ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00994

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 615 del 02/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 02/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
CROSIO JONNY LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
MUNERATO EMANUELA LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
STUCCHI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
VOLPI RAFFAELE LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
PINI GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
CONSIGLIO NUNZIANTE LEGA NORD PADANIA 02/04/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 03/04/2012


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/04/2012

Atto Camera

Mozione 1-00994
presentata da
DAVIDE CAPARINI
testo di
lunedì 2 aprile 2012, seduta n.615

La Camera,
premesso che:
l'emittenza televisiva locale è di fondamentale importanza in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo, sociale e culturale;
la capacità delle televisioni locali di operare come aziende di comunicazione, oltre che editoriali, ha portato all'ottimizzazione dello spettro radioelettrico dedicato alle trasmissioni televisive consentendo lo sviluppo di una rete di aziende produttrici di apparati di trasmissione che costituiscono, ancora oggi, un comparto fra i primi cinque al mondo;
il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha congelato l'attribuzione delle misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze nella banda 790-862 megahertz e con tre differenti provvedimenti cautelari i giudici amministrativi hanno sospeso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012, che dava il via libera all'assegnazione dei canali 61-69 uhf acquistati dalle telco nell'asta lte (long term evolution) pubblica del settembre 2011;
le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (175 milioni di euro per lasciare volontariamente i multiplex digitali occupati) sono insufficienti se commisurate al reale valore delle frequenze e ai relativi investimenti, non proporzionate agli incassi della gara (che ha fruttato allo Stato 3,9 miliardi di euro) e non prevedono alcuna defiscalizzazione degli indennizzi;
a tal proposito il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Caparini n. 9/4612/154 contenente l'impegno a «definire un congruo compenso per la cessione delle risorse frequenziali»;
il ritardo nella pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei decreti di fissazione delle date relative agli switch-off 2012, oltre che nell'emanazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano di assegnazione delle frequenze per le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con conseguente differimento nell'emanazione dei bandi per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze e per l'attribuzione delle numerazioni lcn (logical channel number) da parte del Ministero dello sviluppo economico, impedisce la transizione nelle sopra citate regioni nei tempi calendarizzati;
250 milioni di euro previsti dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, da prelevare dalle risorse derivanti dal canone Rai, destinati alle emittenti locali nel 2008 sono stati ridotti a 152 milioni di euro, nel 2009 a 95 milioni di euro e nel 2010 a 66 milioni di euro. Sono riduzioni sistematiche e con effetto retroattivo che nel 2011 ammonteranno ai due terzi del dovuto;
la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno Caparini n. 9/5025/127 che ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di varare nei prossimi mesi norme a tutela delle tv locali quali: norme in favore del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando, così, la sua capienza a 150 milioni l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993; norme per consentire alle tv locali, già autorizzate nell'analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone; norme per riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione (l'attuale normativa prevede che alle tv e radio locali vada solo il 15 per cento contro il 50 per cento della carta stampata) ed, infine, ad assegnare le numerazioni lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;
il rigetto dell'istanza di riesame, presentata alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico da Aeranti-Corallo e dalla associazione tv locali Frt, relative alle risposte rese ai quesiti n. 35 e 113 (contraddittorie rispetto alle risposte rese con riferimento ai quesiti 36 e 111) ha contribuito alla già notevole incertezza regolamentare dell'attuale quadro giuridico, in quanto, secondo il Ministero dello sviluppo economico, in base alle risposte ai quesiti 35 e 113, chi rilascia volontariamente una frequenza ponendo contemporaneamente in essere un accordo di carattere societario con altro soggetto al fine di condividere lo stesso multiplex, conserva la qualificazione giuridica di operatore di rete, mentre, al contrario, nelle risposte ai quesiti 35 e 113, il medesimo Ministero ha affermato che il soggetto partecipante al volontario rilascio che diffonde il proprio marchio/palinsesto ex analogico attraverso un operatore di rete di una società controllante, controllata o collegata, perde la qualificazione giuridica di operatore di rete (in base alla quale è, peraltro, possibile accedere ai contributi di cui alla legge n. 448 del 1998);
l'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, al comma 2, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotti un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisca con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, anche nel rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni, assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2004, n. 292, «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni», i contributi erogati alle emittenti televisive locali sono annualmente assegnati nella misura di un quinto in parti uguali a tutti i richiedenti che ne abbiano titolo e per i restanti quattro quinti sulla base delle graduatorie regionali, al primo 37 per cento dei collocati in graduatoria, arrotondato all'unità superiore;
la sopra citata graduatoria viene, allo stato, stilata sulla base di una particolare formula di calcolo che considera due elementi di valutazione meramente quantitativi: la media dei fatturati realizzati nel triennio precedente e il personale dipendente applicato all'attività televisiva. Criteri che escludono ogni forma di analisi qualitativa del servizio effettivamente erogato;
sembra opportuno modificare il meccanismo di calcolo con cui oggi vengono distribuiti i finanziamenti pubblici alle televisioni locali introducendo una maggiore progressività di erogazione e una maggiore attenzione all'aspetto qualitativo, considerando la natura e le finalità dei contenuti;
l'articolo 490 del codice di procedura civile prevede, per la pubblicità delle aste giudiziarie, solo la carta stampata e internet: tale previsione sembra incompleta, tralasciando il mezzo televisivo, che ha invece un livello di diffusione molto più elevato. L'inclusione del mezzo televisivo potrebbe far crescere e aumentare le offerte per le aste giudiziarie, dando loro maggiore trasparenza, oltre ad assicurare entrate per le tv locali e, indirettamente, benefici a tutto il sistema delle pubbliche e medie imprese;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, può irrogare sanzioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata. Si tratta di un'equiparazione che evidentemente non tiene conto del ridotto bacino di utenza delle tv locali, che comporta nei fatti una minore incisività della violazione, oltre che delle minori capacità economiche delle stesse;
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'emissione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle televisioni locali, applica il principio del cumulo materiale delle violazioni riscontrate, anziché quello del cumulo giuridico, con l'effetto di determinare, all'esito di un controllo periodico, le sanzioni stesse attraverso la moltiplicazione dell'importo edittalmente previsto per le singole violazioni per il numero delle stesse, anche in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione;
il Governo ha accolto l'ordine del giorno Comaroli n. 9/4940-A/60, che ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'emittenza locale, al fine di ripristinare la condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali;
l'attuale normativa impone limiti e restrizioni alla crescita del settore quali: la limitazione a due canali per ogni multiplex affittabili ai fornitori di contenuti nazionali, il contenimento in 12 ore la durata delle trasmissioni in contemporanea tra emittenti e i requisiti minimi di capitale sociale (6,2 milioni di euro) e dipendenti (20) per il rilascio dell'autorizzazione di fornitore di servizi di media audiovisivi nazionali;
partendo da una migliore utilizzazione delle frequenze televisive assegnate e da un quadro normativo stabile, gli operatori di rete potrebbero costituire un'importante risorsa per le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che, per la loro competitività, sono bisognose di accesso alla banda larga;
l'ordine del giorno Caparini 9/4086/15 che impegnava il Governo pro tempore a «valutare l'opportunità di intervenire tempestivamente, con gli appositi strumenti normativi, affinché il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle prescrizioni per i titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale possa concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale» è stato accolto dal Governo pro tempore;
una nuova asta di assegnazione di ulteriori frequenze, da realizzarsi nel prossimo triennio, dovrà essere orientata alla neutralità tecnologica, così come previsto dalla direttiva europea, in modo da riscuotere interessi anche di nuovi soggetti oltre a quelli già scontati degli operatori di telecomunicazioni mobili,
impegna il Governo:
ad intervenire per sostenere l'emittenza locale, reintegrando di almeno 150 milioni di euro le risorse previste per l'anno appena concluso e per quello in corso, creando le condizioni affinché, a partire dall'anno 2014, le risorse a disposizione del comparto raggiungano i 270 milioni di euro previsti dall'articolo 10 del decreto legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (poi reso operativo dalla legge n. 488 del 1998);
ad assumere iniziative normative per innalzare a 400 milioni di euro il capitolo di spesa per delle compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per le emittenti televisive locali che hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in banda larga che hanno partecipato all'asta lte;
a prevedere misure di defiscalizzazione delle compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo della legge 13 dicembre 2010, n. 220, affinché la plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette in quanto esente;
ad adottare le iniziative di competenza affinché si assegnino le numerazioni lcn nazionali e di genere alle emittenti locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti;
a chiarire che un operatore di rete che rilascia volontariamente una frequenza, ponendo contemporaneamente in essere un accordo di carattere societario con altro soggetto al fine di condividere lo stesso multiplex, conserva la qualificazione giuridica;
ad assumere le iniziative di competenza per aumentare da 2 a 4 i canali per ogni multiplex per cui è possibile la cessione della banda a fornitori di contenuti nazionali;
ad assumere le iniziative normative per innalzare da 12 a 18 ore il limite di interconnessione tra emittenti locali;
ad assumere le iniziative di competenza, anche normative, affinché possano essere modificati i requisiti per accedere alla licenza di fornitore di servizi media audiovisivi nazionale, riducendo da 6,2 a 2 milioni di euro il capitale sociale minimo e da 20 a 10 i dipendenti richiesti;
a rispettare quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008, come modificato dal decreto dello stesso Ministro in data 19 novembre 2010 e dall'articolo 10, comma 4, della deliberazione n. 366/10/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che prevede l'attribuzione della numerazione lcn almeno 15 giorni prima dello switch-off di ogni area tecnica;
a riservare un adeguato ruolo agli operatori di rete in ambito locale quali aziende di telecomunicazione in ambito televisivo per i nuovi servizi in banda larga, nell'ambito delle frequenze a loro assegnate, improntati sulla neutralità tecnologica, al fine di ottimizzare l'utilizzo dello spettro elettromagnetico;
ad intervenire con le apposite iniziative normative affinché le sanzioni irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, siano ridotte di un decimo per le emittenti locali, in ragione del minore bacino di utenza e della minore capacità economica;
ad intervenire con le apposite iniziative normative affinché le sanzioni irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione alle tv locali vengano determinate con l'applicazione del principio del cumulo giuridico e non del cumulo materiale;
ad assumere le iniziative di competenza dirette a riequilibrare l'accesso alla pubblicità degli enti pubblici tra i diversi media e le emittenti locali;
ad assumere le iniziative di competenza per modificare il meccanismo di calcolo per la ripartizione dei finanziamenti pubblici alle televisioni locali introducendo una migliore progressività di erogazione con particolare attenzione all'aspetto qualitativo del segnale televisivo quanto alla natura e finalità dei contenuti;
a prevedere la possibilità per l'emittenza locale di pubblicizzare le vendite e le aste giudiziarie, come previsto dall'articolo 490 del codice di procedura civile.
(1-00994) «Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Bitonci».