ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 623 del 18/04/2012
Abbinamenti
Atto 1/00922 abbinato in data 21/05/2012
Atto 1/01036 abbinato in data 21/05/2012
Atto 1/01038 abbinato in data 21/05/2012
Atto 1/01042 abbinato in data 21/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
LO MORO DORIS PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
GIULIETTI GIUSEPPE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 18/04/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
MARINI CESARE PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
TOUADI JEAN LEONARD PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/05/2012
Resoconto TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/05/2012
Resoconto SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/05/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/05/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/05/2012

Atto Camera

Mozione 1-01016
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
testo di
mercoledì 18 aprile 2012, seduta n.623

La Camera,

premesso che:

il 7 ottobre 2010 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato la raccomandazione n. 1763 intitolata «Diritto di sollevare obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche legali», nella quale vengono specificati gli ambiti sanitari ove la pratica dell'obiezione di coscienza deve essere tutelata e regolamentata, ovvero, l'interruzione volontaria di gravidanza, le situazioni di fine vita e la procreazione medicalmente assistita;

i riferimenti sulla materia previsti dal diritto internazionale ed europeo rinviano alla libertà e alla sicurezza della persona: articoli 3, 18 e 25 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; articolo 9 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; articoli 9 e 18 del patto sui diritti civili e politici; diritto alla salute previsto dall'articolo 12 del patto sui diritti economici, sociali e culturali; diritto alla non discriminazione nel campo della salute e della cura previsto dagli articoli 12 e 16 della convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw); diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni previsto dall'articolo 15 del patto sui diritti economici sociali e culturali; diritto di decidere liberamente e responsabilmente sul numero dei figli da avere previsto dall'articolo 16 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw);

nel 1999 il Comitato previsto dalla Cedaw ha prodotto una general recommendation nella quale, interpretando l'articolo 12 della stessa convenzione, ha richiesto agli Stati parte di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne anche riguardo all'accesso ai servizi riproduttivi, con particolare riferimento alla pianificazione familiare, alla maternità e alla fase post-natale. Il Comitato ha riconosciuto inoltre che l'accesso alle cure sanitarie incluse quelle collegate alla riproduzione costituisce un diritto riconosciuto dalla stessa convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (general recommendation n. 24, 20a sezione, 1999, l'articolo 12: donne e salute);

dei diritti riproduttivi si sono occupate anche le conferenze internazionali delle Nazioni Unite che a questo tema hanno dato uno spazio crescente nel corso dell'ultimo decennio (conferenza su popolazione e sviluppo - Cairo, 1994 e conferenza sulle donne - Pechino, 1995);

in continuità con il diritto internazionale ed europeo sopra richiamato e con le regole di deontologia medica internazionale approvate dalla Federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia - Figo e dalla Organizzazione mondiale della sanità - OMS, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riconosce le diverse situazioni giuridiche soggettive ed oggettive pertinenti agli ambiti sanitari di cui sopra, tutelando da una parte il diritto del personale sanitario di sollevare, senza subire discriminazioni, obiezione di coscienza quale espressione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e, dall'altra parte, l'inalienabile diritto di ogni individuo alla salute e la responsabilità dello Stato di garantire che ogni paziente riceva le cure mediche ed i trattamenti sanitari legali entro i termini appropriati;

l'Assemblea ha invitato quegli Stati membri del Consiglio d'Europa che ancora non ne sono dotati ad elaborare normative complete e chiare che riconoscano e regolino l'obiezione di coscienza nell'ambito sanitario ed ha espresso forte preoccupazione per il fatto che una inadeguata disciplina della medesima danneggia e discrimina la popolazione femminile, in particolare le donne economicamente più fragili o quelle che vivono nelle zone rurali;

l'ordinamento italiano regola da decenni la facoltà di sollevare obiezione di coscienza da parte del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (articolo 9 della legge n. 194 del 1978 e articolo 16 della legge n. 40 del 2004);

le relazioni annuali sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 presentate al Parlamento dal Ministro della salute (peraltro richiamate nei lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa) dimostrano che nel nostro Paese il fenomeno dell'obiezione di coscienza sta subendo una consolidata e costante dilatazione;

la relazione del Ministro della salute presentata al Parlamento il 4 agosto 2011 dimostra che nel 2009, a livello nazionale, il 70,7 per cento dei ginecologi è obiettore e che il trend è passato dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008. Il dato nazionale degli anestesisti obiettori è anch'esso in costante aumento, passando dal 45,7 per cento del 2005 al 51,7 per cento del 2009. Il dato nazionale del personale non medico obiettore è passato dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,4 per cento nel 2009. Al sud, la quasi totalità dei ginecologi è obiettore (85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 82,8 per cento in Molise e 81,7 per cento in Sicilia) mentre gli anestesisti si attestano intorno ad una media superiore al 76 per cento (77 per cento in Molise e Campania e 75,6 per cento in Sicilia);

in alcune realtà periferiche e del Mezzogiorno esistono aziende ospedaliere prive dei reparti di interruzione di gravidanza, dal momento che la quasi totalità di ginecologi, anestesisti, ostetrici ed infermieri solleva obiezione di coscienza, così creando di fatto le condizioni per forme di emigrazione sanitaria, ovvero il ricorso a cliniche private convenzionate e autorizzate o, peggio, verso pratiche clandestine, materializzando, in tal modo, le preoccupazioni espresse dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa circa una inadeguata regolamentazione dell'obiezione di coscienza, soprattutto nei confronti delle donne economicamente più fragili o quelle che vivono nelle zone rurali;

le stime prevedono che nei prossimi anni nel nostro Paese un rilevante numero di personale medico strutturato non obiettore andrà in pensione per raggiunti limiti di età, con la conseguenza che, in mancanza di un adeguato monitoraggio, il diritto di ogni donna alle cure sanitarie di cui ha diritto subirà una inevitabile contrazione,
impegna il Governo
a dare, nel quadro del diritto internazionale e comunitario richiamato in premessa, completa ed effettiva attuazione all'invito dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a salvaguardare e regolamentare nell'ambito sanitario il diritto di sollevare obiezione di coscienza, quale espressione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, così come a garantire il diritto di ogni individuo di ricevere dallo Stato le cure mediche ed i trattamenti sanitari legali.

(1-01016)
«Farina Coscioni, Sbrollini, Pes, Bossa, Lo Moro, Argentin, Giulietti, Codurelli, Maurizio Turco, Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Marini, Touadi, Beltrandi, Marrocu».