali. Quest'applicazione di imposta non è facoltativa e, qualora il contribuente non acconsenta ad essere assoggettato all'imposta, determinerà la comunicazione dei nominativi degli intestatari dei rapporti di conto corrente ai vari Stati di residenza;
il Commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale, il lituano Algirdas Semeta, il 17 aprile 2012, dopo aver concluso una specifica indagine sulla compatibilità con la normativa comunitaria di questi due patti, ha ritenuto gli accordi sottoscritti dalla Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria conformi al diritto comunitario;
il Presidente del Consiglio dei ministri recentemente ha dichiarato di voler riaprire il dialogo con la Svizzera relativamente ad un modello di convenzione fiscale per regolarizzare i capitali illecitamente detenuti in territorio elvetico da contribuenti italiani e introdurre un'imposta alla fonte sui futuri redditi da capitale; a tale scopo il giorno 11 maggio 2012 si è incontrato con la Presidente della Confederazione elvetica;
il Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea (Ecofin) si è riunito il 15 maggio 2012 per discutere, tra l'altro, della possibilità di raggiungere un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sulla tassazione del risparmio: in particolare, i Ministri hanno discusso della concessione alla Commissione europea di una delega per negoziare un eventuale accordo con Paesi terzi e, quindi, anche con la Confederazione elvetica;
l'obiettivo dell'Ecofin era di attribuire alla Commissione europea il mandato per negoziare accordi più stringenti con la Svizzera e altri «paradisi fiscali» come San Marino, Montecarlo, Liechtenstein e Andorra sugli evasori di tasse europei che portano capitali all'estero: l'obbiettivo dell'Unione europea era quello di allineare il più possibile i cinque citati Paesi alle regole comunitarie in materia di tassazione dei capitali di cittadini non residenti;
tali trattative non sono andate a buon fine per l'opposizione di Lussemburgo e Austria, che sono contrari al negoziato,
impegna il Governo:
a intraprendere le opportune e necessarie iniziative presso le competenti autorità dell'Unione europea, per giungere ad un'equa giustizia fiscale, che supporti la lotta all'evasione fiscale nei singoli Paesi;
a promuovere la sottoscrizione di un accordo bilaterale Italia-Svizzera che regoli i rapporti fra i due Stati sui temi fiscali in base a quanto concordato tra la Svizzera e altri Stati dell'Unione europea.
(1-01039)
«Miccichè, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova».