ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00776

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 558 del 06/12/2011
Abbinamenti
Atto 1/00685 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00774 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00775 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00777 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00779 abbinato in data 06/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 06/12/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LORENZIN BEATRICE POPOLO DELLA LIBERTA' 06/12/2011
BIANCONI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 06/12/2011


Stato iter:
06/12/2011
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/12/2011

RITIRATO IL 06/12/2011

CONCLUSO IL 06/12/2011

Atto Camera

Mozione 1-00776
presentata da
SIMONE BALDELLI
testo di
martedì 6 dicembre 2011, seduta n.558

La Camera,

premesso che:

la realizzazione di unioni dei comuni è un obiettivo che il legislatore italiano si pone oramai da diversi anni, l'unione è infatti un ente territoriale, e più precisamente un ente locale, di secondo grado disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ma già nel 1990 il legislatore lo aveva inserito nel nostro ordinamento con la legge n. 142 del 1990;

la storia di Italia, lo sappiamo, è tradizionalmente una storia comunale, si può comprendere, dunque, una sorta di diffidenza se non addirittura resistenza culturale affiorata nel tempo rispetto ad ente territoriale come quello dell'unione dei comuni che può sembrare diretto a scavalcare le competenze comunali. In effetti così non è, perché al contrario l'unione dei comuni è diretta e finalizzata a valorizzare l'ente comunale coordinando, tra loro, le attività e gli obiettivi di ogni comune partecipante;

dall'altra parte la necessità di garantire servizi sempre più competitivi ai cittadini la crescente specializzazione necessaria nell'amministrazione del territorio, i costi crescenti dei servizi, hanno reso e rendono l'unione dei comuni un'opzione sempre più appetibile e per diversi aspetti, in particolare quelli collegati ai possibili risparmi di spesa, ineludibile;

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali disciplina l'istituto attribuendogli, come è necessario per la sua natura, la massima flessibilità all'interno di un perimetro di regole generali. In particolare si definisce l'unione come costituita da due o più comuni che devono essere contigui con un obiettivo chiaro: esercitare congiuntamente ma pluralità di funzioni di loro competenza. Ciò significa che i singoli comuni si uniscono e trasferiscono alle unioni funzioni e servizi;

sulla disciplina dell'istituto è da ultimo intervenuto l'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, un intervento diretto alla riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali;

per esperienza sappiamo che le attuazioni sono spesso molto diverse fra di loro perché vengono costruite in funzione delle singole esigenze territoriali. In effetti la realizzazione delle unioni di comuni permette di creare delle economie di scala nel dimensionare i servizi e crea le condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono accorpare servizi al fine di ridurre i costi pro-capite e ridurre pro-quota le spese fisse di gestione di alcuni servizi;

nel nostro Paese le unioni sono 313 e vi aderiscono in tutto 1.561 comuni, per un totale di 5.758.607 abitanti. Le 313 unioni di comuni sono distribuite in 17 regioni italiane, sono composte in media da 5 comuni ma ve ne sono alcune che arrivano a comprenderne anche 20. Le unioni con popolazione tra 10.000 e 25.000 abitanti rappresentano la maggioranza della fattispecie;

la necessità di fare fronte alle nuove e sempre più pressanti esigenze nel Governo del territorio impongono di proseguire su questa strada nel tentativo di superare nella gestione della cosa pubblica frammentazioni che risultano oramai non solo controproducenti ma economicamente insostenibili. Appare evidente come in questo senso proprio le unioni dei comuni risultino essere uno strumento estremamente utile in particolare per permettere ai comuni più piccoli di reperire le risorse finanziarie necessarie alla fornitura di servizi per la propria collettività;

sono proprio i comuni più piccoli ad essere particolarmente interessati da tale opportunità. In questo senso si deve tenere presente che il nostro Paese è caratterizzato da una moltitudine di piccoli comuni. Degli 8.000 comuni italiani quelli fino a 1.500 abitanti sono quasi 3000 il 36 per cento del totale, quelli invece tra i 1.500 e i 5.000 abitanti sono il 35 per cento del totale, tra 5.000 e 10.000 poco più del 14 per cento, tra i 10.000 e i 15.000 poco più del 5 per cento mentre tra i 15.000 e i 90.000 sono il 7,53 per cento mentre i comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti sono solo 0,67. Da questa panoramica emerge come proprio l'unione dei comuni possa diventare uno strumento utilissimo per la gestione del territorio e dei servizi in tutto il nostro Paese;

appare altrettanto evidente che in particolare i piccoli ed i medi comuni debbano essere interessati da politiche attive per la promozione e la creazione di unioni di comuni;

la Camera dei deputati ha approvato, a giugno del 2010, un disegno di legge che interviene sulla materia delle funzioni degli enti locali, al fine di adeguarle alla riforma del Titolo V della Costituzione italiana. Tra i punti qualificanti del provvedimento vi è una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali» in cui riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Attualmente il provvedimento è all'esame del Senato. Il provvedimento potrebbe risultare essere l'occasione ideale per intervenire affinché si promuova con determinazione lo sviluppo delle unioni dei comuni,
impegna il Governo:
al fine di migliore costantemente la gestione e l'erogazione dei servizi ai cittadini, in un contesto di organico e coerente contenimento dei costi nella gestione pubblica, ad intervenire, nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze per promuovere ed incentivare la formazione di unioni di comuni in particolare coinvolgendo in questo percorso i comuni di piccole dimensioni;

ad incentivare la creazione di unioni di comuni, con il pieno coinvolgimento delle regioni, garantendo che i risparmi di spesa da queste realizzati siano investiti sui territori che li hanno determinati;

a valutare l'opportunità di eventuali interventi normativi per definire un sistema adeguato ed organico di incentivazione per la creazione di unioni di comuni.

(1-00776)
«Baldelli, Lorenzin, Bianconi».