APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/05/2012
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/05/2012
RITIRO FIRME IL 21/05/2012
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/05/2012
DISCUSSIONE IL 21/05/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/05/2012
Atto Camera
Mozione 1-00922
presentata da
LUCA VOLONTE'
testo di
lunedì 12 marzo 2012, seduta n.602
La Camera,
premesso che:
in continuità con le decisioni prese negli ultimi decenni, l'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa ha ribadito (raccomandazione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per qualsiasi motivo;
l'Assemblea parlamentare ha sottolineato la necessità di affermare il diritto all'obiezione di coscienza insieme con la responsabilità dello Stato per assicurare che i pazienti siano in grado di accedere a cure mediche lecite in modo tempestivo;
stante l'obbligo di garantire l'accesso alle cure mediche e legali per tutelare il diritto alla salute, così come l'obbligo di garantire il rispetto del diritto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione di operatori sanitari degli Stati membri, l'Assemblea ha invitato il Consiglio d'Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare, che definiscano e regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il diritto all'obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione alla procedura medica in questione e a far sì che i pazienti siano informati di ogni obiezione di coscienza in modo tempestivo e ricevano un trattamento appropriato, in particolare nei casi di emergenza;
in materia di obiezione di coscienza si devono ricordare le indicazioni contenute: nel VI articolo dei principi di Nuremberg; nell'articolo 10, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; negli articoli 9 e 14 della convenzione europea dei diritti umani; nell'articolo 18 della convenzione internazionale dei diritti civili e politici;
la promozione del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico è affermata nelle «linee guida» della federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e della Organizzazione mondiale della sanità (WHO-Europe);
il diritto alla obiezione di coscienza non può essere in nessun modo «bilanciato» con altri inesistenti diritti e rappresenta il simbolo, oltre che il diritto umano, della libertà nei confronti degli Stati e delle decisioni ingiuste e totalitarie,
impegna il Governo
a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico e a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione, in linea con l'invito del Consiglio d'Europa.
(1-00922) «Volontè, Fioroni, Roccella, Polledri, Buttiglione, Binetti, Capitanio Santolini, Calgaro, Di Virgilio, Mantovano, Commercio».