ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00645

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 481 del 06/06/2011
Abbinamenti
Atto 1/00640 abbinato in data 06/06/2011
Atto 1/00647 abbinato in data 06/06/2011
Atto 1/00649 abbinato in data 06/06/2011
Atto 1/00650 abbinato in data 06/06/2011
Atto 1/00651 abbinato in data 06/06/2011
Atto 1/00652 abbinato in data 06/06/2011
Atto 1/00653 abbinato in data 07/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/06/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 06/06/2011
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 06/06/2011


Stato iter:
07/06/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/06/2011
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/06/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 07/06/2011
Resoconto CESARIO BRUNO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 07/06/2011
Resoconto PISICCHIO PINO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Resoconto SOGLIA GERARDO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Resoconto LIBE' MAURO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Resoconto FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto CICU SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA'
Resoconto CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/06/2011

DISCUSSIONE IL 06/06/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/06/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/06/2011

ACCOLTO IL 07/06/2011

PARERE GOVERNO IL 07/06/2011

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/06/2011

DISCUSSIONE IL 07/06/2011

APPROVATO IL 07/06/2011

CONCLUSO IL 07/06/2011

Atto Camera

Mozione 1-00645
presentata da
ANTONIO BORGHESI
testo di
lunedì 6 giugno 2011, seduta n.481

La Camera,
premesso che:
Equitalia spa è la società a totale capitale pubblico che, in conseguenza dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha ricondotto l'attività di riscossione sotto l'ombrello pubblico, è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi;
compito principale di Equitalia è quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi affrontati a tal fine dallo Stato e attraverso l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente, favorendo le condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari;
con la manovra finanziaria da 25 miliardi di euro (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) il legislatore ha rafforzato in modo significativo le procedure di riscossione di Equitalia, prevedendo espressamente che gli accertamenti notificati a partire dal 1o luglio 2011 contengano l'intimazione ad adempiere entro i termini di presentazione del ricorso (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010);
a tale misura, tuttavia, non ha corrisposto un intervento normativo da parte del legislatore che fosse in grado di controbilanciare le possibilità di difesa del contribuente, che oggi è costretto a contrastare le attività esecutive di Equitalia con mezzi processuali che, oltre ad essere particolarmente costosi, si rivelano poi nei fatti sempre molto limitati nella loro effettiva efficacia;
a ciò si aggiunge che in molti casi la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determina sovente un incremento insostenibile e spropositato del debito tributario originario. Non a caso nell'ipotesi di mancato pagamento delle cartelle esattoriali scattano anche ulteriori addebiti calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella e ovviamente le spese inerenti alle procedure di riscossione coattiva;
inoltre, se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto). L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta senza che vi siano particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata. L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non è obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5 per cento del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento - procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata;
generalmente i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente non si trovano in conflitto con Equitalia spa, in quanto le tasse da essi dovute sono pagate interamente alla fonte. Da ciò discende che, qualora ne ricorrano le oggettive cause e circostanze, non può che considerarsi assolutamente legittimo e condivisibile combattere l'evasione e l'elusione fiscale attraverso il potenziamento dell'efficacia delle attività di riscossione;
su tutto il territorio nazionale proliferano le proteste e le manifestazioni dei contribuenti e delle imprese nei confronti di Equitalia spa, poiché all'onere di pagare le imposte e le tasse si vedono aggiungere la beffa di dover pagare somme eccessive, soprattutto in questo periodo di grave e duratura crisi economica, che investe molti comparti del settore economico primario e secondario e che risulta particolarmente preoccupante in determinate aree del Paese, come quelle delle regioni meridionali e, segnatamente, della Sardegna, notoriamente costituite da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità;
occorre avviare un profonda riflessione finalizzata all'individuazione di interventi sistematici in grado, da un lato, di dare risposte alle esigenze di pronto recupero nei confronti di contribuenti comunque non in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e, dall'altro, di evitare un'ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di tutti quei contribuenti e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispondere interessi moratori troppo elevati (oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, interessi e sanzioni),
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, tesa ad evitare che la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento da parte del contribuente, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, si trasformi in un aggravio di costi ingiustificato rispetto all'entità del debito tributario originario;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo e diverso piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso;
a dare definitiva attuazione nel nostro ordinamento ai principi sanciti a livello comunitario in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, valutando altresì la possibilità di assumere iniziative volte a istituire presso la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai fornitori delle pubbliche amministrazioni stesse;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti di autotutela del contribuente;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza, l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere la disciplina della riscossione degli importi inferiori o pari a 2000 euro, prevedendo che per tali importi l'agente della riscossione sia tenuto semplicemente ad inviare al debitore dei solleciti di pagamento;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca o procedere a espropriazione;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il calcolo delle sanzioni tributarie, valutando altresì la possibilità di ridurre l'aggio per le società di riscossione ed escludere l'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari;
ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedere che Equitalia spa debba rivalersi, in prima istanza, sui beni che hanno generato la solidarietà passiva dei debitori.
(1-00645) «Borghesi, Donadi, Evangelisti, Barbato, Messina, Cambursano, Piffari, Cimadoro, Monai».